Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 3 Appalti misti
1. Un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e in parte in quello della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE sono aggiudicati in conformità della presente direttiva, purché l’aggiudicazione dell’appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
2. L’aggiudicazione di un appalto avente come oggetto lavori, forniture o servizi che rientrano in parte nell’ambito di applicazione della presente direttiva, mentre l’altra parte non è soggetta né alla presente direttiva, né alla direttiva 2004/17/CE né alla direttiva 2004/18/CE, non è soggetta alla presente direttiva, purché l’aggiudicazione di un appalto unico sia giustificata da ragioni oggettive.
3. La decisione di aggiudicare un appalto unico non può, tuttavia, essere presa al fine di escludere appalti dall’applicazione della presente direttiva, della direttiva 2004/17/CE o della direttiva 2004/18/CE.
Art. 4 Principi di aggiudicazione degli appalti
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.
Titolo II. Disposizioni relative agli appalti
Capo I. Disposizioni generali
Art. 5 Operatori economici
1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche. Tuttavia, per gli appalti di servizi e di lavori nonché per gli appalti di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere richiesto di indicare, nella domanda di partecipazione o nell’offerta, il nome e le pertinenti qualifiche professionali delle persone responsabili dell’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o candidarsi. Ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono esigere che tali raggruppamenti assumano una forma giuridica specifica; tuttavia, al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l’appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per una soddisfacente esecuzione dell’appalto.
Art. 6 Obblighi in materia di riservatezza delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori
Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 35, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, in particolare la legislazione riguardante l’accesso all’informazione, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore, fermi restando i diritti acquisiti in virtù del contratto, non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici che essi considerano riservate; tali informazioni comprendono in particolare i segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.
Art. 7 Protezione delle informazioni classificate
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere le informazioni classificate che essi comunicano nel corso della procedura d’appalto e di aggiudicazione. Possono anche chiedere agli operatori economici di garantire che i loro subappaltatori rispettino tali requisiti.
Capo II. Soglie, centrali di committenza ed esclusioni
Sezione 1. Soglie
Art. 8 Importi delle soglie degli appalti
La presente direttiva si applica agli appalti il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 432000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5404000 EUR per gli appalti di lavori.
Art. 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti e degli accordi quadro
1. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull’importo totale pagabile al netto dall’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto. Quando l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell’appalto.
2. Detta stima deve essere valida al momento dell’invio del bando di gara, quale previsto all’articolo 32, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione dell’appalto.
3. Nessun progetto d’opera o progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato in appalti parziali distinti sostanzialmente identici o in altro modo al fine di escluderlo dall’applicazione della presente direttiva.
4. Per gli appalti di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell’importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all’esecuzione dei lavori messe a disposizione dell’imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori.
5.
a) Quando un’ opera prevista o un progetto di acquisto di servizi possono dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 8, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80000 EUR per i servizi o a 1000000 EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.
b) Quando un progetto volto a ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l’applicazione dell’articolo 8, lettere a) e b), si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti. Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 8, la presente direttiva si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell’IVA sia inferiore a 80000 EUR, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo della totalità dei lotti.
6. Per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto è il seguente:
a) se trattasi di appalto di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell’appalto o, se la durata supera dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso l’importo stimato del valore residuo;
b) se trattasi di appalto di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.
7. Se gli appalti di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettificato, se possibile, per tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; oppure
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione della presente direttiva.
8. Per gli appalti di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto è, a seconda dei casi, il seguente:
a) per i seguenti servizi:
i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
ii) appalti riguardanti la progettazione: onorari, commissioni da pagare e altre modalità di remunerazione;
b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
i) nell’ipotesi di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi: il valore complessivo stimato per l’intera loro durata;
ii) nell’ipotesi di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi: il valore mensile moltiplicato per 48.
9. Per gli accordi quadro il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell’IVA del complesso degli appalti previsti durante l’intera durata dell’accordo quadro.
