Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 71,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
Il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne comporta un considerevole rischio di incidenti. È pertanto opportuno adottare misure atte ad assicurare che tale tipo di trasporto sia effettuato nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.
Norme uniformi applicabili al trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia sono state introdotte, rispettivamente, con la direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada3 e con la direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia4.
Al fine di instaurare un regime comune che contempli tutti gli aspetti del trasporto interno di merci pericolose, è opportuno sostituire le direttive 94/55/CE e 96/49/CE con un’unica direttiva che comprenda anche le disposizioni applicabili al trasporto mediante vie navigabili interne.
La maggioranza degli Stati membri è parte contraente dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada («ADR»), soggetta al regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (RID) e, ove pertinente, parte dell’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne (ADN).
L’ADR, il RID e l’ADN stabiliscono norme uniformi di sicurezza in materia di trasporti internazionali di merci pericolose. È opportuno che tali norme siano estese anche al trasporto nazionale, in modo da armonizzare in tutta la Comunità le condizioni di trasporto delle merci pericolose e garantire il funzionamento del mercato comune dei trasporti.
La presente direttiva non dovrebbe essere applicata al trasporto di merci pericolose in alcune circostanze eccezionali connesse alla natura dei veicoli o delle navi utilizzate o al carattere locale del trasporto.
Le disposizioni della presente direttiva non si dovrebbero applicare al trasporto di merci pericolose effettuato sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate. Il trasporto di merci pericolose effettuato da fornitori commerciali per conto delle forze armate dovrebbe tuttavia rientrare nell’ambito di applicazione della presente direttiva, a meno che gli obblighi contrattuali non siano esercitati sotto la responsabilità diretta e fisica o sotto la supervisione delle forze armate.
Uno Stato membro privo di sistema ferroviario e che non intenda crearne uno nell’immediato sarebbe soggetto a un obbligo sproporzionato e inutile se dovesse recepire e attuare le disposizioni della presente direttiva relative al trasporto ferroviario. Tale Stato membro dovrebbe pertanto essere esentato dall’obbligo di recepire e attuare la presente direttiva relativamente al trasporto ferroviario fintantoché non disporrà di un sistema ferroviario.
Ciascuno Stato membro deve mantenere il diritto di esonerare il trasporto di merci pericolose per vie navigabili interne dall’applicazione della presente direttiva se le vie navigabili del suo territorio non sono collegate, mediante altre vie navigabili, a quelle di altri Stati membri, o se non sono utilizzate per il trasporto di merci pericolose.
Fatti salvi il diritto comunitario e le disposizioni dell’allegato I, capo I.1, punto 1.9, dell’allegato II, capo II.1, punto 1, e dell’allegato III, capo III.1, punto 1.9, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, ai fini della sicurezza del trasporto, di mantenere o introdurre disposizioni in settori non contemplati dalla presente direttiva. Queste disposizioni dovrebbero essere specifiche e chiaramente definite.
Ciascuno Stato membro dovrebbe conservare il diritto di regolamentare o proibire il trasporto di merci pericolose nel proprio territorio, per motivi diversi dalla sicurezza, come i motivi di sicurezza nazionale o di protezione ambientale.
I mezzi di trasporto immatricolati in paesi terzi devono essere autorizzati a effettuare trasporti internazionali di merci pericolose sul territorio degli Stati membri a condizione che rispettino le pertinenti disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN e della presente direttiva.
È opportuno che ciascuno Stato membro abbia facoltà di applicare norme più rigorose alle operazioni di trasporto nazionale effettuate mediante mezzi di trasporto immatricolati o messi in circolazione sul suo territorio.
L’armonizzazione delle condizioni applicabili al trasporto nazionale di merci pericolose non dovrebbe impedire di tenere conto di circostanze nazionali particolari. La presente direttiva dovrebbe pertanto consentire agli Stati membri di accordare alcune deroghe a condizioni determinate. Tali deroghe dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione «Deroghe nazionali».
Per far fronte a situazioni insolite ed eccezionali, gli Stati membri dovrebbero avere il diritto di rilasciare autorizzazioni individuali che consentano il trasporto di merci pericolose nel loro territorio, che altrimenti sarebbe vietato dalla presente direttiva.
