Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
Il trattato prevede la realizzazione di un mercato interno che comporta l’eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione di merci e servizi e l’istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta.
Le disposizioni del trattato che istituiscono il mercato interno si applicano a tutte le merci e a tutti i servizi forniti quale corrispettivo di una remunerazione, inclusi i prodotti per la difesa, ma non precludono agli Stati membri di adottare, a certe condizioni, altre misure in casi particolari, laddove lo ritengano necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l’innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell’industria della difesa nell’Unione europea.
Gli obiettivi perseguiti in linea generale dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri includono la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità mediante sistemi di rigoroso controllo e di restrizione delle esportazioni e della proliferazione dei prodotti per la difesa in paesi terzi e altri Stati membri.
Tali restrizioni alla circolazione dei prodotti per la difesa nella Comunità non possono essere eliminate in maniera generale attraverso la diretta applicazione dei principi della libera circolazione delle merci e dei servizi sanciti dal trattato, dato che tali restrizioni possono essere giustificate caso per caso in base agli articoli 30 o 296 del trattato, i quali continuano ad essere applicati dagli Stati membri purché siano soddisfatte le condizioni ivi contemplate.
Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri necessitano pertanto di essere armonizzati in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno. La presente direttiva riguarda solo norme e procedure in cui siano interessati i prodotti per la difesa e, di conseguenza, non incide sulle politiche degli Stati membri riguardanti il trasferimento di prodotti per la difesa.
L’armonizzazione delle leggi e dei regolamenti pertinenti degli Stati membri non dovrebbe pregiudicare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri, né la loro discrezionalità con riguardo alla loro politica di esportazione di prodotti per la difesa.
Gli Stati membri dovrebbero mantenere la facoltà di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva.
La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai prodotti per la difesa che si limitino all’attraversamento del territorio della Comunità, ossia ai materiali che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco, dove non deve essere tenuta, per gli stessi materiali, alcuna registrazione in una contabilità di magazzino approvata.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutti i prodotti per la difesa indicati nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea3, compresi i loro componenti e le loro tecnologie.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l’attuazione dell’azione comune 97/817/PESC del 28 novembre 1997 adottata dal Consiglio in base all’articolo J.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alle mine terrestri antipersona4, né dovrebbe pregiudicare la ratifica e l’attuazione, da parte degli Stati membri, della Convenzione sulle munizioni a grappolo firmata a Oslo il 3 dicembre 2008.
Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di prodotti per la difesa, esigono che il trasferimento di tali materiali all’interno della Comunità resti soggetto all’autorizzazione degli Stati membri d’origine e a garanzie negli Stati membri di destinazione.
In considerazione delle garanzie previste dalla presente direttiva per la protezione di tali obiettivi, gli Stati membri non avranno più la necessità di introdurre o mantenere altre restrizioni per il loro raggiungimento, fatti salvi gli articoli 30 e 296 del trattato.
La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicata l’applicazione delle disposizioni necessarie in materia di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. Date la natura e le caratteristiche dei prodotti per la difesa, i motivi di ordine pubblico, come la sicurezza dei trasporti, la sicurezza dello stoccaggio, il rischio di sviamenti di destinazione e la prevenzione del crimine sono particolarmente rilevanti ai fini della presente direttiva.
La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi5, ed in particolare le formalità per il movimento di armi all’interno della Comunità. La presente direttiva lascia altresì impregiudicata l’applicazione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile6, ed in particolare le disposizioni relative al trasferimento di munizioni.
Ogni trasferimento di prodotti per la difesa all’interno della Comunità dovrebbe essere soggetto ad un’autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. In casi specifici elencati nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva.
Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di negare o concedere l’autorizzazione preventiva. Conformemente ai principi costitutivi del mercato interno, l’autorizzazione dovrebbe essere valida in tutta la Comunità e nessuna altra autorizzazione per l’attraversamento di altri Stati membri o per l’ingresso nel territorio di altri Stati membri dovrebbe essere richiesta.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire il tipo di licenza adeguato per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa per ciascun tipo di trasferimento, nonché quali debbano essere le modalità e le condizioni cui subordinare ciascuna licenza di trasferimento, tenendo in considerazione il carattere sensibile del trasferimento.
Per quanto riguarda i componenti, gli Stati membri dovrebbero astenersi dall’imporre restrizioni all’esportazione, per quanto possibile, accettando la dichiarazione d’uso dei destinatari tenendo conto del grado d’integrazione di tali componenti nei loro prodotti.
