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Direttiva 2006/124/CE della Commissione del 5 dicembre 2006 che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 45,

La direttiva 2002/55/CE non comprende tutti i generi e le specie di piante rientranti nell'ambito della direttiva 92/33/CEE. È opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva 2002/55/CE in modo che comprenda gli stessi generi e specie oggetto della direttiva 92/33/CEE.

Le direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE non comprendono la Zea mays L. (popcorn o mais dolce), una pianta la cui coltura è ampiamente diffusa in alcuni nuovi Stati membri. È opportuno estendere il campo di applicazione delle due direttive alla Zea mays L. Sebbene il mais, compreso il popcorn e il mais dolce, sia classificato tra i cereali a norma della legislazione relativa alla politica agricola comune, i semi destinati alla coltivazione del mais dolce e del popcorn devono essere disciplinati dalla legislazione specifica relativa alla commercializzazione dei semi di ortofrutticoli.

Alla luce degli sviluppi delle conoscenze scientifiche alcune denominazioni botaniche utilizzate nelle direttive 2002/55/CE e 92/33/CEE sono risultate inesatte o di dubbia autenticità. Tali denominazioni vanno uniformate a quelle comunemente accettate a livello internazionale.

Le direttive 92/33/CE e 2002/55/CE vanno modificate di conseguenza.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

I generi e le specie indicati nell'allegato II della direttiva 92/33/CEE sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

La direttiva 2002/55/CE è modificata come segue:

  1. 1) i generi e le specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato della presente direttiva;

  2. 2) il punto 3, lettera a), dell'allegato II è modificato come segue:

    1. a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

      «Allium fistulosum970,565»
      «Allium sativum970,565»
      «Allium schoenoprasum970,565»
      «Rheum rhabarbarum970,570»
      «Zea mays980,185»;
    2. b) «Brassica oleracea (altre sottospecie)» è sostituita da «Brassica oleracea (diversa dal cavolfiore)»;

    3. c) «Brassica pekinensis» è sostituita da «Brassica rapa (cavolo cinese)»;

    4. d) «Brassica rapa» è sostituita da «Brassica rapa (rapa)»;

    5. e) «Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum»;

  3. 3) il punto 2 dell'allegato III è modificato come segue:

    1. a) le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:

      «Allium fistulosum15»
      «Allium sativum20»
      «Allium schoenoprasum15»
      «Rheum rhabarbarum135»
      «Zea mays1000»;
    2. b) «Brassica pekinensis» è soppressa;

    3. c) «Lycopersicon lycopersicum» è sostituita da «Lycopersicon esculentum».

Art. 3

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le disposizioni dal 1o luglio 2007. Essi possono tuttavia posporre al 31 dicembre 2009 l'applicazione delle disposizioni relative all'ammissione ufficiale di varietà appartenenti ad Allium cepa L. (var. aggregatum), Allium fistulosum L., Allium sativum L., Allium schoenoprasum L., Rheum rhabarbarum L. e Zea mays L.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2006. Per la Commissione Markos Kyprianou Membro della Commissione