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Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

La direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico3 ha subito diverse e sostanziali modificazioni4. In occasione di nuove modificazioni, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione di tale direttiva.

In ciascuno Stato membro disposizioni cogenti fissano le caratteristiche tecniche degli strumenti di misura, nonché i metodi di controllo metrologico; tali prescrizioni differiscono da uno Stato membro all’altro. A causa della loro disparità esse ostacolano gli scambi e possono creare condizioni disuguali di concorrenza all’interno della Comunità.

I controlli esistenti in ciascuno Stato membro sono tra l’altro volti a garantire agli acquirenti che i quantitativi forniti corrispondano al prezzo pagato. Pertanto la presente direttiva non dovrebbe avere lo scopo di sopprimere tali controlli, bensì di eliminare le differenze tra le regolamentazioni, laddove esse costituiscano un ostacolo agli scambi.

Tali ostacoli all’istituzione e al funzionamento del mercato interno possono essere ridotti o eliminati se le stesse disposizioni vengono applicate in tutti gli Stati membri, inizialmente a complemento delle disposizioni nazionali vigenti, e, successivamente, quando sussisteranno le condizioni necessarie, in sostituzione di tali disposizioni nazionali.

Anche nel periodo in cui esse coesistono con le disposizioni nazionali, le prescrizioni comunitarie offrono alle imprese la possibilità di avere una produzione con caratteristiche tecniche uniformi, che può pertanto essere immessa nel commercio e utilizzata all’interno di tutta la Comunità dopo essere stata sottoposta ai controlli CE.

Le prescrizioni comunitarie in materia di costruzione e di funzionamento dovrebbero garantire che gli strumenti diano in maniera continuativa misurazioni sufficientemente esatte in funzione dell’uso cui sono destinati.

Un controllo dell’osservanza delle prescrizioni tecniche è tradizionalmente effettuato dagli Stati membri anteriormente all’immissione in commercio o alla prima utilizzazione e, se del caso, durante l’utilizzazione degli strumenti di misura, in particolare con le procedure di approvazione del modello e di verifica. Per attuare la libera circolazione di tali strumenti all’interno della Comunità è altresì necessario prevedere tra gli Stati membri un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo e istituire all’uopo adeguate procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE nonché metodi di controllo metrologico CE in conformità della presente direttiva e alle direttive particolari.

Qualora uno strumento di misura o un prodotto rechi i contrassegni o i marchi corrispondenti ai controlli per essi prescritti, si potrà presumere che questo strumento o prodotto sia conforme alle relative prescrizioni tecniche comunitarie, il che renderà pertanto inutile, al momento dell’importazione e della sua messa in uso, la ripetizione dei controlli già effettuati.

Le normative metriche nazionali hanno come oggetto numerose categorie di strumenti di misura e di prodotti. La presente direttiva dovrebbe stabilire le norme generali relative in particolar modo alle procedure di approvazione CE del modello e di verifica prima CE, nonché i metodi di controllo metrologico CE; direttive di applicazione, particolari per ciascuna categoria di strumenti e di prodotti, stabiliranno le prescrizioni per la realizzazione tecnica, il funzionamento e la precisione, le modalità di controllo, nonché, se del caso, le condizioni per la sostituzione delle disposizioni nazionali esistenti con prescrizioni tecniche comunitarie

Le misure necessarie all’attuazione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione5.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati I e II della presente direttiva e gli allegati delle direttive particolari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano soltanto le procedure di comitato. Essi non devono quindi essere recepiti nella legislazione degli Stati membri.

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Principi di base

Art. 1

1. La presente direttiva si applica:

  1. a) agli strumenti come definiti al paragrafo 2;

  2. b) alle unità di misura, all’armonizzazione dei metodi di misurazione e di controllo metrologico e, se del caso, dei mezzi necessari alla loro applicazione;

  3. c) alla fissazione, al metodo di misurazione, al controllo metrologico, nonché alla marcatura dei quantitativi precondizionati.

2. Ai fini della presente direttiva, per «strumenti» si intendono le parti di strumenti di misura, i dispositivi complementari nonché gli impianti di misurazione.

3. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per i motivi contemplati nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano, l’immissione sul mercato e/o la messa in servizio di uno strumento di misura o di un prodotto descritto nel paragrafo 1, munito dei marchi e/o dei contrassegni CE alle condizioni previste dalla presente direttiva e dalle direttive particolari che riguardano lo strumento o il prodotto in questione.

4. Gli Stati membri attribuiscono all’approvazione CE del modello e alla verifica prima CE effetti identici a quelli dei corrispondenti atti nazionali.

5. Le direttive particolari concernenti le materie di cui all’articolo 1, precisano:

in particolare, le procedure e le caratteristiche metrologiche e le prescrizioni tecniche in materia di costruzione e di funzionamento, avuto riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1, lettera a),

le prescrizioni relative al paragrafo 1, lettere b) e c).

6. Le direttive particolari possono fissare la data alla quale dette disposizioni comunitarie si sostituiscono alle vigenti disposizioni nazionali.

Capo II. Approvazione ce del modello

Art. 2

1. Gli Stati membri procedono all’approvazione CE del modello a norma delle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari.

2. L’approvazione CE del modello costituisce l’ammissione di strumenti alla verifica prima CE e, qualora non sia richiesta una verifica prima CE, l’autorizzazione di immissione sul mercato e/o di messa in servizio. Se la direttiva particolare o le direttive particolari applicabili esonerano una categoria di strumenti dall’approvazione CE del modello, gli strumenti di questa categoria sono ammessi direttamente alla verifica prima CE.

3. Se le attrezzature di controllo di cui dispongono lo permettono, gli Stati membri concedono l’approvazione CE del modello a qualsiasi strumento conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

4. Una domanda di approvazione CE del modello può essere presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità. Per un medesimo strumento la domanda può essere fatta in un solo Stato membro.

5.

Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello adotta le misure necessarie per essere informato di qualunque modifica o aggiunta apportata al modello approvato. Esso ne informa gli altri Stati membri.

Le modifiche o aggiunte ad un modello approvato devono formare oggetto di un’approvazione CE complementare del modello da parte dello Stato membro che ha concesso l’approvazione CE, qualora esse influenzino o possano influenzare il risultato della misurazione o le condizioni regolamentari di impiego dello strumento.

Per il modello modificato, tuttavia, viene concessa una nuova approvazione CE del modello anziché un complemento al certificato di approvazione CE del modello originale, se la modifica del modello è effettuata dopo una modifica oppure un adattamento della presente direttiva o della relativa direttiva particolare, tale che il modello modificato possa essere approvato soltanto con l’applicazione delle nuove disposizioni.

Art. 3

Quando venga concessa per dispositivi complementari, l’approvazione CE del modello deve precisare:

  1. a) i modelli di strumenti cui detti dispositivi possono essere aggiunti o nei quali possono essere inclusi;

  2. b) le condizioni generali di funzionamento complessivo degli strumenti per i quali essi sono ammessi.

Art. 4

Se uno strumento ha superato l’esame di approvazione CE del modello di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari che riguardano tale strumento, lo Stato membro che ha effettuato tale esame redige un certificato di approvazione CE del modello.

Lo Stato membro notifica tale certificato al richiedente.

Nei casi previsti all’articolo 11 della presente direttiva o da una direttiva particolare, il richiedente deve, e negli altri casi può, apporre o fare apporre su ciascuno strumento conforme al modello approvato il contrassegno di approvazione CE indicato in detto certificato.

Art. 5

1.

La durata di validità dell’approvazione CE del modello è di dieci anni. Essa può essere successivamente prorogata per periodi di dieci anni; il numero degli strumenti che si possono fabbricare conformemente al modello approvato è illimitato.

Le approvazioni CE del modello rilasciate sulla base delle prescrizioni della presente direttiva e di una direttiva particolare non possono essere prorogate oltre la data di entrata in vigore di qualsiasi modifica o adeguamento di tali prescrizioni comunitarie, ove non sia stato possibile rilasciare le approvazioni CE del modello in base alle nuove prescrizioni.

Se l’approvazione CE del modello non è prorogata, essa resta comunque d’applicazione per gli strumenti in servizio.

2.

Ove siano impiegate tecniche nuove non previste da una direttiva particolare, può essere concessa un’approvazione CE del modello di effetto limitato, previa consultazione degli altri Stati membri.

Essa può comportare le seguenti restrizioni:

  1. a) una limitazione del numero di strumenti che beneficiano dell’approvazione;

  2. b) un obbligo di notificare alle autorità competenti i luoghi di installazione;

  3. c) limitazioni dell’utilizzazione;

  4. d) disposizioni limitative particolari relative alla tecnica impiegata.

Essa può tuttavia venire concessa soltanto se:

  1. a) la direttiva particolare per tale categoria di strumenti è già entrata in vigore;

  2. b) non vi è deroga agli errori massimi tollerati fissati nelle direttive particolari.

La validità di tale approvazione è limitata a due anni e può essere prorogata di tre anni.

