Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito d’applicazione dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni (versione codificata)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
La direttiva 83/181/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni3, ha subito diverse e sostanziali modificazioni4. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
A norma dell’articolo 131 e dell’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto5, gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
A norma dell’articolo 145 della direttiva 2006/112/CE, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti l’ambito d’applicazione delle esenzioni previste agli articoli 143 e 144 di detta direttiva e le relative modalità pratiche di applicazione.
Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d’imposta sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener conto, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo regime, delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da un lato, e dell’imposta sul valore aggiunto, dall’altro.
È opportuno prevedere un regime dell’imposta sul valore aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell’armonizzazione fiscale. Le esenzioni all’importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno.
Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle.
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Ambito d’applicazione e definizioni
Art. 1
La presente direttiva definisce l’ambito d’applicazione delle esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto («IVA»), di cui all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all’articolo 145 della direttiva summenzionata.
Conformemente all’articolo 131 e all’articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.
Art. 2
1. Ai fini dell’applicazione della presente direttiva si intende per:
a) «importazioni», le importazioni definite all’articolo 30 della direttiva 2006/112/CE, come pure l’immissione in consumo all’uscita da uno dei regimi previsti dall’articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d’ammissione temporanea o di transito;
b) «beni personali», i beni destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all’approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella;
c) «effetti e oggetti mobili», gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l’attrezzatura destinati all’uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia;
d) «prodotti alcolici», i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d’alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici NC da 2203 a 2208;
e) «Comunità», i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/CE.
2. I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d’ordine commerciale, né essere destinati a un’attività economica ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all’esercizio della professione dell’interessato.
Titolo II. Importazioni di beni appartenenti a privati in provenienza da paesi terzi o da territori terzi
Capo 1. Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale verso la Comunità
Art. 3
Fatti salvi gli articoli da 4 a 11 sono ammessi in esenzione dall’IVA all’importazione i beni personali importati da persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale situata fuori della Comunità in uno Stato membro.
Art. 4
L’esenzione è limitata ai beni personali che:
a) salvo casi particolari giustificati dalle circostanze, sono stati in possesso dell’interessato e, trattandosi di beni non consumabili, sono stati da lui utilizzati nel luogo della sua precedente residenza normale per un periodo di almeno sei mesi prima della data in cui ha cessato di avere la sua residenza normale fuori della Comunità;
b) sono destinati a essere utilizzati per gli stessi usi nel luogo della sua nuova residenza normale.
Gli Stati membri possono inoltre subordinare l’ammissione di beni personali in esenzione alla condizione che per essi siano stati corrisposti, nel paese o territorio di origine o nel paese o territorio di provenienza, gli oneri doganali o fiscali cui sono normalmente soggetti.
Art. 5
Possono beneficiare dell’esenzione solo le persone che avevano la residenza normale fuori della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi.
Tuttavia, le autorità competenti possono derogare al primo comma qualora l’interessato abbia avuto veramente l’intenzione di dimorare fuori della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi.
Art. 6
Sono esclusi dall’esenzione:
a) i prodotti alcolici;
b) i tabacchi e i prodotti del tabacco;
c) i mezzi di trasporto a carattere commerciale;
d) i materiali di uso professionale diversi dagli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni.
Possono inoltre essere esclusi da tale esenzione i veicoli ad uso misto utilizzati a fini commerciali o professionali.
Art. 7
1. Salvo circostanze particolari, l’esenzione è accordata solo per i beni personali dichiarati per l’importazione definitiva entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data alla quale l’interessato ha stabilito la sua residenza normale nella Comunità.
2. L’importazione dei beni personali può essere effettuata in più volte entro il termine previsto dal paragrafo 1.
Art. 8
1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione per l’importazione definitiva, i beni personali importati in esenzione non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.
2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine indicato al paragrafo 1 comportano l’applicazione dell’IVA relativa ai beni considerati, secondo l’aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione del tipo e del valore riconosciuti o ammessi dalle autorità competenti a tale data.
Art. 9
1. In deroga all’articolo 7, paragrafo 1, l’esenzione può essere accordata per i beni personali definitivamente importati prima che l’interessato stabilisca la sua residenza normale nella Comunità su suo impegno di stabilirvela effettivamente entro un termine di sei mesi. Questo impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità determinano la forma e l’importo.
2. In caso di ricorso al paragrafo 1, i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), sono calcolati a decorrere dalla data di importazione nella Comunità.
Art. 10
1. Se, a motivo di impegni professionali, l’interessato lascia il paese terzo o il territorio terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire simultaneamente tale residenza normale nel territorio di uno Stato membro, ma con l’intenzione di stabilirvela successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l’ammissione in esenzione dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.
2. L’ammissione in esenzione dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni previste dagli articoli da 3 a 8 con le seguenti riserve:
a) i termini previsti all’articolo 4, primo comma, lettera a), e all’articolo 7, paragrafo 1, sono calcolati a decorrere dalla data dell’importazione;
b) il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 1, è calcolato a decorrere dalla data in cui l’interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio della Comunità.
3. L’ammissione in esenzione è inoltre subordinata all’impegno dell’interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Tale impegno può essere abbinato a una garanzia di cui le autorità competenti precisano la forma e l’importo.
Art. 11
Le autorità competenti possono derogare all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), all’articolo 6, primo comma, lettere c) e d), e all’articolo 8 quando, in seguito a circostanze politiche eccezionali, una persona è indotta a trasferire la sua residenza normale nel territorio di uno Stato membro.