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Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 relativa al trasporto interno di merci pericolose (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

TRASPORTO PER FERROVIA

II.1. RID

Allegato del RID, applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2025 fermo restando che il termine “Stato contraente del RID” è sostituito da “Stato membro”, ove opportuno.

II.2. Disposizioni transitorie aggiuntive

  1. 1. Gli Stati membri possono mantenere le deroghe adottate sulla base dell’articolo 4 della direttiva 96/49/CE fino al 31 dicembre 2010, o fino a che sia stato modificato l’allegato II, capo II.1, per conformarsi alle raccomandazioni dell’ONU per il trasporto di merci pericolose di cui al citato articolo se tale modifica è effettuata anteriormente a questa data.

  2. 2. Uno Stato membro può autorizzare, sul suo territorio, l’utilizzo di vagoni e vagoni-cisterna con scartamento di 1520/1524 mm, costruiti prima del 1o luglio 2005 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti in conformità dell’allegato II dell’SMGS ovvero secondo le prescrizioni nazionali di tale Stato membro in vigore al 30 giugno 2005, purché tali vagoni siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti.

  3. 3. Gli Stati membri possono autorizzare, sul loro territorio, l’utilizzo di cisterne e vagoni costruiti anteriormente al 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni nazionali in vigore al 31 dicembre 1996, sempre che le cisterne e i vagoni in questione siano mantenuti in condizioni atte a garantire i livelli di sicurezza richiesti. Le cisterne e i vagoni costruiti dal 1o gennaio 1997 che non sono conformi alla presente direttiva ma sono stati costruiti secondo le prescrizioni della direttiva 96/49/CE, in vigore alla data della loro costruzione, possono continuare a essere utilizzati per operazioni di trasporto nazionale.

  4. 4. Gli Stati membri in cui la temperatura ambiente scende regolarmente al di sotto dei – 20 °C possono imporre norme più rigorose in materia di temperatura di utilizzazione dei materiali utilizzati per imballaggi in materie plastiche, cisterne e relative attrezzature destinati al trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia effettuato sul loro territorio, fino a che le disposizioni sulle temperature di riferimento adeguate per le varie zone climatiche non saranno inserite nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

  5. 5. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, sul loro territorio, disposizioni nazionali diverse da quelle stabilite nella presente direttiva in materia di temperatura di riferimento per il trasporto sul loro territorio di gas liquidi o di miscele di gas liquidi, fino a quando le disposizioni relative alle temperature di riferimento per determinate zone climatiche siano inserite nelle norme europee e se ne faccia riferimento nell’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

  6. 6. Gli Stati membri possono mantenere in vigore, per operazioni di trasporto effettuate con vagoni registrati nel loro territorio, disposizioni della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 1996 per quanto riguarda l’apposizione di un codice di azione d’urgenza in sostituzione del numero di identificazione del pericolo, di cui all’allegato II, capo II.1, della presente direttiva.

  7. 7. Per i trasporti attraverso il tunnel sotto la Manica, Francia e Regno Unito possono imporre disposizioni più rigorose di quelle stabilite dalla presente direttiva.

  8. 8. Uno Stato membro può mantenere in vigore e elaborare disposizioni relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, applicabili sul suo territorio e a parti contraenti dell’OSJD. Gli Stati membri interessati devono garantire il mantenimento di un livello di sicurezza equivalente a quello assicurato dall’allegato II, capo II.1, mediante l’adozione di misure e obbligazioni appropriate. La Commissione sarà informata di tali disposizioni e ne informerà a sua volta gli altri Stati membri. Entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente direttiva la Commissione valuterà le conseguenze delle disposizioni di cui al comma precedente. La Commissione, se necessario, presenterà proposte adeguate, corredate di una relazione.

  9. 9. Gli Stati membri possono mantenere in vigore le restrizioni nazionali relative al trasporto di sostanze contenenti diossine e furani applicabili al 31 dicembre 1996.

II.3. Deroghe nazionali

Deroghe concesse agli Stati membri in base all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/68/CE per il trasporto di merci pericolose all'interno del loro territorio. Identificazione delle deroghe: RA-a/bi/bii-MS-nn RA = ferrovia a/bi/bii = articolo 6, paragrafo 2, lettera a), e lettera b), punti i) e ii) MS = sigla dello Stato membro nn = numero d'ordine In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-a-DE-2

Oggetto: autorizzazione all'imballaggio combinato. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2. Contenuto dell'allegato della direttiva: divieto di imballaggio combinato. Contenuto della legislazione nazionale: classi 1.4S, 2, 3 e 6.1; autorizzazione all'imballaggio combinato di oggetti della classe 1.4S (cartucce per armi di piccolo calibro), di aerosol (classe 2) e di materiali per la pulizia e il trattamento delle classi 3 e 6.1 (nn. ONU indicati) da essere venduti in imballaggi combinati del gruppo II e in piccole quantità. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 21. Osservazioni: n. di elenco: 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g. Data di scadenza: 30 giugno 2027

FR Francia

RA-a-FR-3

Oggetto: trasporti per esigenze del vettore ferroviario. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.4.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni concernenti le materie pericolose che devono figurare nella lettera di vettura. Contenuto della legislazione nazionale: i trasporti, per le esigenze del vettore ferroviario, di quantità non superiori ai limiti fissati al punto 1.1.3.6 non sono soggetti all'obbligo di dichiarazione del carico. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 20.2. Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA-a-FR-4

