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Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa

Testo vigente

ALLEGATO XV

ALLEGATO XV Informazioni da includere nei piani per la qualità dell’aria locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell’aria ambiente

A. Informazioni da fornire a norma dell’articolo 23 (piani per la qualità dell’aria)

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato

  1. a) regione;

  2. b) città (mappa);

  3. c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).

2. Informazioni generali

  1. a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

  2. b) stima della superficie inquinata (km2) e della popolazione esposta all’inquinamento;

  3. c) dati utili sul clima;

  4. d) dati topografici utili;

  5. e) informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Autorità responsabili

nome e indirizzo delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell’inquinamento

  1. a) concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell’attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

  2. b) concentrazioni misurate dall’inizio del progetto;

  3. c) tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell’inquinamento

  1. a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell’inquinamento (mappa);

  2. b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);

  3. c) informazioni sull’inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione

  1. a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell’atmosfera);

  2. b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire

  1. a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

  2. b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento e posteriori all’entrata in vigore della presente direttiva

  1. a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell’ambito del progetto;

  2. b) calendario di attuazione;

  3. c) stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.

B. Informazioni da fornire a norma dell’articolo 22, paragrafo 1

1.

Tutte le informazioni di cui al punto A del presente allegato.

2.

Le informazioni sullo stato di attuazione delle direttive indicate di seguito:

  1. 1) direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore1;

  2. 2) direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio2;

  3. 3) direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento3;

  4. 4) direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali4;

  5. 5) direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel5;

  6. 6) direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti6;

  7. 7) direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi7;

  8. 8) direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti8;

  9. 9) direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

  10. 10) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;

  11. 11) direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria9;

  12. 12) direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo10;

  13. 13) direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le missioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli11;

  14. 14) direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici12.

3.

Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, compresi:

  1. a) riduzione delle emissioni da fonti fisse garantendo che gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che costituiscono fonti di inquinamento fisse (anche per la biomassa) siano dotati di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituiti;

  2. b) riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere ad incentivi economici per accelerare l’adozione di tali dispositivi;

  3. c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici compatibili con l’ambiente, di veicoli stradali, carburanti/combustibili e impianti di combustione per ridurre le emissioni, compreso l’acquisto di:

    veicoli nuovi, compresi quelli a basse emissioni,

    servizi di trasporto con veicoli più ecologici,

    fonti di combustione fisse a basse emissioni,

    combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili;

  4. d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di «zone a basse emissioni»);

  5. e) provvedimenti per incentivare il passaggio verso modi di trasporto meno inquinanti;

  6. f) garanzia che vengano utilizzati combustibili a basse emissioni in fonti fisse di piccola, media e grande scala e in fonti mobili;

  7. g) provvedimenti per ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso il sistema di autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE, i piani nazionali previsti dalla direttiva 2001/80/CE e il ricorso a strumenti economici come imposte, tasse, tariffe o scambi delle quote di emissione;

  8. h) eventualmente, provvedimenti destinati a proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili.