Direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (Testo rilevante ai fini del SEE) (Versione codificata)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi2, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese3. A fini di razionalità e chiarezza è opportuno procedere alla codificazione di tale direttiva.
La produzione di ortaggi occupa un posto importante nell’agricoltura della Comunità.
Il conseguimento di risultati soddisfacenti nell’orticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario non solo delle sementi, che sono già disciplinate dalla direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi4, ma anche delle piantine di ortaggi e dei materiali utilizzati per la loro moltiplicazione.
Il diverso trattamento riservato nei vari Stati membri ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi può creare barriere agli scambi e ostacolare in tal modo la libera circolazione di questi prodotti nella Comunità.
Requisiti armonizzati a livello comunitario dovrebbero permettere agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi sani e di buona qualità.
Tali requisiti armonizzati nella misura in cui riguardano lo stato fitosanitario devono essere conformi alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità5.
Fatte salve le disposizioni fitosanitarie contemplate dalla direttiva 2000/29/CE, non è opportuno applicare le norme comunitarie relative alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi se si prova che detti prodotti sono destinati all’esportazione in paesi terzi poiché le norme vigenti in detti paesi possono essere diverse da quelle contenute nella presente direttiva.
Per determinare le norme fitosanitarie e di qualità per ciascun genere e ciascuna specie di ortaggio occorrono lunghi e accurati esami tecnici e scientifici; si dovrebbe quindi definire una procedura a tal fine.
Spetta innanzi tutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla presente direttiva.
Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero garantire, con controlli e ispezioni, che i fornitori soddisfino le suddette condizioni.
Per garantire un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri delle norme stabilite nella presente direttiva, dovrebbero essere previste misure comunitarie di controllo.
L’acquirente di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ha interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l’identità.
A tal fine occorre prevedere, per quanto possibile, l’applicazione delle regole relative all’aspetto varietale, già stabilite per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di ortaggi.
Per garantire l’identità e la regolare commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi, si dovrebbero adottare regole comunitarie relative alla separazione delle partite e ai contrassegni; le etichette utilizzate dovrebbero fornire le indicazioni necessarie per il controllo ufficiale e per l’informazione dell’utilizzatore.
È opportuno adottare norme che consentano, in caso di difficoltà momentanee di approvvigionamento, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi rispondenti a requisiti meno rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.
È opportuno vietare agli Stati membri di imporre, per quanto concerne i generi e le specie di cui all’allegato II, per i quali sarà redatta una scheda, nuove condizioni o restrizioni alla suddetta commercializzazione oltre a quelle previste dalla presente direttiva.
È opportuno prevedere la possibilità di autorizzare la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nei paesi terzi, a condizione beninteso che forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi prodotti nella Comunità e che siano conformi alle norme comunitarie.
Per armonizzare le modalità tecniche di controllo applicate negli Stati membri e per confrontare i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi prodotti nella Comunità con quelli prodotti nei paesi terzi, occorre effettuare prove comparative intese ad accertare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi ai requisiti della presente direttiva.
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione6.
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
1. La presente direttiva si applica alla commercializzazione all’interno della Comunità delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione, ad eccezione delle sementi.
2.
Gli articoli da 2 a 20 e l’articolo 23 si applicano ai generi e alle specie elencati nell’allegato II nonché ai loro ibridi.
Quegli articoli sono applicabili anche ai portainnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi, delle specie o degli ibridi suddetti.
3. Le modifiche dell’elenco dei generi e delle specie che figurano all’allegato II sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 3.
Art. 2
La presente direttiva non si applica alle piantine né ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, fatte salve le norme sanitarie fissate nella direttiva 2000/29/CE.
Le misure di attuazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Art. 3
Ai fini della presente direttiva si intendono per:
a) «materiali di moltiplicazione»: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi;
b) «piantine»: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate a essere piantate per la produzione di ortaggi;
c) «fornitore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione e/o trattamento e commercializzazione;
d) «commercializzazione»: tenuta a disposizione o di scorta, esposizione od offerta alla vendita, vendita e/o consegna a un’altra persona, sotto qualunque forma, di materiali di moltiplicazione o di piantine;
e) «organismo ufficiale responsabile»:
i) l’autorità unica e centrale, istituita o designata da uno Stato membro sotto il controllo del governo nazionale e responsabile per le questioni concernenti la qualità;
ii) l’autorità pubblica istituita:
a livello nazionale,
o a livello regionale, sotto il controllo di autorità nazionali ed entro i limiti stabiliti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in questione.