Sezione 2. Centrali di committenza
Art. 10 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all’articolo 1, punto 18, sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:
la centrale di committenza l’abbia rispettata, oppure
la centrale di committenza non sia un’amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l’aggiudicazione dell’appalto siano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.
Sezione 3. Appalti esclusi
Art. 11 Utilizzo delle esclusioni
Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati nella presente sezione possono essere utilizzati allo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva.
Art. 12 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
La presente direttiva non si applica agli appalti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un’organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalità o ad appalti che devono essere aggiudicati da uno Stato membro in conformità di tali norme.
Art. 13 Esclusioni specifiche
La presente direttiva non si applica ai seguenti casi:
a) gli appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza;
b) gli appalti per attività d’intelligence;
c) gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra Stati membri, questi ultimi comunicano alla Commissione l’incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l’accordo di ripartizione dei costi nonché, se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro;
d) gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell’Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell’area delle operazioni;
e) gli appalti di servizi aventi per oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
f) gli appalti aggiudicati da un governo a un altro governo e concernenti:
i) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile;
ii) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; o
iii) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili;
g) i servizi di arbitrato e di conciliazione;
h) i servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi;
i) i contratti d’impiego;
j) i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore perché li usi nell’esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
Sezione 4. Intese speciali
Art. 14 Appalti riservati
Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti a laboratori protetti o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità delle loro disabilità, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione.
Capo III. Norme applicabili agli appalti di servizi
Art. 15 Appalti di servizi elencati nell’allegato I
Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato I sono aggiudicati in conformità degli articoli da 18 a 54.
Art. 16 Appalti di servizi elencati nell’allegato II
Gli appalti aventi per oggetto i servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati nell’allegato II sono soggetti unicamente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.
Art. 17 Appalti misti di servizi elencati negli allegati I e II
Gli appalti aventi per oggetto servizi disciplinati dall’articolo 2 ed elencati sia nell’allegato I sia nell’allegato II sono aggiudicati secondo gli articoli da 18 a 54 allorché il valore dei servizi elencati nell’allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono aggiudicati conformemente all’articolo 18 e all’articolo 30, paragrafo 3.
Capo IV. Disposizioni specifiche sulla documentazione dell’appalto
Art. 18 Specifiche tecniche
1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell’allegato II figurano nella documentazione dell’appalto (bando di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto).
2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso a tutti gli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all’apertura degli appalti alla concorrenza.
3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie (comprese quelle relative alla sicurezza dei prodotti) o i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli Stati membri, nel quadro di accordi internazionali di normalizzazione, al fine di garantire l’interoperabilità prevista da tali accordi, e purché siano compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche sono formulate:
a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell’allegato III e, in ordine di preferenza:
alle norme civili nazionali che recepiscono norme europee,
alle omologazioni tecniche europee,
alle specifiche tecniche civili comuni,
alle norme civili nazionali che recepiscono norme internazionali,
ad altre norme civili internazionali,
ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione, o, se questi mancano, ad altre norme civili nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti,
alle specifiche tecniche civili originate dall’industria e da essa ampiamente riconosciute, o
agli «standard di difesa» nazionali, definiti all’allegato III, punto 3, e alle specifiche per il materiale di difesa assimilabili a tali standard.
Ogni riferimento è accompagnato dalla menzione «o equivalente»;
b) o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali; questi ultimi possono includere caratteristiche ambientali. Detti parametri devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l’oggetto dell’appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare l’appalto;
c) o in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
d) o mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per altre caratteristiche.
4. Quando si avvale della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali ha fatto riferimento, se nella propria offerta l’offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte soddisfano in maniera equivalente i requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore non può respingere un’offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa/o prescritti. Nella propria offerta l’offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all’occorrenza, parti di queste, quali definite dalle ecoetichettature europee o (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:
esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell’appalto,
i requisiti per l’etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
siano accessibili a tutte le parti interessate.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono precisare che i prodotti e i servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d’oneri; esse devono accettare qualsiasi altro strumento di prova appropriato quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.