Oggetto: esenzione dall'obbligo di etichettatura di taluni vagoni postali. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di applicare etichette sulle pareti dei vagoni. Contenuto della legislazione nazionale: sono soggetti all'obbligo di etichettatura solo i vagoni postali che trasportano oltre 3 tonnellate di materiale della stessa classe (diversa dalle classi 1, 6.2 o 7). Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – Article 21.1. Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA-a-FR-5

RA-a-FR-6

SE Svezia

RA-a-SE-1

Oggetto: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 5.3.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: i vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose devono recare etichette. Contenuto della legislazione nazionale: l'applicazione di etichette non è necessaria sui vagoni ferroviari che trasportano merci pericolose per la consegna espressa. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng. Osservazioni: il RID prevede limiti quantitativi per le merci definite «per consegna espressa». Si tratta quindi di piccole quantità. Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE

DK Danimarca

RA-bi-DK-1

Oggetto: trasporto di merci pericolose nei tunnel. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 7.5. Contenuto dell'allegato della direttiva: carico, scarico e distanze di protezione. Contenuto della legislazione nazionale: la legislazione prevede disposizioni diverse da quelle previste nell'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE per quanto riguarda i trasporti attraverso il tunnel ferroviario del collegamento fisso sul Grande Belt e sull'Øresund. Tali disposizioni alternative si riferiscono unicamente al volume di carico e alla distanza tra i carichi di merci pericolose. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Bestemmelser om transport af Eksplosiver i jernbanetunnellerne på Storebælt og Øresund, 11. maj 2017. Osservazioni: Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA–bi–DK–2

DE Germania

RA-bi-DE-2

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi in colli. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: da 1 a 5. Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio e marcatura. Contenuto della legislazione nazionale: classi da 2 a 6.1, 8 e 9: imballaggio combinato e trasporto di rifiuti pericolosi in colli e in IBC; i rifiuti devono essere imballati in imballaggi interni (così come sono stati raccolti) e classificati in gruppi specifici (per evitare reazioni pericolose in un gruppo di rifiuti); utilizzo di istruzioni scritte speciali relative alle categorie di rifiuti, anche come lettera di vettura; raccolta di rifiuti domestici e di laboratorio ecc. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. IS. 4350); Ausnahme 20. Osservazioni: n. di elenco 6*. Data di scadenza: 30 giugno 2027

RA–bi–DE–3

SE Svezia

RA-bi-SE-1

Oggetto: trasporto di rifiuti pericolosi verso impianti di smaltimento di rifiuti pericolosi. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: parti 5 e 6. Contenuto dell'allegato della direttiva: prescrizioni relative alla costruzione e alle prove degli imballaggi. Contenuto della legislazione nazionale: il trasporto di imballaggi contenenti merci pericolose costituite da rifiuti deve essere effettuato in conformità alle disposizioni della direttiva rispetto alla quale sono ammesse solo poche esenzioni. Le esenzioni non sono permesse per tutti i tipi di sostanze e articoli. Le esenzioni principali sono le seguenti: i piccoli imballaggi (meno di 30 kg) contenenti merci pericolose costituite da rifiuti possono essere sistemati in imballaggi, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, senza rispettare le disposizioni dei punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva. Non è necessario sottoporre gli imballaggi preparati per il trasporto, compresi gli IBC e i grandi imballaggi, a prove con un campione rappresentativo dei piccoli imballaggi interni. Questa esenzione è autorizzata a condizione che:

gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi, siano conformi a un tipo sottoposto a prove e approvato in conformità al gruppo di imballaggio I o II delle disposizioni applicabili dei capitoli 6.1, 6.5 o 6.6 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva;

i piccoli imballaggi siano imballati con un materiale assorbente in grado di trattenere qualsiasi liquido che potrebbe disperdersi negli imballaggi esterni, negli IBC o nei grandi imballaggi durante il trasporto; e

la massa lorda degli imballaggi, degli IBC e dei grandi imballaggi preparati per il trasporto non sia superiore alla massa lorda autorizzata indicata nel codice di omologazione ONU per il gruppo di imballaggio I o II per gli imballaggi, gli IBC o i grandi imballaggi; e

il documento di trasporto comprenda la seguente dicitura: «Imballato in conformità alla parte 16 dell'appendice S del RID».

Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Appendice S – Regolamentazione specifica per il trasporto nazionale di merci pericolose per ferrovia, emessa in conformità alla legge sul trasporto di merci pericolose. Osservazioni: i punti 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 e 6.6.5.4.3 dell'allegato II, capo II.1, della direttiva sono difficili da applicare, perché gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono essere sottoposti a prove con un campione rappresentativo di rifiuti, difficile da prevedere in anticipo. Data di scadenza: 30 giugno 2027

In base all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della direttiva 2008/68/CE

DE Germania

RA-bii-DE-1

RA–bii–DE–2

Oggetto: trasporto locale su tragitti prestabiliti del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, in contenitori su carri. Riferimento all'allegato II, capo II.1, della direttiva 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1. Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni generali per il trasporto alla rinfusa. Il capitolo 3.2, tabella A, non autorizza il trasporto alla rinfusa di carburo di calcio. Contenuto della legislazione nazionale: trasporto locale per ferrovia del n. ONU 1402 (carburo di calcio), gruppo di imballaggio I, su particolari tragitti prestabiliti, nel quadro di un processo industriale definito e rigorosamente controllato in condizioni chiaramente specificate. I carichi sono trasportati in appositi contenitori su carri. Il trasporto di queste merci è soggetto a disposizioni operative supplementari, stabilite dalle autorità competenti in materia di sicurezza. Riferimento iniziale alla legislazione nazionale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10. Data di scadenza: 30 giugno 2027

DE Germania