diritto.io

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 139, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

I datori di lavoro e i lavoratori («le parti sociali»), a norma dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato possono richiedere congiuntamente che gli accordi da loro conclusi a livello europeo siano attuati in base a una decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Il 23 febbraio 2006 l’Organizzazione internazionale del lavoro ha adottato la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 al fine di creare un unico strumento coerente che incorpori, nella misura del possibile, tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro.

Conformemente all’articolo 138, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha consultato le parti sociali sull’opportunità di sviluppare l’attuale acquis comunitario mediante l’adattamento, il consolidamento o l’integrazione alla luce della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Il 29 settembre 2006 l’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 4, del trattato.

Il 19 maggio 2008 le suddette organizzazioni, al fine di contribuire alla creazione di condizioni globali di parità in tutta l’industria marittima, hanno concluso un accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 («l’accordo»). L’accordo e il suo allegato contengono una richiesta congiunta alla Commissione di attuazione in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 2, del trattato.

L’accordo è applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro e/o battente la bandiera di uno Stato membro.

L’accordo modifica l’accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso il 30 settembre 1998 a Bruxelles dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST).

L’atto appropriato per l’attuazione dell’accordo è una direttiva ai sensi dell’articolo 249 del trattato.

L’accordo entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e le parti sociali hanno richiesto che le misure nazionali di applicazione della presente direttiva non entrino in vigore prima della data di entrata in vigore della suddetta convenzione.

Per quanto riguarda i termini dell’accordo che non sono specificamente definiti da quest’ultimo, la presente direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di definirli conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali, come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili, a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell’accordo.

La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva, conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario, tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascuna clausola dell’accordo.

Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l’attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva.

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi senza pregiudizio alle attuali disposizioni comunitarie che sono più specifiche o che concedono un livello maggiore di tutela ai marittimi, in particolare quelle incluse nella legislazione comunitaria.

Conformemente alla direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro1, in particolare l’articolo 5, paragrafi 1 e 3, dovrebbe essere garantita la conformità al principio generale di responsabilità del datore di lavoro.

La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare una riduzione del livello generale di tutela dei lavoratori nei settori coperti dall’accordo che figura in allegato.

La presente direttiva e l’accordo fissano norme minime. Gli Stati membri e/o le parti sociali dovrebbero avere la possibilità di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli.

La Commissione ha informato il Parlamento europeo ed il Comitato economico e sociale europeo, conformemente alla sua comunicazione del 14 dicembre 1993 riguardante l’applicazione dell’accordo sulla politica sociale, sottoponendo loro il testo della proposta di direttiva contenente l’accordo.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31 che dispone che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa dell’entità o degli effetti dell’intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»2, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)3, che contiene nel suo allegato l’Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare.

L’attuazione dell’accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La presente direttiva attua l’accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 concluso il 19 maggio 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF) di cui all’allegato.

Art. 2

L’allegato della direttiva 1999/63/CE del Consiglio è così modificato:

  1. 1) alla clausola 1 è aggiunto il seguente punto: «3. In caso di dubbio sull’appartenenza di alcune categorie di persone alla categoria dei marittimi ai fini del presente accordo, la questione viene risolta dall’autorità competente in ciascuno Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. In tale contesto si deve tenere conto della risoluzione della 94a sessione (marittima) della conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro riguardante informazioni sulle categorie professionali.»;

  2. 2) alla clausola 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti: «c)“marittimo” o “lavoratore marittimo” o “gente di mare” ogni persona occupata, ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave cui si applica il presente accordo; d)“armatore” proprietario della nave o ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l’agente o il noleggiatore a scafo nudo, che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l’esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti ed obblighi a norma del presente accordo, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi a nome dell’armatore.»;

  3. 3) la clausola 6 è sostituita dalla seguente: «1. È vietato il lavoro di notte ai marittimi minori di diciotto anni. Ai fini della presente clausola la “notte” è definita conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. Essa deve coprire un periodo di almeno nove ore consecutive, compreso l’intervallo dalla mezzanotte alle cinque del mattino. 2. Una deroga alla puntuale osservanza della restrizione riguardante il lavoro notturno può essere decisa dall’autorità competente ove: a) possa essere compromessa la formazione effettiva dei marittimi in questione, conformemente ai programmi e ai piani di studio stabiliti; oppure b) la natura specifica del compito o un programma di formazione riconosciuto richieda che i marittimi interessati dalla deroga lavorino di notte e l’autorità decida, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessati, che tale lavoro non nuocerà alla loro salute o al loro benessere. 3. L’occupazione, l’ingaggio o il lavoro dei marittimi minori di diciotto anni sono vietati qualora il lavoro possa compromettere la loro salute o sicurezza. I tipi di lavoro sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari nazionali o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, conformemente alle norme internazionali pertinenti.»;

