Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
PROGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1
1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.
2.
a) Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW;
b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori1 (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).
3.
a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:
i) alla produzione o all’arricchimento di combustibile nucleare,
ii) al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
iii) allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
iv) esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,
v) esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4.
a) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
b) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.
5. Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:
a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
f) per la fabbricazione di esplosivi.
7.
a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti2 con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 m;
b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione3;
c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.
8.
a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1350 tonnellate;
b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l’esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate.
9. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti4, o interramento di rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, punto 2, della detta direttiva.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12.
a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno;
b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2000 milioni di metri cubi all’anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.
In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150000 abitanti equivalenti quali definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane5.
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500000 m3 al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:
a) per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici;
b) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese le relative stazioni di spinta intermedie.
17. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 85000 posti per polli da ingrasso, 60000 posti per galline;
b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l’immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200000 tonnellate.
22. Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio6.
23. Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato, o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5 megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.
24. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.