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Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)3, ha subito diverse e sostanziali modificazioni4. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

La presente direttiva è una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro5. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente al settore dell’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di lavoro durante il lavoro, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

L’articolo 137, paragrafo 2, del trattato prevede che il Consiglio possa adottare, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento, in particolare, dell’ambiente di lavoro, per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori.

A norma dell’articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Le disposizioni adottate a norma dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato non ostano a che uno Stato membro mantenga o stabilisca misure, compatibili con il trattato, che prevedano una maggiore protezione delle condizioni di lavoro.

Il rispetto delle prescrizioni minime intese a garantire un maggiore livello di sicurezza e di salute durante l’uso di attrezzature di lavoro costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il miglioramento della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro costituisce un obiettivo che non potrebbe essere subordinato a considerazioni meramente economiche.

I lavori in quota possono esporre i lavoratori a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare a rischi di caduta da luoghi di lavoro in quota e ad altri gravi infortuni sul lavoro, che rappresentano una percentuale elevata del numero di infortuni, soprattutto per quanto riguarda quelli mortali.

La presente direttiva costituisce un elemento concreto nell’ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno.

A norma della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione6, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica applicabile a macchine, apparecchi e impianti.

La presente direttiva costituisce il mezzo più appropriato per conseguire gli obiettivi auspicati e si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente direttiva, che è la seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, fissa requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di attrezzature di lavoro quali definite all’articolo 2.

2. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano interamente a tutto il settore di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

  1. a) «attrezzatura di lavoro» qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;

  2. b) «uso di un’attrezzatura di lavoro» qualsiasi operazione concernente l’uso di un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia;

  3. c) «zona pericolosa» qualsiasi zona all’interno o in prossimità di un’attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;

  4. d) «lavoratore esposto» qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

  5. e) «operatore» il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell’uso di un’attrezzatura di lavoro.

Capo II. Obblighi dei datori di lavoro

Art. 3 Obblighi generali

1.

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo, garantendo così la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso di dette attrezzature di lavoro.

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro che prevede di usare, il datore di lavoro prende in considerazione le condizioni e le caratteristiche specifiche di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori esistenti nell’impresa o nello stabilimento, in particolare sul posto di lavoro, o i rischi che potrebbero aggiungervisi a causa dell’uso di dette attrezzature di lavoro.

2. Qualora non sia possibile assicurare pienamente, in tal modo, la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende le misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.

Art. 4 Norme concernenti le attrezzature di lavoro

1. Fatto salvo l’articolo 3, il datore di lavoro si procura o usa:

  1. a) attrezzature di lavoro che, messe per la prima volta a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento dopo il 31 dicembre 1992, soddisfino:

    1. i) le disposizioni di qualsiasi direttiva comunitaria applicabile nel settore in questione;

    2. ii) i requisiti minimi previsti nell’allegato I, sempreché nessun’altra direttiva comunitaria sia applicabile ovvero lo sia solo parzialmente;

  2. b) attrezzature di lavoro che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 31 dicembre 1992, soddisfino, al più tardi quattro anni dopo tale data, i requisiti minimi previsti nell’allegato I;

  3. c) fatta salva la lettera a), punto i), e in deroga alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni dell’allegato I, punto 3, che, già messe a disposizione dei lavoratori nell’impresa o nello stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfino al massimo quattro anni dopo tale data i requisiti minimi previsti nell’allegato I.

2. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro, durante il loro uso, siano mantenute, mediante una manutenzione adeguata, a un livello tale da soddisfare, a seconda del caso, il paragrafo 1, lettera a) o b).

3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dall’allegato II.

Art. 5 Verifica delle attrezzature di lavoro

1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l’installazione e prima di metterle in esercizio) e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento.

2. Al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e di rivelare i deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose e rimediarvi per tempo, il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare detti deterioramenti siano sottoposte:

  1. a) a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali;

  2. b) a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività.

3.

I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell’autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato.

Qualora siano usate al di fuori dell’impresa, le attrezzature di lavoro in questione sono accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultima verifica.

4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.

Art. 6 Attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico

Allorché l’uso di una determinata attrezzatura di lavoro può presentare un rischio specifico per la sicurezza o la salute dei lavoratori, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

  1. a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori all’uopo incaricati;

  2. b) in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 7 Ergonomia e salute sul posto di lavoro

Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, sono presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all’atto dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e di salute.

Art. 8 Informazione dei lavoratori

1. Fatto salvo l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni per l’uso delle attrezzature di lavoro usate durante il lavoro.

2.

Le informazioni e le istruzioni per l’uso contenengono almeno le indicazioni dal punto di vista della sicurezza e della salute in ordine:

  1. a) alle condizioni di impiego delle attrezzature di lavoro;

  2. b) alle situazioni anormali prevedibili;

  3. c) alle conclusioni da trarre dall’esperienza acquisita, se del caso, nella fase di uso delle attrezzature di lavoro.

Si richiama l’attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell’ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.

3. Le informazioni e le istruzioni per l’uso sono comprensibili per i lavoratori interessati.

Art. 9 Formazione dei lavoratori

Fatto salvo l’articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché:

  1. a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevano una formazione adeguata, anche sugli eventuali rischi che tale uso comporta;

  2. b) i lavoratori di cui all’articolo 6, lettera b), ricevano una formazione adeguata specifica.

Art. 10 Consultazione e partecipazione dei lavoratori

La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate dalla presente direttiva, compresi gli allegati, si svolgono conformemente all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.

Capo III. Disposizioni varie

Art. 11 Modifiche degli allegati

1. L’aggiunta nell’allegato I di requisiti minimi supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche, menzionati nel punto 3 dell’allegato I, è adottata dal Consiglio secondo la procedura di cui all’articolo 137, paragrafo 2, del trattato.

2. Gli adeguamenti di carattere prettamente tecnico degli allegati sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE in funzione:

  1. a) dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, relative alle attrezzature di lavoro; o

  2. b) del progresso tecnico, dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature di lavoro.