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Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I OBIETTIVI DI QUALITÀ DEI DATI

A. Obiettivi di qualità dei dati per la valutazione della qualità dell’aria ambiente

Biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, monossido di carbonioBenzeneParticolato (PM10/PM2,5) e piomboOzono e NO e NO2 connessi
Misurazioni in siti fissi
Incertezza15 %25 %25 %15 %
Raccolta minima dei dati90 %90 %90 %90 % in estate 75 % in inverno
Periodo minimo di copertura:
— fondo urbano e traffico—35 %——
— siti industriali—90 %——
Misurazioni indicative
Incertezza25 %30 %50 %30 %
Raccolta minima dei dati90 %90 %90 %90 %
Periodo minimo di copertura14 %14 %14 %> 10 % in estate
Incertezza della modellizzazione:
Medie orarie50 %——50 %
Medie su otto ore50 %——50 %
Medie giornaliere50 %—da definire—
Medie annuali30 %50 %50 %—
Stima obiettiva
Incertezza75 %100 %100 %75 %

L’incertezza (con un intervallo di fiducia del 95 %) dei metodi di misurazione sarà valutata in base ai principi della guida CEN per l«Espressione dell’incertezza nelle misure» (ENV 13005-1999), alla metodologia della norma ISO 5725:1994 e alle indicazioni contenute nella relazione CEN sulla «Qualità dell’aria — Approccio alla stima dell’incertezza per i metodi di misura di riferimento per l’aria ambiente» (CR 14377:2002E). Le percentuali di incertezza riportate nella precedente tabella sono indicate per le misurazioni individuali medie nel periodo considerato ai fini del calcolo del valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono) per un intervallo di fiducia del 95 %. L’incertezza per le misurazioni in siti fissi va interpretata come applicabile nell’interno dell’opportuno valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono). L’incertezza per la modellizzazione è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati del 90 % dei singoli punti di monitoraggio, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi. L’incertezza per la modellizzazione va interpretata come applicabile nell’intorno dell’opportuno valore limite (o valore obiettivo in caso di ozono). Le misurazioni in siti fissi selezionate ai fini di un raffronto con i risultati della modellizzazione sono rappresentative della scala coperta dal modello. L’incertezza per la stima obiettiva è definita come lo scarto massimo dei livelli di concentrazione misurati e calcolati, nel periodo considerato, dal valore limite (o dal valore obiettivo in caso di ozono), a prescindere dalla tempistica degli eventi. Le prescrizioni per la raccolta minima dei dati e il periodo minimo di copertura non comprendono le perdite di dati dovute alla calibrazione periodica o alla manutenzione ordinaria della strumentazione.

B. Risultati della valutazione della qualità dell’aria

Per le zone o gli agglomerati dove si ricorre a fonti diverse dalle misurazioni per completare le informazioni ottenute con le misurazioni, oppure dove queste fonti sono l’unico mezzo per valutare la qualità dell’aria è necessario presentare anche le seguenti informazioni:

descrizione delle attività di valutazione svolte,

metodi specifici utilizzati e loro descrizione,

fonti dei dati e delle informazioni,

descrizione dei risultati, comprese l’incertezza e, in particolare, l’estensione di qualsiasi area o, se del caso, la lunghezza della strada all’interno di una zona o di un agglomerato dove le concentrazioni superano il(i) valore(i) limite, il(i) valore(i)-obiettivo o l’obiettivo a lungo termine più il margine di tolleranza applicabile, e di ogni area dove le concentrazioni superano la soglia di valutazione superiore o la soglia di valutazione inferiore,

popolazione potenzialmente esposta a livelli superiori rispetto ai valori limite per la protezione della salute umana.

C. Garanzia di qualità per la valutazione della qualità dell’aria ambiente: convalida dei dati

  1. 1. Per garantire l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità dei dati di cui al punto A, le autorità e gli organismi competenti, designati a norma dell'articolo 3, devono garantire che:

    1. i) tutte le misurazioni effettuate ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente a norma degli articoli 6 e 9 siano tracciabili conformemente alle prescrizioni di cui alla norma armonizzata per i laboratori di prova e di taratura;

    2. ii) le istituzioni che gestiscono reti e singole stazioni dispongano di un sistema consolidato di garanzia e controllo della qualità che preveda una manutenzione periodica per assicurare la costante accuratezza degli strumenti di misurazione. Il sistema di qualità verrà riesaminato in funzione delle esigenze e comunque almeno ogni 5 anni dal laboratorio nazionale di riferimento;

    3. iii) sia istituita una procedura di garanzia/controllo della qualità per il rilevamento e la comunicazione dei dati rilevati e che le istituzioni designate a tale scopo partecipino attivamente ai relativi programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione;

    4. iv) i laboratori nazionali di riferimento siano designati dall'autorità competente o dall'organismo competente designato a norma dell'articolo 3, e siano accreditati per i metodi di riferimento di cui all'allegato VI, almeno per gli inquinanti per i quali le concentrazioni superano la soglia di valutazione inferiore, conformemente alla pertinente norma armonizzata sui laboratori di prova e di taratura, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, punto 9, del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato. Questi laboratori sono inoltre responsabili del coordinamento, sul territorio degli Stati membri, dei programmi di garanzia di qualità dell'Unione che il Centro comune di ricerca della Commissione organizza e del coordinamento, a livello nazionale, dell'adeguato utilizzo dei metodi di riferimento e della dimostrazione dell'equivalenza dei metodi diversi da quelli di riferimento. I laboratori nazionali di riferimento che organizzano attività di interconfronto a livello nazionale dovrebbero anch'essi essere accreditati secondo la pertinente norma armonizzata per le prove valutative interlaboratorio;

    5. v) i laboratori nazionali di riferimento partecipino almeno una volta ogni tre anni ai programmi di garanzia della qualità a livello dell'Unione organizzati dal Centro comune di ricerca della Commissione. Se tale partecipazione produce risultati insoddisfacenti, il laboratorio nazionale dovrebbe dimostrare, in occasione della successiva tornata di prove interlaboratorio, di aver adottato misure correttive soddisfacenti e trasmettere al Centro comune di ricerca una relazione concernente queste misure;

    6. vi) i laboratori nazionali di riferimento sostengano i lavori svolti dalla rete europea dei laboratori nazionali di riferimento istituita dalla Commissione.

  2. 2. Si considera che tutti i dati comunicati a norma dell'articolo 27 siano validi, eccetto quelli contrassegnati come provvisori.

1.

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