7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di taratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
8. A meno di non essere giustificate dall’oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell’oggetto dell’appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall’espressione «o equivalente».
Art. 19 Varianti
1. Laddove il criterio per l’aggiudicazione sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori precisano nel bando di gara se autorizzano o meno varianti. In mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d’oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da essi prescritti.
4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto di servizi.
Art. 20 Condizioni di esecuzione dell’appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono stabilire condizioni particolari in merito all’esecuzione dell’appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto). Tali condizioni possono, in particolare, riguardare il subappalto o essere volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate e la sicurezza dell’approvvigionamento richieste dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore, in conformità degli articoli 21, 22 e 23, o a tenere conto di considerazioni ambientali o sociali.
Art. 21 Subappalto
1. L’aggiudicatario è libero di selezionare i suoi subappaltatori per tutti i subappalti che non sono coperti dai requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 e, in particolare, non deve essergli chiesto di discriminare subappaltatori potenziali a motivo della nazionalità.
2. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere invitata/o da uno Stato membro a chiedere all’offerente di:
indicare nella sua offerta la parte dell’appalto che intende subappaltare a terzi e i subappaltatori proposti nonché l’oggetto dei subappalti per i quali essi sono proposti, e/o
indicare qualsiasi modifica che si verifichi a livello dei subappaltatori durante l’esecuzione dell’appalto.
3. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può obbligare o può essere invitata/o da uno Stato membro ad obbligare l’aggiudicatario ad applicare le disposizioni del titolo III a tutti o ad alcuni dei subappalti che l’aggiudicatario intende affidare a terzi.
4. Gli Stati membri possono stabilire che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore possa chiedere o possa essere invitata/o a chiedere all’aggiudicatario di subappaltare a terzi una quota dell’appalto. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che impone tale subappalto esprime tale percentuale minima sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e una massima. La percentuale massima non può superare il 30 % del valore dell’appalto. Tale forcella è proporzionata all’oggetto e al valore dell’appalto nonché alla natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitività su quel mercato e le pertinenti capacità tecniche della base industriale. Qualsiasi percentuale di subappalto rientrante nella forcella di valori indicati dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore è considerata soddisfare i requisiti del subappalto stabiliti nel presente paragrafo. Gli offerenti possono proporre di subappaltare una parte del valore totale che supera il valore massimo della forcella richiesta dall’amministrazione aggiudicatrice/dall’ente aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al primo comma. L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può chiedere o può essere obbligata/o da uno Stato membro a chiedere agli offerenti di specificare anche quale parte o quali parti della loro offerta intendono subappaltare oltre la percentuale richiesta nonché i subappaltatori che hanno già individuato. L’aggiudicatario aggiudica subappalti corrispondenti alla percentuale che l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore gli chiede di subappaltare in conformità delle disposizioni del titolo III.
5. In tutti i casi in cui uno Stato membro stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono respingere i subappaltatori selezionati dall’offerente nella fase della procedura di aggiudicazione relativa all’appalto principale o dall’aggiudicatario durante l’esecuzione dell’appalto, tale esclusione può basarsi esclusivamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per l’appalto principale. Se l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore rigetta un subappaltatore, deve fornire una giustificazione scritta all’offerente o all’aggiudicatario, indicando le ragioni per cui esso ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri.
