Direttiva 2008/83/CE della Commissione del 13 agosto 2008 che modifica la direttiva 2003/91/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
La direttiva 2003/91/CE della Commissione2 è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, se e in quanto tali linee direttrici siano state stabilite. Per le altre varietà la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
L'UCVV e l'UPOV hanno nel frattempo formulato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e hanno aggiornato quelle esistenti.
La direttiva 2003/91/CE va pertanto modificata di conseguenza.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
Gli allegati I e II della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.
Art. 2
Per gli esami iniziati prima del 1o novembre 2008 gli Stati membri possono applicare la direttiva 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.
Art. 3
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2008, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2008.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Art. 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione