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Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

Testo vigente

Art. 11 Costruzione e gestione delle strutture di deposito dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano le misure opportune per garantire che la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti sia affidata ad una persona competente e che siano garantiti lo sviluppo tecnico e la formazione del personale.

2. L'autorità competente si accerta, con piena soddisfazione, che nella costruzione di una nuova struttura di deposito dei rifiuti o nella modifica di una struttura esistente, l'operatore garantisca che:

  1. a) la struttura abbia un'ubicazione adeguata, tenuto conto in particolare degli obblighi comunitari o nazionali in materia di aree protette, nonché di fattori geologici, idrologici, idrogeologici, sismici e geotecnici, e sia progettata in modo da soddisfare, nelle prospettive a breve e lungo termine, le condizioni necessarie per impedire l'inquinamento del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie tenendo conto in particolare delle direttive 76/464/CEE21, 80/68/CEE22 e 2000/60/CE, e garantire una raccolta efficace dell'acqua e del percolato contaminati, secondo le modalità e i tempi previsti dall'autorizzazione, e ridurre l'erosione provocata dall'acqua o dal vento per quanto tecnicamente possibile ed economicamente sostenibile;

  2. b) la struttura sia costruita, gestita e sottoposta a manutenzione in maniera adeguata per garantirne la stabilità fisica e per prevenire l'inquinamento o la contaminazione del suolo, dell'aria, delle acque sotterranee o di superficie nelle prospettive a breve e lungo termine nonché per ridurre al minimo, per quanto possibile, i danni al paesaggio;

  3. c) siano in atto disposizioni e piani adeguati per il monitoraggio e l'ispezione regolari della struttura di deposito dei rifiuti da parte di persone competenti e per l'intervento qualora si riscontrasse un'instabilità o una contaminazione delle acque o del suolo;

  4. d) siano previste disposizioni adeguate per il ripristino del terreno e la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti;

  5. e) siano previste disposizioni adeguate per la fase successiva alla chiusura della struttura di deposito.

I monitoraggi e le ispezioni di cui alla lettera c) vengono registrati insieme ai documenti relativi all'autorizzazione per garantire la trasmissione adeguata delle informazioni soprattutto in caso di cambiamento dell'operatore.

3. L'operatore notifica all'autorità competente con tempestività e in ogni caso quindi non oltre le 48 ore, tutti gli eventi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle procedure di controllo e monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti. L'operatore mette in atto il piano di emergenza interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. Alla frequenza stabilita dall'autorità competente e, in ogni caso, almeno una volta all'anno, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di ampliare le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti. Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente.

Art. 12 Procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura

1. Gli Stati membri adottano le misure per adempiere ai paragrafi da 2 a 5.

2. Una struttura di deposito dei rifiuti può avviare la procedura di chiusura solo se viene rispettata una delle seguenti condizioni:

  1. a) le condizioni pertinenti indicate nell'autorizzazione sono soddisfatte;

  2. b) l'autorità competente, previa richiesta dell'operatore, concede l'autorizzazione;

  3. c) l'autorità competente adotta una decisione motivata in merito.

3. Una struttura di deposito dei rifiuti può essere considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'autorità competente ha proceduto, con tempestività, ad un'ispezione finale del sito, ha esaminato tutti i rapporti presentati dall'operatore, ha certificato che il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti è stato ripristinato e ha comunicato la propria approvazione all'operatore stesso. L'approvazione non limita in alcun modo gli obblighi dell'operatore contemplati dalle condizioni dell'autorizzazione o in altri atti normativi.

4. L'operatore è responsabile della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura per tutto il tempo ritenuto necessario dall'autorità competente in base alla natura e alla durata del rischio, a meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti.

5. Se l'autorità competente lo ritiene necessario, al fine di soddisfare le pertinenti esigenze ambientali stabilite dalla legislazione comunitaria, in particolare quelle di cui alle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE, dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore controlla, fra l'altro, in particolare, la stabilità fisico-chimica della struttura di deposito e riduce al minimo gli effetti negativi per l'ambiente, soprattutto per le acque sotterranee e di superficie, garantendo che:

  1. a) tutte le singole strutture siano monitorate e conservate tramite strumenti di controllo e misurazione sempre pronti per l'uso;

  2. b) ove applicabile, i canali di sfioro e gli sfioratori siano mantenuti puliti e non siano ostruiti.

