Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
REQUISITI PARTICOLARI DI SICUREZZA
I. Proprietà fisico-meccaniche
1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso.
2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli che siano accessibili debbono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi per l’incolumità fisica dovuti al contatto con essi.
3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non presentare alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che potrebbero essere causati dal movimento delle sue parti.
4.
a) I giocattoli e le loro parti non devono comportare un rischio di strangolamento.
b) I giocattoli e le loro parti non devono presentare alcun rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
c) I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non comportare alcun rischio di asfissia per interruzione del flusso d’aria a seguito dell’ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
d) I giocattoli chiaramente destinati ad essere utilizzati da bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro eventuali parti staccabili.
e) L’imballaggio in cui i giocattoli sono contenuti per la vendita al dettaglio non deve comportare un rischio di strangolamento o di asfissia conseguente all’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso.
f) I giocattoli contenuti in alimenti o incorporati ad essi devono avere un loro imballaggio. L’imballaggio – come fornito – deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione e/o inalazione.
g) L’imballaggio dei giocattoli di cui alle lettere e) ed f) avente forma sferica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile dell’imballaggio stesso o degli imballaggi cilindrici con estremità arrotondate, devono essere di dimensioni tali da non provocare l’ostruzione delle vie aeree causata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o introdotti all’ingresso delle vie respiratorie inferiori.
h) Sono vietati i giocattoli che sono solidamente attaccati al prodotto alimentare al momento del consumo, tanto da richiedere la consumazione del prodotto alimentare perché si possa accedere direttamente al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare in altro modo soddisfano i requisiti di cui alle lettere c) e d).
5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell’uso raccomandato del giocattolo, ogni rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino.
6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall’interno.
7. I giocattoli che permettono all’utilizzatore di muoversi debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata. Tale sistema deve essere di facile uso per l’utilizzatore senza il rischio che quest’ultimo venga sbalzato dal veicolo o metta a repentaglio l’incolumità propria o dei terzi. La velocità massima di progetto dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.
8. La forma e la composizione dei proiettili e l’energia cinetica che questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa finalità devono essere tali da non comportare – tenuto conto della natura del giocattolo – alcun rischio per l’incolumità dell’utilizzatore o dei terzi.
9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:
a) la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e
b) i liquidi e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni, scottature o altre lesioni.
10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti considerando i valori massimi del rumore, sia impulsivo, sia prolungato, in modo che il suono da essi emesso non possa danneggiare l’udito dei bambini.
11. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, il rischio di schiacciare parti del corpo, intrappolare parti del corpo o indumenti, nonché di cadute, di urti e di annegamento. In particolare, ogni superficie di tale giocattolo accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra, deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.
II. Infiammabilità
1. I giocattoli non debbono costituire un pericoloso elemento infiammabile nell’ambiente del bambino. Devono pertanto essere costituiti da materiali conformi a una o più delle seguenti condizioni:
a) non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio;
b) non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio);
c) qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, con una bassa velocità di propagazione della fiamma;
d) indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combustione.
Tali materiali combustibili non debbono comportare rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo.
2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengono sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui alla Sezione 1 dell’Appendice B, in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che possono divenire infiammabili a seguito della perdita di componenti volatili non infiammabili.
3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere qualora l’utilizzo avvenga conformemente a quanto prevede l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma.
4. I giocattoli, in particolare i giochi e i giocattoli chimici, non devono contenere, in quanto tali, sostanze o miscele che:
a) in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento;
b) possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure
c) contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.
III. Proprietà Chimiche
1. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo che non ci siano rischi di effetti nocivi sulla salute dell’uomo dovuti all’esposizione alle sostanze o alle miscele chimiche di cui i giocattoli sono costituiti o che sono in essi contenuti, ove i giocattoli vengono utilizzati conformemente a quanto prevede l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma. I giocattoli devono essere conformi alla pertinente legislazione comunitaria concernente determinate categorie di prodotti o attenersi alle restrizioni applicabili ad alcune sostanze e miscele.
2. I giocattoli che siano essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere conformi alla direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose1, della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi2 e del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, ove applicabile, relativo alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di certe sostanze e miscele3.
3. Fatte salve le restrizioni di cui al paragrafo 2 del punto 1, prima frase, è vietato l’impiego nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
4. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 3, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell’appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3 per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’Appendice A. Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
i) l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione;
ii) non sono disponibili sostanze o miscele alternative idonee, come attestato dall’analisi delle alternative; e
iii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.
5. In deroga al punto 3, le sostanze o miscele classificate come CMR delle categorie di cui all’appendice B, sezione 4, possono essere utilizzate nei giocattoli, in loro componenti o in parti degli stessi distinte a livello microstrutturale, purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:
a) tali sostanze e miscele sono contenute in una concentrazione singola pari o inferiore alle pertinenti concentrazioni stabilite negli atti giuridici della Comunità menzionati nell’appendice B, sezione 2, per la classificazione delle miscele contenenti tali sostanze;
b) tali sostanze e miscele non sono in alcun modo accessibili ai bambini, anche mediante inalazione, quando il giocattolo è utilizzato come indicato all’articolo 10, paragrafo 2, primo comma; o
c) è stata adottata una decisione ex articolo 46, paragrafo 3, per autorizzare la sostanza o miscela e il suo utilizzo, e la sostanza o miscela e il suo uso consentito sono stati elencati nell’appendice A. Tale decisione può essere adottata se si rispettano le seguenti condizioni:
i) l’uso della sostanza o miscela è stato valutato dal comitato scientifico competente ed è risultato sicuro, in particolare riguardo all’esposizione, e
ii) la sostanza o miscela non è vietata per impieghi in articoli di consumo a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.
La Commissione incarica il comitato scientifico competente di eseguire una nuova valutazione di tali sostanze o miscele non appena emergano preoccupazioni in merito alla sicurezza e al più tardi ogni cinque anni dalla data dell’adozione di una decisione a norma dell’articolo 46, paragrafo 3.
6. I punti 3, 4 e 5 non si applicano al nichel nell’acciaio inossidabile.
7. I punti 3, 4 e 5 non si applicano ai materiali che rispettano i valori limite specifici di cui all’Appendice C oppure - fin quando non saranno determinate le relative norme e comunque al più tardi il 20 luglio 2017 - ai materiali oggetto delle e conformi alle disposizioni relative ai materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 nonché alle relative misure specifiche per materiali particolari.
8. Fatta salva l’applicazione dei punti 3 e 4, è vietato l’uso di nitrosammine e di sostanze nitrosabili nei giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in altri giocattoli destinati ad essere portati alla bocca, qualora la migrazione di tali sostanze sia pari o superiore a 0,05 mg/kg. per le nitrosammine e a 1 mg./kg per le sostanze nitrosabili.
9. La Commissione valuta sistematicamente e periodicamente la presenza di sostanze o materiali pericolosi nei giocattoli. Tali valutazioni tengono conto delle relazioni degli organismi di sorveglianza del mercato e delle preoccupazioni espresse dagli Stati membri e dalle parti interessate.
10. I giocattoli cosmetici, come i cosmetici per le bambole, devono rispettare le prescrizioni in materia di composizione e di etichettatura fissate dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici4.
11. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti:
N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS (1) Olio di radice di enula (Inula helenium) 97676-35-2 (2) allil isotiocianato 57-06-7 (3) cianuro di benzile 140-29-4 (4) 4-terz-butilfenolo 98-54-4 (5) olio di chenopodio 8006-99-3 (6) ciclaminalcol 4756-19-8 (7) maleato di dietile 141-05-9 (8) diidrocumarina 119-84-6 (9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide 6248-20-0 (10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) 40607-48-5 (11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina 17874-34-9 (12) citraconato di dimetile 617-54-9 (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7 (14) 6.10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one 141-10-6 (15) difenilammina 122-39-4 (16) acrilato di etile 140-88-5 (17) foglia di fico, fresca e in preparati; 68916-52-9 (18) trans-2-eptenale 18829-55-5 (19) trans-2-esenale-dietilacetale 67746-30-9 (20) trans-2-esenale-dimetilacetale 18318-83-7 (21) alcol idroabietilico 13393-93-6 (22) 4-etossifenolo 622-62-8 (23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo 34131-99-2 (24) 7-metossicumarina 531-59-9 (25) 4-metossifenolo 150-76-5 (26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one 943-88-4 (27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one 104-27-8 (28) metil-trans-2-butenoato 623-43-8 (29) 6-metilcumarina 92-48-8 (30) 7-metilcumarina 2445-83-2 (31) 5-metil-2,3-esandione 13706-86-0 (32) olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 (33) 7-etossi-4-metilcumarina 87-05-8 (34) esaidrocumarina 700-82-3 (35) balsamo del Perù grezzo (Essudato di Myroxylon pereirae Royle Klotzsch) 8007-00-9 (36) 2-pentilidencicloesanone 25677-40-1 (37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5 (38) essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 (39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene) 83-66-9 (40) 4-fenil-3-buten-2-one 122-57-6 (41) amil cinnamal 122-40-7 (42) alcol amilcinnamico 101-85-9 (43) alcole benzilico 100-51-6 (44) salicilato di benzile 118-58-1 (45) alcol cinnamico 104-54-1 (46) cinnamal 104-55-2 (47) citrale 5392-40-5 (48) cumarina 91-64-5 (49) eugenolo 97-53-0 (50) geraniolo 106-24-1 (51) idrossicitronellale 107-75-5 (52) idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide 31906-04-4 (53) isoeugenolo 97-54-1 (54) estratti di Evernia prunastri 90028-68-5 (55) estratti di Evernia furfuracea. 90028-67-4 (56) Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) 526-37-4 (57) Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) 57074-21-2 (58) Metileptin carbonato 111-12-6 La presenza di tracce di queste fragranze è tuttavia consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di buona fabbricazione e non superi i 100 mg/kg.