Gli Stati membri dovrebbero determinare i destinatari delle licenze di trasferimento in maniera non discriminatoria a meno che non sia necessario per la tutela dei loro interessi essenziali di sicurezza.
Per facilitare i trasferimenti di prodotti per la difesa, gli Stati membri dovrebbero rilasciare o pubblicare licenze generali di trasferimento che autorizzino le imprese rispondenti ai requisiti stabiliti in ciascuna licenza generale a trasferire tali prodotti.
Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di prodotti per la difesa alle forze armate, al fine di accrescere sensibilmente la sicurezza delle forniture per tutti gli Stati membri che scelgano di approvvigionarsi di tali prodotti nella Comunità.
Una licenza generale dovrebbe essere pubblicata per i trasferimenti di componenti ad imprese europee certificate operanti nel settore della difesa, al fine di favorire la cooperazione e l’integrazione di tali imprese, in particolare facilitando l’ottimizzazione delle catene di fornitura e le economie di scala.
Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa dovrebbero essere abilitati a pubblicare una licenza generale per i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in altri Stati membri partecipanti se tali trasferimenti sono necessari per l’esecuzione del predetto programma. Le condizioni della partecipazione a programmi di cooperazione intergovernativa di imprese stabilite negli Stati membri interessati ne risulterebbero in tal modo migliorate.
Gli Stati membri dovrebbero poter pubblicare ulteriori licenze generali di trasferimento nei casi in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, il rischio per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità sia molto basso.
Laddove non possa essere pubblicata una licenza generale di trasferimento, gli Stati membri dovrebbero, previa richiesta, concedere una licenza globale di trasferimento alle singole imprese, tranne che nei casi previsti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter rilasciare licenze globali di trasferimento rinnovabili.
Le imprese dovrebbero informare le autorità competenti dell’uso di licenze generali di trasferimento, ai fini della salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità e al fine di permettere una rendicontazione trasparente sui trasferimenti di prodotti per la difesa, in modo da assicurare un controllo democratico.
Il grado di discrezionalità degli Stati membri nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze di trasferimento generali, globali e individuali dovrebbe essere sufficientemente flessibile per consentire la prosecuzione della cooperazione in atto nell’attuale quadro internazionale di controllo delle esportazioni. Poiché la decisione di autorizzare o negare un’esportazione è, e dovrebbe rimanere, prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione dovrebbe essere unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione.
Al fine di compensare la progressiva sostituzione del controllo individuale ex ante con un controllo generale ex post nello Stato membro d’origine dei prodotti per la difesa, si dovrebbero creare condizioni di fiducia reciproca, includendo garanzie che assicurino che tali prodotti non siano esportati in paesi terzi in violazione delle restrizioni all’esportazione. Questo principio dovrebbe essere rispettato anche nelle ipotesi in cui i prodotti per la difesa siano trasferiti numerose volte fra gli Stati membri prima di essere esportati in un paese terzo.
Gli Stati membri cooperano nel quadro della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari7, attraverso l’applicazione di criteri comuni e di meccanismi di notifica dei dinieghi e di consultazione, per accrescere la convergenza dell’applicazione delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti per la difesa. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di definire le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento di prodotti per la difesa, comprese eventuali limitazioni all’esportazione, in particolare ove ciò sia necessario ai fini della cooperazione nel quadro della predetta posizione comune.
I fornitori dovrebbero informare i destinatari delle limitazioni cui sono soggette le licenze di trasferimento, in modo da creare fiducia reciproca nella capacità dei destinatari di rispettare tali limitazioni dopo il trasferimento, in particolare nel caso di una domanda di esportazione verso paesi terzi.
Dovrebbe spettare alle imprese decidere se i benefici derivanti dalla possibilità di ricevere prodotti per la difesa usufruendo di una licenza generale di trasferimento giustifichino la domanda di certificazione. I trasferimenti tra imprese appartenenti a uno stesso gruppo dovrebbero beneficiare di un regime di licenza generale nei casi in cui le imprese del gruppo siano certificate nel rispettivo Stato membro di stabilimento.
Criteri comuni per la certificazione sono necessari per permettere l’instaurarsi di una fiducia reciproca, in particolare nella capacità dei destinatari di rispettare le limitazioni all’esportazione per i prodotti per la difesa ricevuti usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro.
Per favorire la fiducia reciproca, i destinatari di prodotti per la difesa trasferiti dovrebbero astenersi dall’esportare tali materiali quando la licenza di trasferimento prevede limitazioni all’esportazione.
Le imprese dovrebbero dichiarare alle autorità competenti, quando presentano una domanda di licenza di esportazione in paesi terzi, se si sono attenute alle limitazioni all’esportazione imposte al trasferimento del materiale per la difesa dallo Stato membro che ha rilasciato la licenza di trasferimento. In tale contesto viene sottolineata la particolare rilevanza che continua a rivestire il meccanismo di consultazione tra gli Stati membri previsto dalla posizione comune 2008/944/PESC.
Le imprese, al momento dell’esportazione verso un paese terzo di un prodotto per la difesa, ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento, dovrebbero fornire prova della licenza di esportazione alle competenti autorità doganali della frontiera esterna comune della Comunità.
L’elenco dei prodotti per la difesa di cui all’allegato dovrebbe essere aggiornato per allinearlo rigorosamente all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.
È necessario, perché si creino progressivamente rapporti di fiducia reciproca, che gli Stati membri adottino misure efficaci, comprese sanzioni, per garantire l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare di quelle che impongono alle imprese di conformarsi ai criteri comuni di certificazione e di rispettare le limitazioni all’uso dei prodotti per la difesa successivo a un trasferimento.
Qualora uno Stato membro d’origine abbia fondati motivi di dubitare del rispetto, da parte di un destinatario certificato, delle condizioni previste da una licenza generale di trasferimento, ovvero qualora uno Stato membro che rilascia una licenza ritenga che l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza o i suoi interessi essenziali di sicurezza possano esserne pregiudicati, esso dovrebbe, oltre che informare gli altri Stati membri e la Commissione, poter altresì sospendere provvisoriamente gli effetti di ogni licenza di trasferimento riguardante il destinatario in questione, tenuto conto della propria responsabilità per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità.
Per favorire la reciproca fiducia, l’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate per assicurare la conformità alla presente direttiva dovrebbe essere differita. Ciò consentirebbe, prima dell’applicazione di tali disposizioni, una valutazione dei progressi compiuti sulla base di una relazione predisposta dalla Commissione sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sulle misure prese.
La Commissione dovrebbe pubblicare periodicamente una relazione sull’attuazione della presente direttiva, corredata, se del caso, da proposte legislative.
La presente direttiva non incide sull’esistenza o sul perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo e tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi come stabilito dall’articolo 306 del trattato.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme e delle procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della diversità delle attuali procedure di rilascio delle licenze e del carattere transfrontaliero dei trasferimenti, e può quindi essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito all’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione8.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»9, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Oggetto, ambito d’applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto
1. La presente direttiva è volta a semplificare le norme e le procedure applicabili al trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.
2. La presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
3. L’applicazione della presente direttiva è soggetta agli articoli 30 e 296 del trattato.
4. La presente direttiva non pregiudica la possibilità, per gli Stati membri, di perseguire e sviluppare ulteriormente la cooperazione intergovernativa, purché nel rispetto delle disposizioni della direttiva stessa.
Art. 2 Ambito d’applicazione
La presente direttiva si applica ai prodotti per la difesa di cui all’allegato.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «prodotto per la difesa»: ogni prodotto figurante nell’elenco di cui all’allegato;
2) «trasferimento»: qualsiasi trasmissione o spostamento di un prodotto per la difesa da un fornitore ad un destinatario situato in un altro Stato membro;
3) «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;
4) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
5) «licenza di trasferimento»: un’autorizzazione rilasciata da un’autorità nazionale di uno Stato membro che permette ai fornitori di trasferire prodotti per la difesa ad un destinatario situato in un altro Stato membro;
6) «licenza di esportazione»: un’autorizzazione a fornire prodotti per la difesa ad una persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo;
7) «attraversamento»: il trasporto di prodotti per la difesa attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione.
Capo II. Licenze di trasferimento
Art. 4 Disposizioni generali
1. Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un’autorizzazione preventiva. Non è richiesta ulteriore autorizzazione da parte di altri Stati membri per l’attraversamento degli Stati membri o per l’ingresso nel territorio dello Stato membro in cui è situato il destinatario di prodotti per la difesa, fatta salva l’applicazione delle disposizioni necessarie per garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell’ordine pubblico, quali, tra le altre, quelle in materia di sicurezza dei trasporti.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’obbligo dell’autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, se:
a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;
b) le forniture sono effettuate dall’Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;
c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti;
d) il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza; oppure
e) il trasferimento è necessario o successivo ad una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione ovvero una volta conclusa la stessa.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere i casi in cui:
a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull’ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;
b) l’obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all’adozione della presente direttiva;
c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all’articolo 1, paragrafo 4.
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7.
5. Gli Stati membri definiscono il tipo di licenza di trasferimento per i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa in questione in conformità alle disposizioni del presente articolo e degli articoli 5, 6 e 7.
6. Gli Stati membri definiscono tutte le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento, comprese eventuali restrizioni all’esportazione di prodotti per la difesa a persone giuridiche o fisiche situate in paesi terzi, tenendo conto, tra l’altro, del rischio che il trasferimento presenta per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità. Nel rispetto del diritto comunitario, gli Stati membri possono avvalersi della possibilità di richiedere garanzie circa l’impiego finale, inclusi certificati relativi all’utilizzatore finale.
7. Gli Stati membri definiscono le modalità e le condizioni delle licenze di trasferimento per i componenti in base a una valutazione del carattere sensibile del trasferimento fondata tra l’altro sui criteri seguenti:
a) la natura dei componenti in relazione ai prodotti nei quali devono essere incorporati e a qualunque impiego finale dei prodotti finiti che presentano rischi potenziali;
b) la rilevanza dei componenti in relazione ai prodotti nei quali sono incorporati.
8. Tranne nei casi in cui considerano sensibile il trasferimento di componenti, gli Stati membri si astengono dall’imporre limitazioni all’esportazione per tali componenti laddove il destinatario fornisca una dichiarazione d’uso nella quale attesti che i componenti oggetto dalla licenza di trasferimento sono o saranno integrati nei propri prodotti e pertanto non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali, salvo che a fini di manutenzione o riparazione.
9. Gli Stati membri possono in qualsiasi momento revocare, sospendere o limitare l’uso delle licenze di trasferimento che hanno rilasciato, per ragioni di tutela degli interessi essenziali della loro sicurezza, o per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza o per il mancato rispetto delle modalità e condizioni cui è subordinata detta licenza di trasferimento.
Art. 5 Licenze generali di trasferimento
1. Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 2, sono pubblicate licenze generali di trasferimento almeno quando:
a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario è un’impresa certificata ai sensi dell’articolo 9;
c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
3. Gli Stati membri che partecipano ad un programma di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l’uso di uno o più prodotti per la difesa possono pubblicare una licenza generale di trasferimento per i trasferimenti ad altri Stati membri che partecipano a tale programma, in quanto necessari per la esecuzione di quest’ultimo.
4. Gli Stati membri possono definire le condizioni di registrazione anteriormente alla prima utilizzazione di una licenza generale di trasferimento, senza pregiudizio delle altre disposizioni della presente direttiva.
Art. 6 Licenze globali di trasferimento
1. Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze globali di trasferimento che autorizzano i trasferimenti di prodotti per la difesa a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.
2. Gli Stati membri determinano in ogni licenza globale di trasferimento i prodotti o le categorie di prodotti per la difesa a cui essa si riferisce e i destinatari o la categoria di destinatari autorizzati. La licenza globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni, che può essere rinnovato dagli Stati membri.
Art. 7 Licenze individuali di trasferimento
Gli Stati membri decidono di rilasciare al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, licenze individuali di trasferimento, che autorizzano il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti per la difesa, da trasmettere a un destinatario in una o più spedizioni quando:
a) la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento;
b) è necessario per tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l’ordine pubblico;
c) è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o
d) uno Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento.
Capo III. Informazione, certificazione ed esportazione successiva al trasferimento
Art. 8 Informazioni comunicate dai fornitori
1. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori di prodotti per la difesa informino i destinatari dei termini e delle condizioni della licenza di trasferimento, comprese le limitazioni, relative all’impiego finale o all’esportazione di prodotti per la difesa.
2. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori informino in tempi ragionevoli le autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio si propongono di trasferire prodotti per la difesa della loro intenzione di utilizzare una licenza generale di trasferimento per la prima volta. Gli Stati membri possono determinare le informazioni supplementari eventualmente richieste in merito ai prodotti per la difesa trasferiti usufruendo di una licenza generale di trasferimento.