In considerazione del livello d’investimento richiesto in questo settore, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati a mantenere temporaneamente alcune specifiche disposizioni nazionali applicabili ai requisiti per la costruzione dei mezzi o delle attrezzature di trasporto e al trasporto attraverso il tunnel della Manica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter mantenere ed elaborare disposizioni per il trasporto di merci pericolose per ferrovia tra gli Stati membri e gli Stati che sono parti contraenti dell’Organizzazione per la cooperazione ferroviaria («OSJD») in attesa dell’armonizzazione delle norme dell’allegato II dell’accordo relativo al traffico internazionale di merci per ferrovia («SMGS») con le disposizioni dell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva e quindi con quelle del RID. Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione dovrebbe valutare le conseguenze di queste disposizioni e, se necessario, presentare le proposte del caso. Queste disposizioni dovrebbero figurare nella presente direttiva nella sezione «Disposizioni transitorie aggiuntive».
È necessario che gli allegati della presente direttiva siano adattati rapidamente al progresso scientifico e tecnico, compreso lo sviluppo di nuove tecnologie per il rilevamento e la localizzazione delle merci, in particolare per tenere conto delle nuove disposizioni introdotte nell’ADR, nel RID e nell’ADN. Le modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN e i corrispondenti adattamenti degli allegati dovrebbero entrare in vigore simultaneamente. La Commissione dovrebbe fornire un supporto finanziario, se del caso, agli Stati membri per le traduzioni dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle lingue ufficiali degli stessi.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.
In particolare, la Commissione ha il potere di adattare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
La Commissione dovrebbe inoltre poter rivedere gli elenchi delle deroghe nazionali e decidere l’applicazione e l’attuazione di provvedimenti di emergenza in caso di un incidente o un sinistro.
Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’adozione degli adattamenti degli allegati al progresso scientifico e tecnico.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire l’applicazione uniforme di norme di sicurezza armonizzate in tutta la Comunità e un livello di sicurezza elevato nelle operazioni di trasporto nazionale e internazionale, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’impegno assunto dalla Comunità e dai suoi Stati membri, conformemente agli obiettivi fissati nella conferenza UNCED di Rio de Janeiro nel giugno del 1992, di adoperarsi per armonizzare i sistemi di classificazione delle sostanze pericolose.
Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la legislazione comunitaria che disciplina le condizioni di sicurezza inerenti al trasporto degli agenti biologici e dei microrganismi geneticamente modificati, di cui alla direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati6, alla direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati7, e alla direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro8.
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e alla tutela dell’ambiente. Esse lasciano impregiudicate in particolare la direttiva quadro sulla salute e la sicurezza sul lavoro, la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro9, e le direttive che ne derivano.
La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna10, dispone che le navi munite di un certificato rilasciato a titolo del regolamento per il trasporto di sostanze pericolose sul Reno (ADN-R) possono trasportare sostanze pericolose in tutto il territorio della Comunità alle condizioni previste in tale certificato. Conseguentemente all’adozione della presente direttiva, sarà necessario sopprimere tale disposizione dalla direttiva 2006/87/CE.
Agli Stati membri dovrebbe essere accordato un periodo transitorio della durata massima di due anni per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, in modo da dare tempo sufficiente per l’adeguamento delle disposizioni nazionali, per la creazione del quadro giuridico e per la formazione del personale. Dovrebbe essere previsto un periodo transitorio generale di cinque anni per tutti i certificati relativi alle navi e al personale rilasciati prima o durante il periodo transitorio per l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva in relazione alle vie navigabili interne, a meno che sul certificato non sia indicato un periodo di validità più breve.
Le direttive 94/55/CE e 96/49/CE dovrebbero pertanto essere abrogate. Per ragioni di chiarezza e di razionalità, è necessario abrogare altresì la direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose11, la direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose12, la decisione 2005/263/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 94/55/CE, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose su strada13, e la decisione 2005/180/CE della Commissione, del 4 marzo 2005, che autorizza gli Stati membri, a norma della direttiva 96/49/CE del Consiglio, ad adottare determinate deroghe in relazione al trasporto di merci pericolose per ferrovia14.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»15, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Ambito di applicazione
1.
La presente direttiva si applica al trasporto di merci pericolose effettuato su strada, per ferrovia o per via navigabile interna all’interno degli Stati membri o tra gli stessi, comprese le operazioni di carico e scarico, il trasferimento da un modo di trasporto a un altro e le soste rese necessarie dalle condizioni di trasporto.
Non si applica al trasporto di merci pericolose:
a) mediante veicoli, vagoni o navi che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di queste ultime;
b) mediante navi d’altura su vie navigabili marittime che fanno parte delle vie navigabili interne;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto; oppure
d) effettuato interamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.
2. L’allegato II, capo II.1, non si applica agli Stati membri che non hanno un sistema ferroviario, fino a che tale sistema non esista sul loro territorio.
3.
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri possono decidere di non applicare l’allegato III, capo III.1 per uno dei seguenti motivi:
a) non dispongono di vie navigabili interne;
b) le vie navigabili nazionali non sono collegate, mediante vie d’acqua, alle vie navigabili di altri Stati membri; oppure
c) le merci pericolose non vengono trasportate sulle vie navigabili interne.
Qualora decida di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, lo Stato membro notifica la decisione alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri.
4.
Gli Stati membri possono stabilire specifici requisiti di sicurezza per il trasporto nazionale e internazionale di merci pericolose nel territorio per quanto concerne:
a) il trasporto di merci pericolose effettuato mediante veicoli, vagoni o navi della navigazione interna non contemplati dalla presente direttiva;
b) se giustificato, l’utilizzazione di rotte prescritte, compresa l’utilizzazione di modalità di trasporto prescritte;
c) norme speciali per il trasporto di merci pericolose nei treni passeggeri.
La Commissione è informata di queste disposizioni e ne informa a sua volta gli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri possono disciplinare o vietare, unicamente per motivi non inerenti alla sicurezza durante il trasporto, il trasporto di merci pericolose sul loro territorio.
Art. 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «ADR»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre 1957, e successive modifiche;
2) «RID»: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C della convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF) conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e sue successive modifiche;
3) «ADN»: l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra il 26 maggio 2000, e successive modifiche;
4) «veicolo»: qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, provvisto di almeno quattro ruote e avente una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, nonché i relativi rimorchi, eccettuati i veicoli che si muovono su rotaie, le macchine mobili e i trattori agricoli e forestali, purché non viaggino a una velocità superiore a 40 km/h quando trasportano merci pericolose;
5) «vagone»: qualsiasi veicolo ferroviario privo di mezzo di propulsione e dotato di ruote che circola su binari ferroviari ed è utilizzato per il trasporto di merci;
6) «nave»: qualsiasi nave atta alla navigazione marittima o alla navigazione interna.
Art. 3 Disposizioni generali
1. Fatto salvo l’articolo 6, le merci pericolose non sono oggetto di trasporto nella misura in cui ne è fatto divieto nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.
2. Fatte salve le norme generali relative all’accesso al mercato o le norme applicabili in maniera generale al trasporto di merci, il trasporto di merci pericolose è autorizzato a condizione che siano rispettate le disposizioni stabilite nell’allegato I, capo I.1, nell’allegato II, capo II.1, e nell’allegato III, capo III.1.
Art. 4 Paesi terzi
Il trasporto di merci pericolose tra gli Stati membri e i paesi terzi è autorizzato nella misura in cui esso è conforme alle disposizioni dell’ADR, del RID o dell’ADN, qualora non venga altrimenti disposto nell’allegato.
Art. 5 Limitazioni per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto
1. Gli Stati membri possono applicare, per motivi inerenti alla sicurezza durante il trasporto, norme più rigorose in materia di trasporto nazionale di merci pericolose, a eccezione delle prescrizioni di costruzione, effettuato da mezzi di trasporto come veicoli, vagoni e navi della navigazione interna, immatricolati o ammessi a circolare nel loro territorio.
2.
Se, a seguito di un incidente avvenuto nel suo territorio, uno Stato membro ritiene che le disposizioni applicabili in materia di sicurezza si siano dimostrate insufficienti a limitare i rischi inerenti alle operazioni di trasporto e se è necessario intervenire con urgenza, esso notifica alla Commissione i provvedimenti che intende adottare e sono in fase di progettazione.
Agendo secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare l’attuazione di tali misure e la durata dell’autorizzazione.
Art. 6 Deroghe
1. Gli Stati membri possono autorizzare l’uso di lingue diverse da quelle contemplate nell’allegato per le operazioni di trasporto limitate ai loro territori.
