Direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unità di misura (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
La direttiva 80/181/CEE del Consiglio3 impone al Regno Unito e all’Irlanda di fissare una data per porre fine alle esenzioni ancora applicate nel caso delle unità di misura note come «pint» per il latte in bottiglie a rendere, la birra e il sidro alla spina, «mile» per la segnaletica stradale e le misure di velocità e distanza, «troy ounce» per le transazioni di metalli preziosi. Ma l’esperienza ha dimostrato che le esenzioni, per il loro carattere locale e il numero limitato dei prodotti interessati, se mantenute non comporteranno ostacoli non tariffari al commercio e che non è perciò necessario porvi fine.
È opportuno chiarire che l’ambito di applicazione della direttiva 80/181/CEE è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 95 del trattato e non si limita a un campo d’azione specifico comunitario.
La direttiva 80/181/CEE permette l’uso di indicazioni aggiuntive, oltre alle unità legali fissate dal capitolo I dell’allegato alla stessa direttiva, fino al 31 dicembre 2009. Ma, per evitare di creare gli ostacoli a imprese comunitarie che esportano verso paesi terzi in cui i prodotti vanno etichettati in unità diverse da quelle di cui al capitolo I, è opportuno continuare a permettere l’uso di indicazioni aggiuntive.
La direttiva 80/181/CEE propugna il regolare funzionamento del mercato interno tramite il livello di armonizzazione delle unità di misura che prescrive. Al riguardo è opportuno che la Commissione segua l’evoluzione del mercato in relazione a detta direttiva e alla sua attuazione, segnatamente per quanto concerne gli eventuali ostacoli per il funzionamento del mercato interno e l’eventuale ulteriore armonizzazione necessaria per superare tali ostacoli.
È opportuno che la Commissione continui a perseguire fermamente, nel quadro delle sue relazioni commerciali con i paesi terzi, compreso il Consiglio economico transatlantico, l’accettazione nei mercati dei suddetti paesi di beni etichettati esclusivamente con unità del Sistema internazionale di unità di misura (SI).
Indicazioni aggiuntive potrebbero inoltre permettere di introdurre in modo graduale e regolare nuove unità metriche eventualmente sviluppate a livello internazionale.
Nel 1995 la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha deciso di eliminare la categoria delle unità supplementari SI come categoria separata nel SI e di interpretare le unità «radiante» e «steradiante» come unità derivate adimensionali SI i cui nomi e simboli possono, ma non necessariamente devono, essere usati, se del caso, in espressioni di altre unità derivate SI.
Nel 1999 la Conferenza generale dei pesi e delle misure, ha approvato, nel quadro SI, il «katal», il cui simbolo è «kat», come unità di misura SI per l’attività catalitica. Questa nuova unità armonizzata SI avrebbe dovuto permettere l’indicazione coerente e uniforme di unità di misura in campo medico e biochimico, eliminando conseguentemente ogni possibile malinteso dovuto all’uso di unità non armonizzate.
Nel 2007, al fine di eliminare una delle principali fonti di variabilità osservata tra realizzazioni diverse del punto triplo dell’acqua, la Conferenza generale dei pesi e delle misure ha approvato una nota sulla definizione del «kelvin». Il «kelvin» è definito come una frazione della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. La nota si riferisce all’acqua di una specifica composizione isotopica.
Poiché il Regno Unito e l’Irlanda non usano più l’acro nelle registrazioni catastali dei terreni, la sua esenzione non è più necessaria.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»4, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 80/181/CEE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche
La direttiva 80/181/CEE è modificata come segue:
1) all’articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) quelle che figurano nel capitolo II dell’allegato solo negli Stati membri in cui esse erano autorizzate alla data del 21 aprile 1973.»;
2) all’articolo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) Gli obblighi derivanti dall’articolo 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unità di misura.»;
3) all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. È autorizzato l’impiego di indicazioni aggiuntive.»;
4) è inserito il seguente articolo: «Articolo 6 ter La Commissione segue l’evoluzione del mercato relativamente alla presente direttiva e alla sua attuazione per quanto concerne il regolare funzionamento del mercato interno e del commercio internazionale e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione entro il 31 dicembre 2019, corredata, se del caso, di adeguate proposte.»;
5) l’allegato è modificato come segue:
a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unità di temperatura termodinamica» è sostituito dal seguente: «Unità di temperatura termodinamica Il kelvin, unità di temperatura termodinamica, è la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua. Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantità di sostanza: 0,00015576 mole di 2H per mole di 1H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18O per mole di 16O. (13a CGPM, 1967, ris. 4 e 23a CGPM, 2007, ris. 10)»;
b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo è sostituito dal seguente: «Nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;
c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo è sostituito dal seguente: «1.2. Unità derivate SI»;
d) al capitolo I, il punto 1.2.1 è soppresso;
e) al capitolo I, i punti 1.2.2 e 1.2.3 sono sostituiti dai seguenti: «1.2.2. Regola generale per le unità derivate SI Le unità derivate in modo coerente dalle unità SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unità SI di base con un fattore numerico pari a 1. 1.2.3. Unità derivate SI che hanno nomi e simboli speciali 5Grandezza Unità Espressione Nome Simbolo in altre unità SI in unità SI di base Angolo piano radiante rad m · m–1 Angolo solido steradiante sr m2 · m–2 Frequenza hertz Hz s–1 Forza newton N m · kg · s–2 Pressione, tensione pascal Pa N · m–2 m–1 · kg · s–2 Energia, lavoro, quantità di calore joule J N · m m2 · kg · s–2 Potenza*, flusso energetico watt W J · s–1 m2 · kg · s–3 Quantità di elettricità, carica elettrica coulomb C s · A Differenza di potenziale elettrico, forza elettromotrice volt V W · A–1 m2 · kg · s–3 · A–1 Resistenza elettrica ohm Ω V · A–1 m2 · kg · s–3 · A–2 Conduttanza siemens S A · V–1 m–2 · kg–1 · s3 · A2 Capacità elettrica farad F C · V–1 m–2 · kg–1 · s4 · A2 Flusso d’induzione magnetica weber Wb V · s m2 · kg · s–2 · A–1 Induzione magnetica tesla T Wb · m–2 kg · s–2 · A–1 Induttanza henry H Wb · A–1 m2 · kg · s–2 · A–2 Flusso luminoso lumen lm cd · sr cd Illuminamento lux lx lm · m–2 m–2 · cd Attività (riferita a un radionuclide) becquerel Bq s–1 Dose assorbita, energia comunicata massica, kerma, indice di dose assorbita gray Gy J · kg–1 m2 · s–2 Dose equivalente sievert Sv J · kg–1 m2 · s–2 Attività catalitica katal kat mol · s–1 Alcune unità derivate dalle unità SI di base possono essere espresse impiegando le unità del capitolo I. In particolare, alcune unità derivate SI possono essere espresse con i nomi e i simboli speciali riportati nella tabella di cui sopra, per esempio: l’unità SI della viscosità dinamica può essere espressa come m–1 · kg · s–1 o N · s · m–2 o Pa · s.»;
f) al capitolo II, nella tabella è soppressa la riga seguente: «Catasto acre 1 ac = 4047 m2 ac»
g) al capitolo II, la frase finale è sostituita dalla seguente: «Le unità di cui al presente capitolo possono essere combinate tra di loro o con quelle del capitolo I per costituire unità composte.»
Art. 2 Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 4 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2009. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente A. Vondra