Direttiva 2008/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2008 che abroga la direttiva 84/539/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina veterinaria (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
La politica comunitaria per una migliore regolamentazione sottolinea l’importanza della semplificazione delle norme nazionali e comunitarie in quanto elemento di base per migliorare la competitività delle imprese e per raggiungere gli obiettivi dell’Agenda di Lisbona.
Il metodo di valutazione della conformità di cui alla direttiva 84/539/CEE del Consiglio3, non è più necessario per le finalità del mercato interno e del commercio con i paesi terzi.
Il funzionamento del mercato interno e la protezione degli utilizzatori e degli animali possono essere garantiti in misura maggiore mediante altre norme comunitarie.
La direttiva 84/539/CEE dovrebbe pertanto essere abrogata.
L’abrogazione della direttiva 84/539/CEE implica che dopo il 31 dicembre 2008 il marchio di conformità di cui all’allegato III di tale direttiva non sarà più utilizzato e che le misure di attuazione nazionali corrispondenti siano abrogate di conseguenza,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 84/539/CEE è abrogata a partire dal 31 dicembre 2008.
Art. 2
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente J. Lenarčič