3.

Art. 6

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta l’approvazione CE del modello, il fabbricante può apporre sui medesimi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale di cui all’allegato I, punto 3.3.

Art. 7

1. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello può revocarla:

  1. a) se gli strumenti il cui modello è stato oggetto dell’approvazione non sono conformi al modello approvato o alle disposizioni della direttiva particolare che li riguarda;

  2. b) se le esigenze metrologiche prescritte nel certificato d’approvazione o le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 2, non sono rispettate;

  3. c) se constata che essa è stata concessa indebitamente.

2. Lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello deve revocarla se gli strumenti il cui modello è stato oggetto d’approvazione presentano nell’uso un difetto di carattere generale che li renda inadatti al loro scopo.

3. Se lo Stato membro che ha concesso un’approvazione CE del modello è informato da un altro Stato membro dell’esistenza di uno dei casi contemplati ai paragrafi 1 e 2, esso applica anche le disposizioni previste in tali paragrafi, previa consultazione dell’altro Stato membro.

4.

Lo Stato membro che ha constatato l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 può sospendere l’immissione sul mercato e in servizio degli strumenti in questione, fino a nuovo ordine.

Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della propria decisione.

Lo stesso avviene nei casi previsti al paragrafo 1, per gli strumenti dispensati dalla verifica prima CE, se il fabbricante, dopo essere stato avvertito, non li rende conformi al modello approvato o alle prescrizioni della direttiva particolare che li concerne.

5.

Qualora lo Stato membro che ha concesso l’approvazione CE del modello contesti l’esistenza del caso previsto al paragrafo 2 di cui è stato informato ovvero la fondatezza dei provvedimenti adottati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4, gli Stati membri interessati fanno in modo di comporre la controversia.

La Commissione è tenuta informata. Essa procede, ove necessario, alle opportune consultazioni con lo scopo di pervenire ad un accordo.

Capo III. Verifica prima ce

Art. 8

1. La verifica prima CE è il controllo e la conferma della conformità di uno strumento nuovo o rimesso a nuovo con il modello approvato e/o con le disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano. Essa si materializza nel marchio di verifica prima CE.

2. La verifica prima CE degli strumenti può essere effettuata diversamente che con una verifica all’unità nei casi previsti dalle direttive particolari ed in base alle modalità considerate.

3. Se la loro attrezzatura lo consente, gli Stati membri procedono alla verifica prima CE degli strumenti presentati aventi le qualità metrologiche e soddisfacenti alle prescrizioni tecniche di fabbricazione e di funzionamento fissate dalle direttive particolari relative a questa categoria di strumenti.

4. Per gli strumenti muniti del marchio di verifica prima CE, l’obbligo degli Stati membri previsto all’articolo 1, paragrafo 3, è valido sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stato apposto il marchio di verifica prima CE, a meno che le direttive particolari non prevedano durate superiori.

Art. 9

1. Se uno strumento viene presentato alla verifica prima CE, lo Stato membro che procede a detta verifica controlla:

  1. a) se lo strumento appartiene ad una categoria esonerata dall’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme alle prescrizioni di realizzazione tecnica e di funzionamento fissate nelle direttive particolari relative a detto strumento;

  2. b) se lo strumento è stato oggetto di un’approvazione CE del modello e, in caso affermativo, se esso è conforme al modello approvato ed alle direttive particolari relative a questo strumento, in vigore al momento del rilascio di tale approvazione CE del modello.

2. L’esame effettuato durante la verifica prima CE riguarda in particolare, in conformità delle direttive particolari, quanto segue:

  1. a) le qualità metrologiche;

  2. b) gli errori massimi tollerati;

  3. c) la costruzione, per appurare se quest’ultima possa garantire che le proprietà metrologiche non si deteriorino notevolmente nell’uso normale dello strumento;

  4. d) l’esistenza delle indicazioni segnaletiche regolamentari e delle targhette di punzonatura o spazio che consenta l’apposizione dei marchi di verifica prima CE.

Art. 10

Se uno strumento ha superato la verifica prima CE conformemente alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, i marchi di verifica parziale o definitiva CE descritti all’allegato II, punto 3, vengono apposti su tale strumento sotto la responsabilità dello Stato membro interessato secondo le modalità previste da detto punto.

Art. 11

Quando per una categoria di strumenti rispondenti alle prescrizioni di una direttiva particolare non è richiesta la verifica prima CE, il fabbricante appone su di essi, sotto la sua responsabilità, il contrassegno speciale d’approvazione CE del modello descritto nell’allegato I, punto 3.4.