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Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

La direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 80/1107/CE)3, ha subito diverse e sostanziali modificazioni4. È opportuno, per fini di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

L’amianto è un agente particolarmente pericoloso che può causare malattie gravi e che è presente in numerose situazioni di lavoro e, pertanto, un elevato numero di lavoratori risulta esposto a un potenziale rischio per la salute. La crocidolite è considerata come una varietà di amianto particolarmente pericolosa.

Le attuali conoscenze scientifiche non sono tali da consentire di stabilire un livello al di sotto del quale non vi siano più rischi per la salute; tuttavia, riducendo il tempo di esposizione all’amianto, diminuirà il rischio di malattie ad esso connesse. È quindi necessario prevedere l’istituzione di misure specifiche armonizzate per la tutela dei lavoratori contro l’amianto. La presente direttiva comporta prescrizioni minime che saranno rivedute in base all’esperienza acquisita e all’evoluzione della tecnica in questo campo.

La microscopia ottica, pur non consentendo il conteggio delle fibre più sottili, nocive alla salute, è comunque il metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto.

Misure preventive ai fini della protezione della salute dei lavoratori esposti all’amianto e dell’impegno previsto per gli Stati membri in materia di sorveglianza della salute di detti lavoratori sono importanti.

Al fine di garantire la chiarezza della definizione delle fibre, occorre definirle sia in termini mineralogici sia rispetto al loro numero CAS (Chemical Abstract Service).

Fatte salve altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, una limitazione delle attività che comportano un’esposizione all’amianto dovrebbe svolgere un ruolo molto importante nella prevenzione delle malattie derivanti da tale esposizione.

Il sistema di notifica delle attività comportanti un’esposizione all’amianto dovrebbe essere adattato alle nuove situazioni di lavoro.

Il divieto dell’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo non è sufficiente per evitare la presenza di particelle di amianto nell’atmosfera. Occorre vietare anche le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione e la lavorazione di prodotti contenenti fibre d’amianto aggiunte deliberatamente, tenuto conto che il livello d’esposizione delle stesse è elevato e difficile da prevenire.

Tenuto conto delle conoscenze tecniche più recenti, occorre definire la metodologia di prelievo dei campioni per la misurazione del tenore di amianto nell’aria, nonché il metodo di conteggio delle fibre.

Anche se non è stato ancora possibile determinare il livello di esposizione al di sotto del quale l’amianto non comporta rischi di cancro, è opportuno ridurre al minimo l’esposizione professionale dei lavoratori all’amianto.

È opportuno che i datori di lavoro siano tenuti a individuare, prima della realizzazione del progetto di rimozione dell’amianto, la presenza o l’eventuale presenza di amianto negli edifici o negli impianti e a darne comunicazione alle altre persone che possono essere esposte all’amianto per via dell’utilizzo degli edifici, di lavori di manutenzione o di altre attività all’interno o all’esterno di essi.

È indispensabile accertarsi che i lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto vengano effettuati da imprese che conoscono tutte le precauzioni da adottare per tutelare i lavoratori.

Una formazione specifica dei lavoratori esposti o che possono essere esposti all’amianto contribuirà in modo significativo a ridurre i rischi derivanti da tale esposizione.

A fini di un’individuazione precoce delle patologie dovute all’amianto è opportuno prevedere, alla luce delle conoscenze mediche più recenti, raccomandazioni pratiche per la sorveglianza clinica dei lavoratori esposti.

Poiché l’obiettivo dell’azione prevista, vale a dire il miglioramento della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Le disposizioni che figurano nella presente direttiva costituiscono un elemento concreto della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno. Tali disposizioni sono limitate al minimo per non ostacolare inutilmente la creazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

1.

La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

Laddove siano più favorevoli alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul lavoro si applicano le disposizioni della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell’amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Art. 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A a norma dell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio2:

  1. a) l’actinolite d’amianto, n. 77536-66-4 del CAS5;

  2. b) la grunerite d’amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS*;

  3. c) l’antofillite d’amianto, n. 77536-67-5 del CAS*;

  4. d) il crisotilo d’amianto, n. 12001-29-5 del CAS;

  5. e) la crocidolite d’amianto, n. 12001-28-4 del CAS;

  6. f) la tremolite d’amianto, n. 77536-68-6 del CAS*.