3. Gli Stati membri garantiscono e verificano regolarmente che i fornitori tengano un registro dettagliato e completo dei loro trasferimenti, conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Stato membro, e definiscono gli obblighi in materia d’informazione cui è subordinata l’utilizzazione della licenza generale, globale o individuale di trasferimento. Il registro comprende documenti commerciali contenenti le seguenti informazioni:
a) la descrizione del materiale per la difesa e il suo riferimento in conformità dell’allegato;
b) la quantità e il valore del materiale per la difesa;
c) le date del trasferimento;
d) il nome e l’indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) l’impiego finale e l’utilizzatore finale del materiale per la difesa, se noti; e
f) la prova che il destinatario dei prodotti per la difesa in questione è stato informato della restrizione all’esportazione cui è soggetta la licenza di trasferimento.
4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori conservino i registri di cui al paragrafo 3 per un periodo almeno equivalente a quello previsto nella legislazione nazionale pertinente in vigore nello Stato membro in questione per quanto concerne gli obblighi degli operatori economici in materia di conservazione dei registri, ed in ogni caso per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. I registri sono messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro dal cui territorio il fornitore ha trasferito i prodotti per la difesa.
Art. 9 Certificazione
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b).
2. La certificazione stabilisce l’affidabilità dell’impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all’esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento. L’affidabilità dell’impresa destinataria viene valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell’impresa delle restrizioni all’esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell’autorizzazione a produrre o a commercializzare prodotti per la difesa e dell’impiego di personale dirigente con esperienza;
b) attività industriale pertinente nel settore dei prodotti per la difesa all’interno della Comunità, in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
d) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all’utilizzo finale e all’esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
e) l’impegno scritto dell’impresa, sottoscritto dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l’impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall’impresa stessa usufruendo di una licenza di trasferimento da un altro Stato membro; e
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di alto livello di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell’impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell’impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) l’autorità competente che rilascia il certificato;
b) il nome e l’indirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2; e
d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.
Il periodo di validità del certificato di cui alla lettera d) non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
4. I certificati possono contenere ulteriori condizioni relative:
a) alla comunicazione di informazioni richieste per la verifica della conformità ai criteri di cui al paragrafo 2;
b) alla sospensione o alla revoca del certificato.
5. Le autorità competenti verificano almeno ogni tre anni la conformità del destinatario ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni indicate nei certificati di cui al paragrafo 4.
6. Gli Stati membri riconoscono i certificati rilasciati da un altro Stato membro a norma della presente direttiva.
7. Se un’autorità competente di uno Stato membro constata che il titolare di un certificato stabilito nel proprio territorio non risponde più ai criteri di cui al paragrafo 2 e alle condizioni di cui al paragrafo 4, adotta le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato. L’autorità competente informa la Commissione e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. Gli Stati membri pubblicano e aggiornano regolarmente l’elenco dei destinatari certificati e lo comunicano alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica nel suo sito Internet un registro centrale dei destinatari certificati dagli Stati membri.
Art. 10 Limitazioni all’esportazione
Gli Stati membri garantiscono che i destinatari di prodotti per la difesa, quando richiedono una licenza di esportazione, dichiarino alle proprie autorità competenti, nei casi in cui tali prodotti, ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento, siano soggetti a limitazioni all’esportazione, di essersi attenuti a tali restrizioni, incluso, se del caso, l’ottenimento del necessario consenso dello Stato membro di origine.
Capo IV. Procedure doganali e cooperazione amministrativa
Art. 11 Procedure doganali
1. Gli Stati membri garantiscono che l’esportatore, nell’espletare le formalità richieste per l’esportazione di prodotti per la difesa presso l’ufficio doganale competente a trattare la dichiarazione di esportazione, dimostri di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario10, uno Stato membro può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l’operazione di esportazione dal suo territorio dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una licenza di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dalla Comunità dal suo territorio quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non siano state prese in considerazione all’atto del rilascio della licenza di esportazione; ovvero
b) le circostanze siano sostanzialmente cambiate dal rilascio della licenza di esportazione.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le formalità doganali relative all’esportazione di prodotti per la difesa possano essere espletate solo presso determinati uffici doganali.
4. Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 3 comunicano alla Commissione quali sono gli uffici doganali abilitati. La Commissione pubblica queste informazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.