Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Testo vigente
ALLEGATO XV
ALLEGATO XV Informazioni da includere nei piani per la qualità dell’aria locali, regionali o nazionali di miglioramento della qualità dell’aria ambiente
A. Informazioni da fornire a norma dell’articolo 23 (piani per la qualità dell’aria)
1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato
a) regione;
b) città (mappa);
c) stazione di misurazione (mappa, coordinate geografiche).
2. Informazioni generali
a) tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);
b) stima della superficie inquinata (km2) e della popolazione esposta all’inquinamento;
c) dati utili sul clima;
d) dati topografici utili;
e) informazioni sufficienti sui tipi di obiettivi da proteggere nella zona interessata.
3. Autorità responsabili
nome e indirizzo delle persone responsabili dell’elaborazione e dell’attuazione dei piani di miglioramento.
4. Natura e valutazione dell’inquinamento
a) concentrazioni registrate in anni precedenti (prima dell’attuazione dei provvedimenti di miglioramento);
b) concentrazioni misurate dall’inizio del progetto;
c) tecniche di valutazione applicate.
5. Origine dell’inquinamento
a) elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell’inquinamento (mappa);
b) quantità totale di emissioni prodotte da tali fonti (tonnellate/anno);
c) informazioni sull’inquinamento proveniente da altre regioni.
6. Analisi della situazione
a) informazioni particolareggiate sui fattori che hanno causato il superamento dei valori (ad esempio i trasporti, compresi quelli transfrontalieri, o la formazione di inquinanti secondari nell’atmosfera);
b) informazioni particolareggiate sui possibili provvedimenti per il miglioramento della qualità dell’aria.
7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'11 giugno 2008, vale a dire
a) provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;
b) effetti riscontrati di tali provvedimenti.
8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l’inquinamento e posteriori all’entrata in vigore della presente direttiva
a) elenco e descrizione di tutti i provvedimenti messi a punto nell’ambito del progetto;
b) calendario di attuazione;
c) stima del miglioramento programmato della qualità dell’aria e dei tempi previsti per conseguire questi obiettivi.
9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine
10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste a norma del presente allegato.
B. Informazioni da fornire a norma dell’articolo 22, paragrafo 1
1.
Tutte le informazioni di cui al punto A del presente allegato.
2.
Le informazioni sullo stato di attuazione delle direttive indicate di seguito:
1) direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore1;
2) direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio2;
3) direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento3;
4) direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali4;
5) direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel5;
6) direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti6;
7) direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi7;
8) direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti8;
9) direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
10) direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
11) direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria9;
12) direttiva 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo10;
13) direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le missioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli11;
14) direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici12.
3.
Informazioni su tutte le misure di abbattimento dell’inquinamento atmosferico da mettere in atto, a livello locale, regionale o nazionale, in connessione con il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria, compresi:
a) riduzione delle emissioni da fonti fisse garantendo che gli impianti di combustione di piccole e medie dimensioni che costituiscono fonti di inquinamento fisse (anche per la biomassa) siano dotati di dispositivi di limitazione delle emissioni o siano sostituiti;
b) riduzione delle emissioni dei veicoli dotandoli di dispositivi di controllo delle emissioni. Deve essere valutata la possibilità di ricorrere ad incentivi economici per accelerare l’adozione di tali dispositivi;
c) acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche, secondo le modalità descritte nel manuale sugli appalti pubblici compatibili con l’ambiente, di veicoli stradali, carburanti/combustibili e impianti di combustione per ridurre le emissioni, compreso l’acquisto di:
veicoli nuovi, compresi quelli a basse emissioni,
servizi di trasporto con veicoli più ecologici,
fonti di combustione fisse a basse emissioni,
combustibili a basse emissioni per fonti fisse e mobili;
d) provvedimenti per limitare le emissioni dei trasporti attraverso la pianificazione e la gestione del traffico (comprese tariffazione della congestione, tariffe differenziate per i parcheggi o altri incentivi economici; istituzione di «zone a basse emissioni»);
e) provvedimenti per incentivare il passaggio verso modi di trasporto meno inquinanti;
f) garanzia che vengano utilizzati combustibili a basse emissioni in fonti fisse di piccola, media e grande scala e in fonti mobili;
g) provvedimenti per ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso il sistema di autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/CE, i piani nazionali previsti dalla direttiva 2001/80/CE e il ricorso a strumenti economici come imposte, tasse, tariffe o scambi delle quote di emissione;
h) eventualmente, provvedimenti destinati a proteggere la salute dei bambini o di altre categorie sensibili.