6. Dopo la chiusura di una struttura di deposito dei rifiuti l'operatore notifica, senza indebiti ritardi, all'autorità competente tutti gli eventi o gli sviluppi che possano incidere sulla stabilità della struttura di deposito dei rifiuti e qualsiasi effetto negativo rilevante per l'ambiente che emerga dalle operazioni di controllo e monitoraggio del caso. L'operatore mette in atto il piano di emergenza, interno, ove applicabile, e ottempera a qualsiasi altra istruzione dell'autorità competente sulle misure correttive da adottare. L'operatore è tenuto a sostenere i costi delle misure da intraprendere. In taluni casi e alla frequenza stabiliti dall'autorità competente, l'operatore riferisce, in base ai dati aggregati, tutti i risultati del monitoraggio alle autorità competenti al fine di dimostrare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione e di approfondire le conoscenze sul comportamento dei rifiuti e della struttura di deposito dei rifiuti.

Art. 13 Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo

1. L'autorità competente verifica che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente, in particolare per prevenire il deterioramento dello stato attuale delle acque, in conformità della direttiva 2000/60/CE, fra l'altro al fine di:

  1. a) valutare la probabilità che si produca percolato, incluso il contaminante presente nel percolato, dai rifiuti depositati, sia nel corso della fase operativa sia dopo la chiusura della struttura di deposito dei rifiuti, e determinare il bilancio idrico della struttura;

  2. b) impedire o ridurre al minimo la produzione di percolato e la contaminazione delle acque di superficie o sotterranee e del suolo da parte dei rifiuti;

  3. c) raccogliere e trattare le acque e il percolato contaminati dalla struttura di deposito dei rifiuti fino a renderli conformi allo standard previsto per lo scarico di tali sostanze.

2. L'autorità competente si assicura che l'operatore abbia adottato le misure necessarie per evitare o ridurre la polvere e le emissioni di gas.

3. Se, in base alla valutazione dei rischi ambientali e tenuto conto, in particolare, delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE o 2000/60/CE, secondo il caso, l'autorità competente decide che la raccolta e il trattamento del percolato non sono necessari o se stabilisce che la struttura non rappresenta alcun potenziale pericolo per il suolo, le acque sotterranee o di superficie, è possibile limitare o rinunciare all'applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c).

4. Gli Stati membri subordinano lo smaltimento dei rifiuti di estrazione in forma solida, liquida o fangosa, nei corpi idrici recettori diversi da quelli costruiti allo scopo di smaltire i rifiuti di estrazione al rispetto, da parte dell'operatore, delle pertinenti disposizioni delle direttive 76/464/CEE, 80/68/CEE e 2000/60/CE.

5. L'operatore che utilizza i rifiuti di estrazione e altri residui di produzione per la ripiena di vuoti di miniera che potranno essere inondati dopo la chiusura, creatisi tramite estrazione superficiale o sotterranea, adotta le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo il deterioramento dello stato delle acque e l'inquinamento del suolo, ai sensi, mutatis mutandis, dei paragrafi 1 e 3. L'operatore fornisce all'autorità competente le informazioni necessarie per assicurare l'assolvimento degli obblighi comunitari, in particolare quelli di cui alla direttiva 2000/60/CE.

6. Nel caso di un bacino di decantazione che comporti la presenza di cianuro, l'operatore garantisce che il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole all'interno del bacino venga ridotto al livello più basso possibile utilizzando le migliori tecniche disponibili e che, in ogni caso, nelle strutture di deposito dei rifiuti a cui sia stata in precedenza rilasciata un'autorizzazione o che siano già in funzione il 1o maggio 2008 il tenore di cianuro dissociabile con un acido debole nel punto di scarico degli sterili dall'impianto di lavorazione al bacino di decantazione non superi 50 ppm a partire dal 1o maggio 2008, 25 ppm a partire dal 1o maggio 2013, 10 ppm a partire dal 1o maggio 2018 e 10 ppm nelle strutture a cui l'autorizzazione verrà rilasciata dopo il 1o maggio 2008. Su richiesta dell'autorità competente l'operatore dimostra, attraverso una valutazione dei rischi che tenga conto delle condizioni specifiche del sito, che i limiti di concentrazione di cui sopra non debbono essere ridotti ulteriormente.

Art. 14 Garanzia finanziaria

1. Prima dell'avvio di qualunque operazione che comporti l'accumulo o il deposito dei rifiuti di estrazione in una struttura di deposito dei rifiuti, l'autorità competente chiede una garanzia finanziaria (per esempio sotto forma di cauzione, compresi i fondi di garanzia mutualistici finanziati dall'industria) o altro strumento equivalente, secondo le procedure che saranno decise dagli Stati membri, affinché:

  1. a) vengano assolti tutti gli obblighi derivanti dall'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente direttiva, comprese le disposizioni relative alla fase successiva alla chiusura;

  2. b) in qualsiasi momento siano prontamente disponibili i fondi per il ripristino del terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti elaborato a norma dell'articolo 5 e richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.

2. L'importo della garanzia di cui al paragrafo 1 viene calcolato in base:

  1. a) al probabile impatto ambientale della struttura di deposito dei rifiuti, tenuto conto, in particolare, della categoria cui appartiene la struttura, delle caratteristiche dei rifiuti e della destinazione futura del terreno dopo il ripristino;

  2. b) al presupposto che le opere di ripristino necessarie verranno valutate e realizzate da terze parti indipendenti e debitamente qualificate.

3. L'importo della garanzia viene periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie per il terreno che abbia subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, come indicato nel piano di gestione dei rifiuti elaborato a norma dell'articolo 5 e richiesto dall'autorizzazione di cui all'articolo 7.

4. Se l'autorità competente approva la chiusura di un impianto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, fornisce all'operatore una dichiarazione scritta che lo esonera dall'obbligo di garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fatta eccezione per gli obblighi della fase successiva alla chiusura di cui all'articolo 12, paragrafo 4.

Art. 15 Responsabilità civile in campo ambientale

Il seguente punto è aggiunto all'allegato III della direttiva 2004/35/CE: «13. La gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.23

Art. 16 Effetti transfrontalieri

1. Se uno Stato membro in cui si trova una struttura di deposito dei rifiuti si rende conto che il funzionamento di una struttura di deposito dei rifiuti di categoria A può verosimilmente comportare effetti negativi rilevanti per l'ambiente e eventuali rischi per la salute umana in un altro Stato membro, o su richiesta di uno Stato membro che può subirne le conseguenze, lo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 trasmette contemporaneamente le informazioni fornite a norma dell'articolo in questione all'altro Stato membro e ai propri cittadini. Tali informazioni costituiscono il punto di partenza delle eventuali consultazioni necessarie nell'ambito dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri interessati su base reciproca e paritaria.

2. Nell'ambito dei rapporti bilaterali gli Stati membri garantiscono che, nei casi illustrati al paragrafo 1, le domande siano messe a disposizione del pubblico interessato dello Stato membro che può subire gli effetti negativi per un periodo di tempo adeguato, affinché possa presentare le proprie osservazioni prima che l'autorità competente pervenga a una decisione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di incidente in una struttura di deposito dei rifiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le informazioni che l'operatore trasmette all'autorità competente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, vengano inviate immediatamente agli altri Stati membri per contribuire a ridurre al minimo le conseguenze dell'incidente sulla salute umana e per valutare e ridurre al minimo l'entità del danno ambientale effettivo o potenziale.

Art. 17 Ispezioni dell'autorità competente

1. Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione. Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

2. Gli Stati membri impongono all'operatore di tenere a disposizione i registri aggiornati di tutte le operazioni di gestione dei rifiuti e di metterli a disposizione dell'autorità competente per l'ispezione e garantiscono che, se dovesse cambiare l'operatore durante la gestione di una struttura di deposito dei rifiuti, le informazioni e i registri aggiornati relativi alla struttura vengano trasferiti adeguatamente al nuovo operatore.

Art. 18 Obbligo di comunicazione delle informazioni

1. Ogni tre anni gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'attuazione della presente direttiva. La relazione è elaborata sulla base di un questionario o di un prospetto che la Commissione adotta secondo la procedura dell'articolo 23, paragrafo 2. La relazione è inviata alla Commissione entro i nove mesi successivi alla conclusione del triennio cui essa si riferisce. La Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della presente direttiva entro nove mesi dalla data in cui pervengono le relazioni degli Stati membri.

2. Ogni anno gli Stati membri inviano alla Commissione informazioni su eventi comunicati dagli operatori ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 e dell'articolo 12, paragrafo 6. La Commissione rende disponibili tali informazioni su richiesta degli Stati membri. Fatta salva la normativa comunitaria sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, gli Stati membri renderanno a loro volta disponibili tali informazioni al pubblico interessato che le richieda.

Art. 19 Sanzioni

Gli Stati membri istituiscono norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e adottano le misure necessarie affinché vengano attuate. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 20 Inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse

Gli Stati membri garantiscono che sia redatto e periodicamente aggiornato un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, incluse le strutture abbandonate, ubicate sul rispettivo territorio che hanno gravi ripercussioni negative sull’ambiente o che, a breve o medio termine, possono rappresentare una grave minaccia per la salute umana o l’ambiente. Tale inventario, da rendere accessibile al pubblico, deve essere realizzato entro il 1o maggio 2012 tenendo conto, se saranno disponibili, delle metodologie di cui all'articolo 21.

Art. 21 Scambio di informazioni

1. La Commissione, coadiuvata dal comitato di cui all'articolo 23, garantisce che vi sia uno scambio adeguato di informazioni tecniche e scientifiche tra gli Stati membri al fine di elaborare metodologie per:

  1. a) l'applicazione dell'articolo 20;

  2. b) il ripristino delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse identificate a norma dell'articolo 20 per soddisfare le disposizioni dell'articolo 4. Le metodologie in questione consentono di istituire le procedure più opportune di valutazione dei rischi e le azioni correttive alla luce delle diverse caratteristiche geologiche, idrogeologiche e climatologiche presenti in Europa.

2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente segua o venga informata dell'evoluzione delle migliori tecniche disponibili.

3. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e le organizzazioni interessate riguardo alle migliori tecniche disponibili, al relativo monitoraggio e alla loro evoluzione. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni.

Art. 22

1. La Commissione adotta, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 23, paragrafo 2:

  1. a) le disposizioni necessarie per l’armonizzazione e la trasmissione periodica delle informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, e all’articolo 12, paragrafo 6;

  2. b) le linee guida tecniche per la costituzione della garanzia finanziaria, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2;

  3. c) le linee guida tecniche in materia di ispezioni di cui all’articolo 17.

2.

La Commissione stabilisce le disposizioni necessarie, con priorità per quanto riguarda le lettere b), c) e d), per:

  1. a) l’attuazione dell’articolo 13, paragrafo 6, comprese le disposizioni tecniche relative alla definizione del cianuro dissociabile con un acido debole e il rispettivo metodo di misurazione;

  2. b) la definizione dei requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti contenuti nell’allegato II;

  3. c) l’interpretazione della definizione che figura all’articolo 3, punto 3;

  4. d) la definizione dei criteri di classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti in base all’allegato III;

  5. e) la definizione di eventuali norme armonizzate per i metodi di campionamento e di analisi necessari per l’attuazione della direttiva sotto il profilo tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

3.

La Commissione apporta le modifiche necessarie agli allegati per adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Le suddette modifiche sono apportate per garantire un livello elevato di protezione ambientale.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 23, paragrafo 3.

Art. 23 Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Art. 24 Disposizione transitoria

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi struttura di deposito dei rifiuti a cui sia stata rilasciata un'autorizzazione o che sia già in funzione il 1o maggio 2008 si conformi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1o maggio 2012, ad esclusione delle strutture di cui all'articolo 14, paragrafo 1, per le quali è necessario garantire la conformità entro il 1o maggio 2014 e di quelle di cui all'articolo 13, paragrafo 6, per le quali è necessario garantire la conformità secondo il calendario ivi previsto.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse al 1o maggio 2008.

3. Gli Stati membri assicurano che, a partire dal 1o maggio 2006 e indipendentemente dalla chiusura di una struttura per il deposito dei rifiuti dopo tale data e prima del 1o maggio 2008, i rifiuti di estrazione sono gestiti in modo da non pregiudicare l'adempimento del disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e di altri requisiti ambientali pertinenti stabiliti dalla legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2000/60/CE.

4. Gli articoli 5, 6, paragrafi da 3 a 5, 7, 8, 12, paragrafi 1 e 2 e 14, paragrafi da 1 a 3 non si applicano a quelle strutture di deposito dei rifiuti che:

hanno smesso di accettare rifiuti prima del 1o maggio 2006,

stanno completando le procedure di chiusura conformemente alla legislazione comunitaria o nazionale applicabile o ai programmi approvati dall'autorità competente, e

saranno effettivamente chiuse al 31 dicembre 2010.

Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro il 1o agosto 2008 e garantiscono che dette strutture siano gestite in modo tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, in particolare gli obiettivi dell'articolo 4, paragrafo 1, e di quelli di altre normative comunitarie, in particolare della direttiva 2000/60/CE.

Art. 25 Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o maggio 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 27 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 15 marzo 2006. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Borrell Fontelles Per il Consiglio Il presidente H. Winkler