Sul giocattolo, sull’etichetta, sull’imballaggio e nelle istruzioni allegate al giocattolo devono essere elencate le denominazioni delle seguenti fragranze allergizzanti eventualmente aggiunte in quanto tali nel giocattolo in concentrazioni superiori a100 mg/kg nel del giocattolo o delle sue componenti:
N. Denominazione della fragranza allergizzante Numero CAS (1) alcol anisilico 105-13-5 (2) benzoato di benzile 120-51-4 (3) cinnamato di benzile 103-41-3 (4) citronellolo 106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4 (5) farnesolo 4602-84-0 (6) esilcinnamaldeide 101-86-0 (7) liliale 80-54-6 (8) d-limonene 5989-27-5 (9) linaiolo 78-70-6 (11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one. 127-51-5 (12) acetilcedrene 32388-55-9 (13) salicilato di amile 2050-08-0 (14) trans-anetolo 4180-23-8 (15) benzaldeide 100-52-7 (16) canfora 76-22-2; 464-49-3 (17) carvone 99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8 (18) ossido di beta-cariofillene 87-44-5 (19) rose ketone-4 (damascenone) 23696-85-7 (20) alfa-damascone (TMCHB) 43052-87-5; 23726-94-5 (21) cis-beta-damascone 23726-92-3 (22) delta-damascone 57378-68-4 (23) acetato di dimetilbenzile carbinile (DMBCA) 151-05-3 (24) hexadecanolactone 109-29-5 (25) hexamethylindanopyran 1222-05-5 (26) (dl)-limonene 138-86-3 (27) acetato di linalile 115-95-7 (28) mentolo 1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5 (29) salicilato di metile 119-36-8 (30) 3-metil-5-(2,2,3-trimetil-3-ciclopenten-1-il)pent-4-en-2-olo 67801-20-1 (31) alfa-pinene 80-56-8 (32) beta-pinene 127-91-3 (33) propilidenftalide 17369-59-4 (34) salicilaldeide 90-02-8 (35) alfa-santalolo 115-71-9 (36) beta-santalolo 77-42-9 (37) sclareolo 515-03-7 (38) alfa-terpineolo 10482-56-1; 98-55-5 (39) terpineolo (miscela di isomeri) 8000-41-7 (40) terpinolene 586-62-9 (41) tetrametil acetiloctaidronaftaleni 54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9 (42) trimetil benzenpropanolo (majantol) 103694-68-4 (43) vanillina 121-33-5 (44) Cananga odorata e olio di ylang-ylang 83863-30-3; 8006-81-3 (45) olio di corteccia di Cedrus atlantica 92201-55-3; 8000-27-9 (46) olio di foglie di Cinnamomum cassia 8007-80-5 (47) olio di corteccia di Cinnamomum zeylanicum 84649-98-9 (48) olio di fiori di Citrus aurantium amara 8016-38-4 (49) olio di buccia di Citrus aurantium amara 72968-50-4 (50) olio estratto dalla buccia di Citrus bergamia 89957-91-5 (51) olio estratto dalla buccia di Citrus limonum 84929-31-7 (52) olio estratto dalla buccia di Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis) 97766-30-8; 8028-48-6 (53) oli di Cymbopogon citratus/Cymbopogon schoenanthus 89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3 (54) olio di foglie di Eucalyptus spp. 92502-70-0; 8000-48-4 (55) olio di foglie/di fiori di Eugenia caryophyllus 8000-34-8 (56) Jasminum grandiflorum/Jasminum officinale 84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6 (57) Juniperus virginiana 8000-27-9; 85085-41-2 (58) olio di frutti di Laurus nobilis 8007-48-5 (59) olio di foglie di Laurus nobilis 8002-41-3 (60) olio di semi di Laurus nobilis 84603-73-6 (61) Lavandula hybrida 91722-69-9 (62) Lavandula officinalis 84776-65-8 (63) menta piperita 8006-90-4; 84082-70-2 (64) Mentha spicata 84696-51-5 (65) Narcissus spp. vari, tra cui 90064-25-8 (66) Pelargonium graveolens 90082-51-2; 8000-46-2 (67) Pinus mugo 90082-72-7 (68) Pinus pumila 97676-05-6 (69) Pogostemon cablin 8014-09-3; 84238-39-1 (70) olio di fiori di rosa (Rosa spp.) vari, tra cui 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7 e 92347-25-6 (71) Santalum album 84787-70-2; 8006-87-9 (72) trementina (essenza) 8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0 12. L’uso delle fragranze di cui ai punti da 41 a 55 dell’elenco di cui al primo comma del punto 11 e delle fragranze di cui ai punti da 1 a 11 dell’elenco di cui al terzo comma di tale punto è consentito nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:
i) tali fragranze siano chiaramente etichettate sulla confezione e l’imballaggio contenga l’avvertenza di cui al punto 10, parte B dell’Allegato V;
ii) se applicabile, i prodotti che ne risultano realizzati dai bambini in conformità con le istruzioni siano conformi ai requisiti della direttiva 76/768/CEE; e
iii) se applicabile, tali fragranze siano conformi alla normativa in materia di alimenti.
Tali giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi non devono essere usati da parte dei bambini di età inferiore ai 36 mesi e devono rispettare il punto 1 dell’allegato V, parte B.
13. Fatti salvi i punti 3, 4 e 5, non devono essere superati i seguenti limiti di migrazione degli elementi sotto indicati dai giocattoli o dai loro componenti:
Elemento mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura Alluminio 2250 560 28130 antimonio 45 11,3 560 arsenico 3,8 0,9 47 bario 1500 375 18750 boro 1200 300 15000 cadmio 1,3 0,3 17 cromo (III) 37,5 9,4 460 cromo (VI) 0,02 0,005 0,053 cobalto 10,5 2,6 130 rame 622,5 156 7700 piombo 2,0 0,5 23 manganese 1200 300 15000 mercurio 7,5 1,9 94 nickel 75 18,8 930 selenio 37,5 9,4 460 stronzio 4500 1125 56000 stagno 15000 3750 180000 stagno organico 0,9 0,2 12 zinco 3750 938 46000 Detti valori limite non si applicano ai giocattoli o ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, funzione, volume o massa – è escluso chiaramente qualsiasi pericolo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto prolungato con la cute ove l’uso avvenga conformemente a quanto prevede l’articolo 10, paragrafo 2, primo comma.
IV. Proprietà Elettriche
1. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equivalente (c.a.) e nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. La tensione interna nominale non deve superare i 24 volt di c.c. o c.a. equivalente salvo sia garantito che il voltaggio e la combinazione di corrente prodotta non determini alcun rischio o shock elettrico dannoso, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto.
2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una tale sorgente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori attraverso i quali l’elettricità viene trasmessa a dette parti, debbono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.
3. I giocattoli elettrici debbono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni da contatto.
4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti da una fonte di alimentazione elettrica.
5. I giocattoli elettrici devono garantire adeguata protezione contro i pericoli di incendio.
6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo, e devono funzionare a un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto, tenuto conto delle specifiche misure comunitarie.
7. I giocattoli dotati di un sistema di controllo elettronico devono essere progettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche nel caso di malfunzionamento o malfunzionamento del sistema elettronico dovuti a un’avaria del sistema stesso o a un fattore esterno.
8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione.
9. Il trasformatore elettrico di un giocattolo non deve essere una parte integrante del giocattolo.
V. Igiene
1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.
2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono, pertanto, essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia effettuata conformemente al presente paragrafo e alle istruzioni del fabbricante.
VI. Radioattività
I giocattoli devono essere conformi alle pertinenti disposizioni adottate a norma del capo III del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.