Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 17 gennaio 20072,
La politica della Comunità in materia ambientale mira ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Le informazioni, comprese quelle territoriali, sono necessarie anche per la formulazione e l’attuazione di questa e di altre politiche comunitarie, che devono integrare disposizioni di protezione dell’ambiente, come sancito dall’articolo 6 del trattato. Per realizzare tale integrazione occorre istituire misure di coordinamento tra gli utilizzatori e i fornitori delle informazioni, per poter combinare le informazioni e le conoscenze disponibili in vari settori diversi.
Il Sesto programma d’azione in materia di ambiente adottato con decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 20023 prevede che venga data la massima attenzione alla necessità di garantire che il processo di elaborazione della politica ambientale comunitaria venga condotto in maniera integrata, tenendo conto delle diversità regionali e locali. Esistono vari problemi riguardo alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali necessarie per conseguire gli obiettivi fissati in detto programma.
I problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica e tra i vari settori. Occorre pertanto istituire un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità.
L’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, Inspire, dovrebbe assistere la definizione delle politiche in relazione alle politiche e alle attività che possono avere un impatto diretto o indiretto sull'ambiente.
Inspire dovrebbe basarsi sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create dagli Stati membri e rese compatibili grazie a norme comuni di attuazione integrate da misure comunitarie. Tali misure devono garantire che le infrastrutture per l’informazione territoriale istituite dagli Stati membri siano compatibili e utilizzabili in un contesto comunitario e transfrontaliero.
Le infrastrutture per l’informazione territoriale degli Stati membri dovrebbero essere finalizzate a garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibili e conservati al livello più idoneo; devono consentire di combinare in maniera coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all’interno della Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; devono permettere di condividere i dati territoriali raccolti ad un determinato livello dell’amministrazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; devono rendere disponibili i dati territoriali a condizioni che non ne limitino indebitamente l’uso più ampio; devono infine far sì che sia possibile ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valutarne agevolmente l’idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle loro condizioni di utilizzo.
Esiste una certa sovrapposizione tra le informazioni territoriali trattate dalla presente direttiva e le informazioni di cui alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale4. La presente direttiva è applicabile fatta salva la direttiva 2003/4/CE.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatta salva la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico5, che presenta obiettivi complementari a quelli della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.
L’istituzione di Inspire apporterà un notevole valore aggiunto ad altre iniziative comunitarie, che a sua volta sfrutterà, come il regolamento (CE) n. 876/2002 del consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo6 e la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al consiglio «Monitoraggio globale dell’ambiente e sicurezza (GMES): Creazione di una capacità GMES entro il 2008 (piano d'azione 2004-2008)». Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di utilizzare i dati e i servizi ottenuti da Galileo e dal GMES man mano che questi sono disponibili, in particolare i dati relativi ai riferimenti spaziali e temporali forniti da Galileo.
A livello nazionale e comunitario sono in corso molte iniziative finalizzate a raccogliere, armonizzare o organizzare la divulgazione o l’utilizzo delle informazioni territoriali. Può trattarsi di iniziative istituite dalla normativa comunitaria come la decisione 2000/479/CE della Commissione, del 17 luglio 2000, in merito all’attuazione del Registro europeo delle emissioni inquinanti (EPER) ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 96/61/CE del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)7 e il regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)8, previste nell’ambito di programmi finanziati dalla Comunità (come CORINE — LAND COVER, sistema europeo d'informazione sulla politica dei trasporti) o ancora che possono derivare da iniziative adottate su scala nazionale o regionale. La presente direttiva integrerà tali iniziative fornendo un quadro che ne consentirà l’interoperabilità, ma prenderà spunto anche dalle esperienze e dalle iniziative esistenti, per evitare di ripetere attività già realizzate.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai dati territoriali detenuti da o per conto delle autorità pubbliche e all’utilizzo dei suddetti dati da parte delle autorità pubbliche nell’esercizio delle loro funzioni pubbliche. Ad alcune condizioni essa deve anche applicarsi ai dati territoriali detenuti da persone fisiche o giuridiche diverse dalle autorità pubbliche, a condizione che i soggetti in questione lo richiedano.
La presente direttiva non dovrebbe fissare disposizioni per il rilevamento di dati nuovi né per la comunicazione di tali informazioni alla Commissione, in quanto tali aspetti sono disciplinati da altre normative in materia di ambiente.
Le infrastrutture nazionali dovrebbero essere attuate in maniera graduale e pertanto è necessario accordare priorità diverse alle categorie tematiche di dati territoriali di cui alla presente direttiva. L’attuazione dovrebbe tener conto della misura in cui i dati territoriali possono essere necessari per un ampio ventaglio di applicazioni in vari settori, delle priorità d’azione previste dalle politiche comunitarie che richiedono la disponibilità di dati territoriali armonizzati e dei risultati già ottenuti con le attività di armonizzazione svolte negli Stati membri.
