Direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile1, in particolare l'articolo 14, secondo comma, seconda frase,
La direttiva 93/15/CEE detta norme volte a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza.
Conformemente al disposto della citata direttiva occorre garantire che le imprese del settore degli esplosivi dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi.
È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo deve consentire l'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e aiutare le autorità incaricate dell'applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Art. 2 Campo di applicazione
La presente direttiva non si applica:
a) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;
b) agli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);
c) alle munizioni.
d) alle micce, consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;
e) alle micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
f) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l’effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.
Capo 2. Identificazione del prodotto
Art. 3 Identificazione univoca
1.
Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca.
Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non figuri più conformemente all'articolo 4.
2. Il paragrafo 1 non si applica all'esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del paese importatore, che consenta la tracciabilità dell'esplosivo.
3. L'identificazione univoca consta degli elementi descritti nell'allegato.
4. Ad ogni sito di fabbricazione viene assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento.
5.
Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.
6. Gli Stati membri provvedono a che i distributori che riconfezionano gli esplosivi si assicurino che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino l'identificazione univoca.
Art. 4 Marcatura e apposizione dell'identificazione
L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile.
Art. 5 Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi
Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di cartucce.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.
Art. 6 Esplosivi bicomponenti
Nel caso di esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti.
Art. 7 Detonatori comuni
Nel caso di detonatori comuni l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.
Art. 8 Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici
Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.
Art. 9 Inneschi e cariche di rinforzo
Nel caso di inneschi diversi da quelli di cui all’articolo 2 e di cariche di rinforzo l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ognuno di tali inneschi o cariche di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detti inneschi e cariche di rinforzo.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco e carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi e cariche di rinforzo.
Art. 10 Micce detonanti
Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.
Art. 11 Bidoni e fusti contenenti esplosivi
Nel caso di bidoni e fusti contenenti esplosivi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi.
Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.