Art. 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, tale rischio è valutato in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione dell’amianto.

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 del presente articolo che il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 non sarà superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, gli Stati membri possono derogare all’articolo 4 quando il lavoro prevede:

  1. a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

  2. b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

  3. c) l’incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

  4. d) la sorveglianza e il controllo dell’aria e il prelievo di campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Art. 4

1. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3.

La notifica di cui al paragrafo 2 dev’essere presentata dal datore di lavoro all’autorità responsabile dello Stato membro, prima dell’inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

La notifica comprende almeno una descrizione sintetica:

  1. a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

  2. b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

  3. c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, lo scambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

  4. d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima valutazione della salute dei lavoratori in conformità dell’articolo 18;

  5. e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

  6. f) delle misure adottate, unitamente a un prospetto dei dispositivi utilizzati, per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti conservino le informazioni di cui al secondo comma, lettera d), conformemente al diritto nazionale, per un arco di tempo non superiore a quanto necessario per garantire che i lavoratori che svolgono lavori connessi all’amianto siano adeguatamente formati, tenendo debitamente conto degli effetti a lungo termine dell’amianto sulla salute dei lavoratori.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all’impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

Art. 5

Sono vietati l’uso dell’amianto in applicazione a spruzzo, nonché le attività che implicano l’incorporazione di materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità (inferiore a 1 g/cm3) che contengono amianto.

Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione e di utilizzazione dell’amianto, le attività che espongono i lavoratori alle fibre di amianto durante l’estrazione dell’amianto, la fabbricazione e la lavorazione di prodotti a base di amianto o la fabbricazione o la lavorazione di prodotti contenenti amianto aggiunto deliberatamente sono vietate, ad eccezione del trattamento e della messa in discarica dei prodotti risultanti dalla demolizione e dalla rimozione dell’amianto.

Art. 6

Per tutte le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, l’esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto sul luogo di lavoro è ridotta al minimo e in ogni caso al più basso valore tecnicamente possibile al di sotto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, in particolare attraverso le misure seguenti:

  1. a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto è limitato al numero più basso possibile;

  2. b) i processi lavorativi sono concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali:

    1. i) l’eliminazione della polvere di amianto;

    2. ii) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte;

    3. iii) la sedimentazione continua delle fibre di amianto sospese nell’aria;

b bis) i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;

b ter) per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;

b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione, e si prestano ad esserlo;

  1. c)

  2. d) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto sono stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

  3. e) i residui, a eccezione di quelli derivanti da attività estrattive, sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto e sono successivamente trattati a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Art. 7

1. In funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi e per garantire il rispetto del pertinente valore limite fissato all’articolo 8, la misurazione delle fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro è effettuato a intervalli regolari durante specifiche fasi operative.

2. Il campionamento riflette l’esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall’amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell’impresa o nello stabilimento.

4. Il prelievo dei campioni dev’essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti è tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. La misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati.

7.

Ai fini della misurazione delle fibre di amianto nell’aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Nonostante il primo comma del presente paragrafo, sono prese in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri ai fini dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), a decorrere dal 21 dicembre 2029.

Art. 8

1. Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

2. A partire dal 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a:

  1. a) 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore, conformemente all’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma; o

  2. b) 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i datori di lavoro siano soggetti ad almeno uno dei valori limite di cui al paragrafo 2.

Art. 10

1.

Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente.

Il lavoro prosegue nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

Quando il pertinente valore limite fissato all’articolo 8 viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

2. Per verificare l’efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell’aria.

3. Quando l’esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l’uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non è permanente e la sua durata per ogni lavoratore è limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità del diritto e delle prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche, periodi di riposo regolari durante lo svolgimento di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

Art. 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione in locali costruiti prima dell’entrata in vigore del divieto degli Stati membri relativo all’amianto, i datori di lavoro adottano ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, in particolare chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro garantisce l’esame della presenza di materiali contenenti amianto da parte di un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e ottiene il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.