Il tempo e le risorse dedicati a ricercare i dati territoriali esistenti o a decidere se possano essere utilizzati per una finalità particolare rappresentano un ostacolo decisivo allo sfruttamento ottimale dei dati disponibili. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire descrizioni dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi disponibili sotto forma di metadati.
La notevole diversità di formati e di strutture in cui vengono organizzati e resi accessibili i dati territoriali nella Comunità ostacola la possibilità di formulare, attuare, monitorare e valutare in maniera efficiente la normativa comunitaria che incide, direttamente o indirettamente, sull’ambiente; per questo è necessario disporre di misure di attuazione per agevolare l’utilizzo dei dati territoriali provenienti da fonti diverse in tutti gli Stati membri. Tali misure dovrebbero essere tali da consentire l’interoperabilità dei set di dati territoriali e gli Stati membri devono garantire che i dati o le informazioni necessari per il conseguimento dell’interoperabilità siano disponibili secondo condizioni che non ne restringono l'utilizzo per il suddetto scopo. Le disposizioni di esecuzione dovrebbero essere basate, ove possibile, su standard internazionali e non dovrebbero comportare costi eccessivi per gli Stati membri.
I servizi di rete sono indispensabili per condividere i dati territoriali tra i vari livelli di amministrazione pubblica della Comunità. Tali servizi di rete dovrebbero consentire di ricercare, convertire, consultare e scaricare i dati territoriali e di richiamare servizi di dati territoriali e di commercio elettronico. I servizi della rete dovrebbero operare secondo specifiche e criteri minimi di prestazione approvati per garantire l’interoperabilità delle infrastrutture istituite dagli Stati membri. La rete di servizi deve comprendere anche le possibilità tecniche, per consentire alle autorità pubbliche di mettere a disposizione i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi di cui dispongono.
Alcuni set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi attinenti alle politiche comunitarie che hanno ripercussioni dirette o indirette sull’ambiente sono detenuti e gestiti da terzi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto far sì che i terzi in questione possano contribuire alle infrastrutture nazionali, a condizione che il loro contributo non ostacoli la coesione e la facilità di utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi offerti dalle infrastrutture in questione.
L’esperienza acquisita negli Stati membri ha dimostrato quanto sia importante, per il successo di un’infrastruttura per l’informazione territoriale, fornire gratuitamente al pubblico un numero minimo di servizi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto mettere a disposizione, a titolo gratuito, almeno i servizi di ricerca e, nel rispetto di certe specifiche condizioni, i servizi di consultazione dei set di dati territoriali.
Per favorire l’integrazione delle infrastrutture nazionali nell’Inspire, gli Stati membri dovrebbero garantire l’accesso alle proprie infrastrutture attraverso un geoportale comunitario gestito dalla Commissione e attraverso punti di accesso che gli Stati membri medesimi decidano di attivare.
Per rendere disponibili le informazioni esistenti ai vari livelli dell’amministrazione pubblica, gli Stati membri dovrebbero eliminare gli ostacoli pratici che le autorità pubbliche incontrano a livello nazionale, regionale o locale nello svolgimento delle loro funzioni pubbliche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sull’ambiente.
Le autorità pubbliche hanno la necessità di disporre di un accesso agevole ai pertinenti set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi nell'adempimento delle proprie funzioni pubbliche. Tale accesso può essere ostacolato se dipende da negoziati individuali ad hoc tra le autorità ogni volta che l'accesso è richiesto. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per impedire tali ostacoli pratici alla condivisione di dati, ad esempio ricorrendo ad accordi preliminari tra autorità pubbliche.
Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica nello stesso Stato membro set di dati territoriali e servizi ad essi relativi richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, lo Stato membro interessato dovrebbe essere libero di decidere che tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non siano soggetti ad alcuna tariffa. I meccanismi di condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra governi e altre autorità pubbliche e persone fisiche o giuridiche che esercitano funzioni di pubblica amministrazione nel quadro del diritto nazionale dovrebbero tenere conto della necessità di tutelare la reddittività finanziaria delle autorità pubbliche, in particolare di quelle che sono tenute a raccogliere fondi. In ogni caso, i costi addebitati non dovrebbero superare i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, insieme ad un ragionevole ammortamento dell'investimento.
La fornitura di servizi di rete dovrebbe essere effettuata in totale ottemperanza ai principi in materia di protezione dei dati personali, conformemente con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati9.