6. Le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono indicate nei bandi di gara.
7. I paragrafi da 1 a 5 lasciano impregiudicata la questione della responsabilità dell’operatore economico principale.
Art. 22 Sicurezza dell’informazione
Nel caso di appalti che comportano, richiedono e/o contengono informazioni classificate, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) le misure e i requisiti necessari per garantire la sicurezza di tali informazioni al livello richiesto. A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:
a) l’impegno dell’offerente e dei subappaltatori già individuati a salvaguardare opportunamente la riservatezza di tutte le informazioni classificate in loro possesso o di cui vengano a conoscenza per tutta la durata dell’appalto e dopo la risoluzione o conclusione dell’appalto, in conformità delle pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;
b) l’impegno dell’offerente ad ottenere l’impegno di cui alla lettera a) da altri subappaltatori ai quali subappalterà durante l’esecuzione dell’appalto;
c) informazioni sufficienti sui subappaltatori già individuati, che consentano all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore di accertare che ciascuno di essi possieda le capacità necessarie per salvaguardare adeguatamente la riservatezza delle informazioni classificate alle quali hanno accesso o che sono tenuti a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto;
d) l’impegno dell’offerente a fornire le informazioni richieste alla lettera c) ai nuovi subappaltatori prima di attribuire loro un subappalto.
In assenza di armonizzazione a livello comunitario dei regimi nazionali di nulla osta di sicurezza, gli Stati membri possono prevedere che le misure e i requisiti di cui al secondo comma siano conformi alle loro disposizioni nazionali in materia di nulla osta di sicurezza. Gli Stati membri riconoscono i nulla osta di sicurezza che considerano equivalenti a quelli rilasciati in conformità del loro diritto nazionale, fatta salva la possibilità di condurre ulteriori indagini in proprio e di tenerne conto, se stimato necessario.
Art. 23 Sicurezza dell’approvvigionamento
L’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore precisa nella documentazione dell’appalto (bandi di gara, capitolato d’oneri, documenti descrittivi o di supporto) i suoi requisiti in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. A tale scopo, l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può esigere che l’offerta contenga, fra l’altro, gli elementi seguenti:
a) certificazione o documentazione la quale dimostri in modo soddisfacente per l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore che l’offerente è in grado di onorare i suoi obblighi in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, inclusa qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati;
b) l’indicazione di qualsiasi restrizione dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di divulgazione, trasferimento o utilizzo dei prodotti o dei servizi o di qualsiasi risultato di tali prodotti e servizi che deriverebbe da intese sui controlli delle esportazioni o sulla sicurezza;
c) certificazione o documentazione la quale dimostri che l’organizzazione e l’ubicazione della catena di approvvigionamento dell’offerente gli consentiranno di soddisfare i requisiti dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore in materia di sicurezza dell’approvvigionamento precisate nel capitolato d’oneri e l’impegno a garantire che eventuali cambiamenti della sua catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto non incideranno negativamente sul rispetto di tali condizioni;
d) l’impegno dell’offerente a predisporre e/o conservare la capacità necessaria a far fronte ad esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore dovute a una crisi, secondo termini e condizioni da concordare;
e) qualsiasi documentazione di supporto ricevuta dalle autorità nazionali dell’offerente in materia di soddisfacimento di esigenze supplementari dell’amministrazione aggiudicatrice/dell’ente aggiudicatore che possano presentarsi a seguito di una situazione di crisi;
f) l’impegno dell’offerente a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell’appalto;
g) l’impegno dell’offerente ad informare tempestivamente l’amministrazione aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore di qualsiasi cambiamento verificatosi nella sua organizzazione, della sua catena di approvvigionamento o nella sua strategia industriale che possa incidere sugli obblighi nei confronti di tale amministrazione/ente.
h) l’impegno dell’offerente a fornire all’amministrazione aggiudicatrice/all’ente aggiudicatore, secondo termini e condizioni da concordare, tutti i mezzi specifici necessari per la produzione di parti di ricambio, componenti, insiemi e attrezzature speciali di prova, compresi disegni tecnici, licenze e istruzioni per l’uso, qualora non sia più in grado di provvedere a tali forniture.
Non può essere chiesto ad un offerente di ottenere da uno Stato membro un impegno che comprometterebbe la facoltà di tale Stato membro di applicare, in conformità del pertinente diritto internazionale o comunitario, i propri criteri nazionali in materia di autorizzazioni per l’esportazione, il trasferimento o il transito nella situazione vigente al momento di tale decisione di autorizzazione.