Gli organismi di cui ai punti i) e ii) possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano interessi personali circa il risultato delle misure prese. Gli Stati membri assicurano che vi sia una stretta cooperazione tra gli organismi di cui al punto i) e quelli di cui al punto ii). Inoltre, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, può essere autorizzata qualsiasi altra persona giuridica, che agisca per conto di un organismo di cui ai punti i) e ii) e sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, purché la persona giuridica non tragga profitti personali dal risultato delle misure da essa prese. Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione trasmette questa informazione agli altri Stati membri;
f) «misure ufficiali»: le misure adottate dall’organismo ufficiale responsabile;
g) «ispezione ufficiale»: l’ispezione effettuata dall’organismo ufficiale responsabile;
h) «dichiarazione ufficiale»: la dichiarazione rilasciata dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilità;
i) «partita»: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all’omogeneità della sua composizione e della sua origine;
j) «laboratorio»: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualità della produzione.
Art. 4
Secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 3, per ciascun genere o specie di cui all’allegato II o per portainnesti di altri generi o specie qualora vi siano innestati materiali di uno dei generi o delle specie suddetti, è stabilita all’allegato I una scheda che contiene un riferimento ai requisiti di carattere fitosanitario, fissati dalla direttiva 2000/29/CE e applicabili al genere e/o alla specie in questione e che stabilisce:
a) i requisiti che devono soddisfare le piantine, in particolare quelli relativi alla qualità e alla purezza delle colture e, se del caso, alle caratteristiche varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte A;
b) i requisiti che devono soddisfare i materiali di moltiplicazione, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita e, se del caso, agli aspetti varietali. Detti requisiti sono elencati nell’allegato I, parte B.
Art. 5
1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori prendano tutte le misure atte a garantire l’osservanza delle norme fissate dalla presente direttiva in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.
2.
Ai fini del paragrafo 1, i fornitori effettuano essi stessi, o fanno effettuare da un fornitore riconosciuto o da un organismo ufficiale responsabile, controlli basati sugli elementi seguenti:
identificazione dei punti critici del loro processo di produzione in base ai metodi di produzione impiegati,
elaborazione e applicazione di metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici di cui al primo trattino,
prelievo di campioni da analizzare in un laboratorio riconosciuto dall’organismo ufficiale responsabile, per accertare se rispettano le norme definite nella presente direttiva,
registrazione dei dati di cui al primo, secondo e terzo trattino per iscritto, o con un altro mezzo di conservazione durevole, e tenuta di un registro concernente la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piantine, da tenere a disposizione dell’organismo ufficiale responsabile. Tali documenti e registri dovranno essere conservati per almeno un anno.
Tuttavia, i fornitori la cui attività in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi prodotti e imballati al di fuori del loro stabilimento devono soltanto tenere un registro o conservare tracce durevoli delle operazioni di acquisto e di vendita e/o di consegna di tali prodotti.
Il presente paragrafo non si applica ai fornitori la cui attività in questo settore si limita alla consegna di piccole quantità di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi ai consumatori finali non professionisti.
3. Se i risultati dei loro propri controlli o se le informazioni di cui dispongono i fornitori di cui al paragrafo 1 rivelano la presenza di uno o più organismi nocivi previsti nella direttiva 2000/29/CE o la presenza, di un quantitativo superiore a quello normalmente previsto per soddisfare le norme, di quelli specificati nelle schede redatte a norma dell’articolo 4 della presente direttiva, questi fornitori ne informano immediatamente l’organismo ufficiale responsabile e adottano le misure che questo propone o qualsiasi altra misura necessaria per ridurre il rischio di una disseminazione degli organismi nocivi in questione. I fornitori tengono nei propri locali un registro di tutte le manifestazioni di organismi nocivi e di tutte le misure prese a tale proposito.
4. Le modalità di applicazione del paragrafo 2, secondo comma sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Art. 6
1. L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai fornitori dopo aver constatato che i loro metodi di produzione e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva per quanto riguarda la natura delle attività da essi svolte. Qualora un fornitore decida di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata.