  4. 4) la clausola 13 è sostituita dalla seguente: «1. I marittimi non possono lavorare a bordo di una nave se non dispongono di un certificato medico attestante l’idoneità al lavoro per le loro mansioni. 2. Le eccezioni possono essere consentite solo nel rispetto delle prescrizioni del presente accordo. 3. L’autorità competente richiede che i marittimi, prima di iniziare il lavoro a bordo di una nave, siano in possesso di un certificato medico attestante la loro idoneità ad eseguire i loro compiti in mare. 4. Al fine di garantire che i certificati medici riflettano effettivamente lo stato di salute dei marittimi alla luce dei loro compiti, l’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate e tenendo conto delle linee guida internazionali applicabili, prescrive la natura dell’esame medico e del relativo certificato. 5. Il presente accordo non pregiudica la convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, nella versione aggiornata (“STCW”). Un certificato medico rilasciato conformemente alle prescrizioni del STCW è accettato dall’autorità competente ai fini dei punti 1 e 2 della presente clausola. Analogamente, nel caso dei marittimi non coperti dal STCW è accettato un certificato medico che soddisfi la sostanza di tali prescrizioni. 6. Il certificato medico è rilasciato da un medico debitamente qualificato o, nel caso di un certificato concernente solo la vista, da una persona riconosciuta dall’autorità competente come qualificata per rilasciare tali certificati. I medici devono disporre della piena indipendenza professionale nell’esercizio della loro valutazione medica per quanto riguarda le procedure dell’esame medico. 7. Ai marittimi cui è stato rifiutato un certificato o cui è stata imposta una limitazione della loro idoneità al lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario, il campo d’attività o la zona geografica, è concessa la possibilità di sottoporsi ad un ulteriore esame da parte di un altro medico indipendente o di un medico arbitro indipendente. 8. Il certificato medico deve indicare in particolare che: a) sono soddisfacenti l’udito e la vista del marittimo interessato, nonché la percezione dei colori nel caso di un marittimo da impiegare in compiti in cui l’idoneità al lavoro può essere ridotta a causa del daltonismo; e b) il marittimo non soffre di condizioni mediche che potrebbero essere aggravate dal servizio in mare, renderlo non idoneo a tale compito oppure mettere a rischio la salute di altre persone a bordo. 9. Se non è richiesto un periodo più breve a ragione delle mansioni specifiche del marittimo interessato o salvo indicazione contraria al STCW: a) il certificato medico è valido per un periodo massimo di due anni, fatta eccezione per i marittimi minori di diciotto anni, nel qual caso il periodo massimo di validità è di un anno; b) la certificazione della percezione dei colori è valida per un periodo massimo di sei anni. 10. In casi urgenti l’autorità competente può consentire al marittimo di lavorare senza un certificato medico valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato a condizione che: a) il periodo in questione non sia superiore a tre mesi; e b) il marittimo in questione sia in possesso di un certificato medico scaduto di recente. 11. Se il periodo di validità di un certificato scade nel corso di un viaggio, il certificato continua ad essere valido fino al successivo porto di approdo appropriato dove il marittimo può ottenere un certificato medico da un medico qualificato, a condizione che il periodo in questione non sia superiore a tre mesi. 12. I certificati medici per i marittimi a bordo di navi che normalmente effettuano viaggi internazionali devono essere forniti almeno in inglese. 13. La natura della valutazione della salute da effettuare e i dettagli da inserire nel certificato medico devono essere stabiliti previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate. 14. Tutti i marittimi devono sottoporsi a esami periodici della salute. Gli addetti ai turni di guardia che presentano problemi di salute imputati da un medico al fatto che svolgono lavoro notturno sono assegnati, nella misura del possibile, al lavoro diurno a loro idoneo. 15. L’esame della salute di cui ai punti 13 e 14 è gratuito e rispetta il segreto medico. Questo tipo di esame può essere svolto nell’ambito del sistema sanitario nazionale.»;

  5. 5) la clausola 16 è sostituita dalla seguente: «Ogni marittimo ha diritto alle ferie annuali retribuite. Il periodo di ferie annuali retribuite è calcolato in base ad un minimo di 2,5 giorni di calendario per mese di occupazione e pro rata per i mesi incompleti. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro.»

Art. 3

1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella presente direttiva.

2. L’attuazione della presente direttiva non costituisce in nessun caso motivo sufficiente per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell’evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell’adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest’ultima siano rispettate.

3. L’applicazione e/o l’interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei marittimi interessati.

4. Le disposizioni della norma A4.2, paragrafo 5, lettera b), lasciano impregiudicato il principio di responsabilità del datore di lavoro di cui all’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE.

Art. 4

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Art. 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva o garantiscono che le parti sociali abbiano adottato le misure necessarie mediante un accordo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 6

L’applicazione del principio di equivalenza sostanziale menzionato nel preambolo dell’accordo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri risultanti dalla presente direttiva.

Art. 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno dell’entrata in vigore della convenzione sul lavoro marittimo del 2006.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2009. Per il Consiglio Il presidente O. Liška