I regimi di condivisione dei dati territoriali tra le autorità pubbliche, a cui la direttiva impone un obbligo di condivisione, devono essere neutri rispetto a tali autorità pubbliche di uno stesso Stato membro, ma anche rispetto a tali autorità pubbliche di altri Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Poiché le istituzioni e gli organismi comunitari spesso hanno l’esigenza di integrare e valutare le informazioni sul territorio disponibili negli Stati membri, dovrebbero poter accedere e utilizzare i dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base a condizioni armonizzate.
Per incentivare i terzi a sviluppare servizi a valore aggiunto, di cui possano beneficiare sia le amministrazioni pubbliche sia il pubblico, è necessario agevolare l’accesso ai dati territoriali al di là dei confini amministrativi o nazionali.
Per una realizzazione efficace delle infrastrutture per l’informazione territoriale occorre il coordinamento di tutti i soggetti interessati alla creazione delle suddette infrastrutture, sia che contribuiscano ad esse sia che le utilizzino. Adeguate strutture di coordinamento, che comprendano i diversi livelli di amministrazione e tengano conto della ripartizione delle competenze all'interno degli Stati membri dovrebbero quindi essere istituite.
Per sfruttare l’esperienza effettiva e lo stato dell'arte in materia di infrastrutture dell'informazione, è opportuno che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano suffragate da norme internazionali e norme adottate dagli organismi europei di normazione secondo la procedura istituita dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative10.
L’Agenzia europea dell’ambiente, istituita dal regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, sull’istituzione dell’Agenzia europea dell’ambiente e della rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale11, ha il compito di fornire alla Comunità informazioni obiettive, affidabili e comparabili in materia di ambiente a livello comunitario e ha, tra i suoi obiettivi, quello di migliorare il flusso di informazioni ambientali attinenti alle politiche tra Stati membri e istituzioni comunitarie; in considerazione di ciò deve pertanto contribuire fattivamente all’attuazione della presente direttiva.
Conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»12 gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
Le misure necessarie per dare esecuzione alla presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione13.
In particolare, la Commissione ha il potere di adeguare la descrizione delle esistenti categorie tematiche di dati di cui agli allegati I, II e III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
La Commissione ha inoltre il potere di adottare misure di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, norme che disciplinano le condizioni di accesso a tali set e servizi nonché norme relative alle specifiche tecniche e agli obblighi dei servizi di rete. Tali misure di portata generale e intese a integrare la presente direttiva con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
I lavori preparatori in vista dell’adozione delle decisioni sull’attuazione della presente direttiva e della futura evoluzione dell’Inspire comportano un monitoraggio continuo dell’attuazione della direttiva e un’informazione periodica al riguardo.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l’istituzione di Inspire, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, visti gli aspetti transnazionali che lo caratterizzano e la necessità diffusa di coordinare le condizioni di accesso, lo scambio e la condivisione delle informazioni territoriali in tutta la Comunità e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1
1. Scopo della presente direttiva è di stabilire norme generali volte all’istituzione dell'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (di seguito «Inspire») per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull'ambiente.
2. Inspire si fonda sulle infrastrutture per l’informazione territoriale create e gestite dagli Stati membri.
Art. 2
1. La presente direttiva si applica fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2003/98/CE.
2. La presente direttiva lascia impregiudicati l'esistenza o il possesso di diritti di proprietà intellettuale da parte di autorità pubbliche.
Art. 3
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
1) «infrastruttura per l'informazione territoriale»: i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente alla presente direttiva;
2) «dati territoriali»: i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;
3) «set di dati territoriali»: una collezione di dati territoriali identificabili;
4) «servizi relativi ai dati territoriali»: le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;
5) «oggetto territoriale»: una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;
6) «metadati»: le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;
7) «interoperabilità»: la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;
8) «geoportale Inspire»: un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso ai servizi di cui all'articolo 11, paragrafo 1;
9) «autorità pubblica»:
a) ogni governo o altra amministrazione pubblica, compresi gli organi consultivi pubblici a livello nazionale, regionale o locale;
b) ogni persona fisica o giuridica svolgente funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale, compresi incarichi, attività o servizi specifici connessi con l'ambiente; e
c) ogni persona fisica o giuridica avente responsabilità o funzioni pubbliche o che fornisca servizi pubblici connessi con l'ambiente sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui alle lettere a) o b).
Gli Stati membri possono stabilire che, ai fini della presente direttiva, la presente definizione non comprenda gli organi o le istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze giurisdizionali o legislative.
10) «terzi»: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica.