2. L’organismo ufficiale responsabile accorda il riconoscimento ai laboratori dopo aver constatato che questi, i loro metodi e i loro stabilimenti rispondono ai requisiti della presente direttiva, stabiliti secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2, in funzione delle attività di controllo che esercitano. Se un laboratorio decide di svolgere attività diverse da quelle per cui è stato autorizzato, l’autorizzazione deve essere rinnovata.
3. Qualora i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 non siano più rispettati, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure necessarie. A tal fine, esso tiene conto in particolare delle conclusioni di qualsiasi controllo effettuato in conformità dell’articolo 7.
4.
La sorveglianza e il controllo dei fornitori, degli stabilimenti e dei laboratori sono effettuati regolarmente da o sotto la responsabilità dell’organismo ufficiale responsabile che deve poter accedere liberamente in qualsiasi momento a tutti i locali degli stabilimenti per assicurare il rispetto delle prescrizioni della presente direttiva. Le modalità di applicazione concernenti la sorveglianza e il controllo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Se dalla sorveglianza e dal controllo risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, l’organismo ufficiale responsabile prende le misure appropriate.
Art. 7
1. Se necessario, gli esperti della Commissione, in cooperazione con gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, possono effettuare controlli sul posto per garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva e in particolare per verificare se i fornitori si conformano effettivamente alle prescrizioni della stessa. Uno Stato membro sul cui territorio venga effettuato un controllo fornisce all’esperto tutto l’aiuto che gli è necessario per adempiere al suo incarico. La Commissione informa gli Stati membri dei risultati delle ricerche.
2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Art. 8
1. I materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati e purché soddisfino i relativi requisiti fissati nella scheda di cui all’articolo 4.
2. Fatta salva la direttiva 2000/29/CE, il paragrafo 1 non è applicabile ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi destinati a:
a) prove o scopi scientifici; o a
b) lavori di selezione; o a
c) misure per la conservazione della diversità genetica.
3. Le modalità di applicazione delle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 sono adottate, ove necessario, secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Art. 9
1. Fatto salvo l’articolo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti ai generi o alle specie enumerate nell’allegato II e che sono anche disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE sono commercializzati nella Comunità unicamente nel caso in cui appartengano a una varietà ammessa conformemente alla suddetta direttiva.
2.
Fatti salvi l’articolo 2 e il paragrafo 3 del presente articolo, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi appartenenti a generi e specie diversi da quelli elencati nell’allegato II che non sono disciplinati dalla direttiva 2002/55/CE, sono commercializzati nella Comunità unicamente se appartengono a una varietà ammessa ufficialmente almeno in uno Stato membro.
Per quanto riguarda le condizioni d’ammissione, gli articoli 4 e 5 e l’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2002/55/CE sono applicabili.
Per quanto riguarda le procedure e formalità relative all’ammissione e alla selezione conservatrice, si applicano mutatis mutandis l’articolo 3, paragrafi 2 e 4, gli articoli 6, 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4 e gli articoli da 10 a 15 della direttiva 2002/55/CE.
I risultati di esami non ufficiali e le informazioni pratiche raccolte nel corso della coltura possono essere presi in considerazione in tutti i casi.
3. Le varietà ufficialmente ammesse conformemente al paragrafo 2 sono iscritte nel «Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi» di cui all’articolo 17 della direttiva 2002/55/CE. L’articolo 16, paragrafo 2, e gli articoli 17, 18 e 19, di detta direttiva sono applicabili mutatis mutandis.
Art. 10
1. Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono tenuti in partite separate.
2. Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.
3. Gli Stati membri provvedono all’osservanza delle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 procedendo a ispezioni ufficiali.
Art. 11
1.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2, i materiali di moltiplicazione e le piantine di ortaggi sono commercializzati unicamente in partite sufficientemente omogenee e se sono riconosciuti rispondenti alle disposizioni della presente direttiva e se sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni indicate nella scheda di cui all’articolo 4. Se su tale documento figura una constatazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento.
Se del caso, la scheda redatta in applicazione dell’articolo 4 contiene prescrizioni relative alle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio dei materiali di moltiplicazione e delle piantine di ortaggi.
2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piantine di ortaggi da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.