2.
a) A condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare alle disposizioni di cui all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto nei loro territori di piccole quantità di talune merci pericolose, a eccezione delle materie a media o alta radioattività, sempre che le condizioni di tale trasporto non siano più rigorose di quelle stabilite nei citati allegati;
b) a condizione che non sia pregiudicata la sicurezza, gli Stati membri possono chiedere di derogare all’allegato I, capo I.1, all’allegato II, capo II.1 e all’allegato III, capo III.1 per il trasporto di merci pericolose all’interno del loro territorio destinate:
i) al trasporto locale su brevi distanze; o
ii) al trasporto locale per ferrovia su tragitti debitamente designati del proprio territorio di merci pericolose, facenti parte di un processo industriale definito di carattere locale e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente definite.
La Commissione verifica la sussistenza delle condizioni prescritte alle lettere a) e b) e decide, secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, se autorizzare la deroga e aggiungerla all’elenco delle deroghe nazionali dell’allegato I, capo I.3, dell’allegato II, capo II.3 o dell’allegato III, capo III.3.
3.
Il periodo di validità delle deroghe previste al paragrafo 2 è fissato per un termine non superiore a sei anni a decorrere dalla data dell’autorizzazione, termine che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione. Per quanto riguarda le esistenti deroghe di cui all’allegato I, capo I.3, all’allegato II, capo II.3 e all’allegato III, capo III.3, si considera come data di autorizzazione di tali deroghe il 30 giugno 2009. Se non indicato altrimenti in una deroga, esse saranno valide per un periodo di sei anni.
Tali deroghe sono applicate senza discriminazioni.
4.
Se uno Stato membro chiede la proroga di un’autorizzazione di deroga, la Commissione riesamina la deroga che è oggetto della domanda.
Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1, o dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, proroga l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni a partire dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione di autorizzazione.
Se non è stata adottata alcuna modifica dell’allegato I, capo I.1, dell’allegato II, capo II.1 e dell’allegato III, capo III.1 concernente le materie oggetto della deroga, la Commissione, che agisce secondo la procedura di cui all’articolo 9, paragrafo 2, può:
a) dichiarare che la deroga è obsoleta e sopprimerla dall’allegato in cui figura;
b) ridurre la portata dell’autorizzazione e modificare di conseguenza l’allegato in cui figura;
c) prorogare l’autorizzazione per un ulteriore periodo non superiore a sei anni dalla data dell’autorizzazione, periodo che sarà stabilito nella decisione sull’autorizzazione.
5. Ciascuno Stato membro ha diritto, in via eccezionale e a condizione che non venga compromessa la sicurezza, di rilasciare autorizzazioni individuali per operazioni di trasporto di merci pericolose sul suo territorio che sono proibite dalla presente direttiva o effettuate in condizioni diverse da quelle stabilite dalla presente direttiva, a condizione che dette operazioni siano chiaramente definite e limitate nel tempo.
Art. 7 Disposizioni transitorie
1.
Gli Stati membri possono mantenere, sul loro territorio, le disposizioni elencate nell’allegato I, capo I.2, nell’allegato II, capo II.2 e nell’allegato III, capo III.2.
Gli Stati membri che mantengono tali disposizioni ne informano la Commissione. A sua volta, la Commissione ne informa gli altri Stati membri.
2. Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri possono stabilire di non applicare le disposizioni dell’allegato III, capo III.1, fino al 30 giugno 2011 al più tardi. In questo caso gli Stati membri interessati continuano ad applicare le disposizioni delle direttive 96/35/CE e 2000/18/CE per quanto riguarda le vie navigabili interne, applicabili fino al 30 giugno 2009.
Art. 8 Adattamenti
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis, con cui modifica gli allegati per tenere conto delle modifiche apportate all’ADR, al RID e all’ADN, in particolare quelle concernenti il progresso scientifico e tecnico, compreso l’utilizzo di tecnologie per il rilevamento e la localizzazione.
2. La Commissione fornisce ove opportuno sostegno finanziario agli Stati membri per la traduzione dell’ADR, del RID e dell’ADN e delle relative modifiche nelle rispettive lingue ufficiali.
Art. 8 bis Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 8, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20161.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Art. 9 Procedura del comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato per il trasporto di merci pericolose.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3.
Art. 10 Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.