Art. 4
1. La presente direttiva si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:
a) riguardano una zona su cui uno Stato membro ha e/o esercita diritti giurisdizionali;
b) sono disponibili in formato elettronico;
c) sono detenuti da o per conto di
i) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall’autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico.
ii) terzi che possono accedere alla rete ai sensi dell’articolo 12;
d) riguardano una o più delle categorie tematiche elencate negli allegati I, II o III.
2. Se molteplici copie identiche dei medesimi set di dati territoriali sono detenute da varie autorità pubbliche, o per conto delle stesse, la presente direttiva si applica solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie.
3. La presente direttiva si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i dati contenuti nei set di dati territoriali di cui al paragrafo 1.
4. La presente direttiva non impone la raccolta dei nuovi dati territoriali.
5. Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l’autorità pubblica può intervenire in virtù della presente direttiva solo previo consenso dei terzi in questione.
6. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica ai set di dati territoriali detenuti da o per conto di un'autorità pubblica operante al livello più basso dell'amministrazione all'interno di uno Stato membro soltanto se lo Stato membro ha leggi o regolamentazioni che ne prescrivano la raccolta o la divulgazione.
7. La descrizione delle esistenti categorie tematiche relative ai dati territoriali di cui agli allegati I, II e III può essere adeguata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3, per tener conto dell’evolversi delle esigenze in materia di dati territoriali a sostegno delle politiche comunitarie che hanno ripercussioni sull’ambiente.
Capo II. Metadati
Art. 5
1. Gli Stati membri garantiscono che siano creati metadati per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III e che tali metadati siano tenuti aggiornati.
2. I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:
a) conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;
b) condizioni applicabili all'accesso a e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;
c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
d) autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
e) limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell’articolo 13.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che i metadati siano completi e di qualità sufficiente per conseguire la finalità stabilita all'articolo 3, punto 6.
4. Le disposizioni di esecuzione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, ed entro il 15 maggio 2008. Tali disposizioni tengono conto delle pertinenti norme internazionali esistenti e delle esigenze degli utilizzatori, in particolare in relazione ai metadati sulla validità.
Art. 6
Gli Stati membri creano i metadati di cui all’articolo 5 in base al seguente calendario:
a) entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II;
b) entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.
Capo III. Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi
Art. 7
1. Le disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 22, paragrafo 3. Nell'elaborare le disposizioni di esecuzione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di esecuzione di cui al presente paragrafo.
2. Come base per l'elaborazione delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua analisi per garantirne la fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici e rende partecipe dei risultati di tali analisi il comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale analisi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che gli altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi ancora in uso siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione entro sette anni dalla loro adozione. I set di dati territoriali devono essere resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d).
4. Le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.
5. Ai rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale così come alle altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento è data la possibilità di partecipare alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1.
Art. 8
1. Per i set di dati territoriali corrispondenti a una o più categorie tematiche elencate negli allegati I o II, le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Le disposizioni di esecuzione riguardano i seguenti aspetti dei dati territoriali:
a) una struttura comune per una identificazione univoca degli oggetti territoriali, in cui si possono mappare gli identificatori dei sistemi nazionali, al fine di assicurarne l'interoperabilità;
b) la relazione tra oggetti territoriali;
c) gli attributi chiave e i corrispondenti tesauri multilingue comunemente necessari per le politiche che possono avere ripercussioni dirette o indirette sull'ambiente;
d) informazioni sulla dimensione temporale dei dati;
e) aggiornamenti dei dati.
3. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.
4. Le disposizioni di esecuzione sono tali da garantire che le informazioni ottenute da set di dati territoriali diversi siano comparabili per quanto concerne gli aspetti indicati all’articolo 7, paragrafo 4, e al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 9
Le disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, sono adottate secondo il seguente calendario:
a) entro il 15 maggio 2009 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell’allegato I;
b) entro il 15 maggio 2012 per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati II e III.
Art. 10
1. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l’uso a tal fine.
2. Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento geografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comuni.
Capo IV. Servizi di rete
Art. 11
1. Gli Stati membri istituiscono e gestiscono una rete per la prestazione dei seguenti servizi per i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma della presente direttiva:
a) servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;
b) servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;
c) servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;
d) servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;
e) servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.
Detti servizi tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.
2. Ai fini dei servizi di cui al paragrafo 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:
a) parole chiave;
b) classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
c) qualità e validità dei set di dati territoriali;
d) grado di conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1;
e) localizzazione geografica;
f) condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;
g) autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
3. I servizi di conversione di cui al paragrafo 1, lettera d) sono combinati con gli altri servizi indicati nel paragrafo in questione in modo tale che tutti i servizi operino in conformità delle disposizioni di esecuzione di cui all’articolo 7, paragrafo 1.