Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
L’obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvata con decisione 94/69/CE del Consiglio3, è di stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell’atmosfera a un livello tale da escludere qualsiasi pericolosa interferenza delle attività umane sul sistema climatico.
Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4, annovera i cambiamenti climatici tra le priorità d’intervento. Il programma riconosce che la Comunità si è impegnata a conseguire, tra il 2008 e il 2012, una riduzione dell’8 % delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e che, a più lungo termine, occorrerà che le emissioni di gas a effetto serra diminuiscano del 70 % circa rispetto ai livelli del 1990.
La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius — La via da percorrere fino al 2020 e oltre», illustra chiaramente che, nell’ambito della riduzione auspicata del 50 % delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale entro il 2050, è necessaria una riduzione nel mondo industrializzato del 30 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e fino al 60-80 % entro il 2050, che tale riduzione è realizzabile sotto il profilo tecnico e i benefici che comporterà supereranno notevolmente i costi, ma che, per riuscire nell’impresa, devono essere contemplate tutte le opzioni di riduzione.
La cattura e lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio (CCS) è una tecnologia ponte che contribuirà a mitigare i cambiamenti climatici. Il biossido di carbonio (CO2) è catturato dagli impianti industriali, trasportato in un sito di stoccaggio e successivamente iniettato in una formazione geologica sotterranea adatta per lo stoccaggio definitivo. Tale tecnologia non dovrebbe servire da incentivo per aumentare la quota di centrali a combustibili fossili. Il suo sviluppo non dovrebbe portare ad una riduzione degli sforzi volti a sostenere le politiche di risparmio energetico, le energie rinnovabili e altre tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio, in termini sia di ricerca sia finanziari.
Secondo le stime preliminari effettuate per valutare l’impatto della direttiva e citate nella valutazione d’impatto della Commissione, si potrebbero stoccare 7 milioni di tonnellate di CO2 entro il 2020 e fino a 160 milioni di tonnellate entro il 2030, ipotizzando una riduzione del 20 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 e a condizione che la CCS ottenga sostegno privato, nazionale e comunitario e si dimostri una tecnologia ambientalmente sicura. Le emissioni di CO2 evitate nel 2030 potrebbero corrispondere al 15 % circa delle riduzioni richieste nell’Unione.
La seconda fase del programma europeo per il cambiamento climatico, istituita nell’ambito della comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2005 dal titolo «Vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici», per preparare ed esaminare la futura politica climatica della Comunità, ha creato un gruppo di lavoro sulla cattura e lo stoccaggio geologico del carbonio. Ad esso è affidato il compito di esaminare la CCS come strumento di lotta ai cambiamenti climatici. Il gruppo di lavoro ha pubblicato una relazione dettagliata sul tema della regolazione, adottata nel giugno 2006. La relazione sottolineava la necessità di elaborare quadri strategici e normativi per la CCS e invitava la Commissione ad approfondire le ricerche in questo campo.
La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 dal titolo «Produzione sostenibile di energia elettrica da combustibili fossili: obiettivo emissioni da carbone prossime allo zero dopo il 2020», ha ribadito la necessità di disporre di un quadro normativo fondato su una valutazione integrata dei rischi di fuoriuscita di CO2 che comprenda anche requisiti sulla scelta dei siti finalizzati a ridurre al minimo il rischio di fuoriuscite, sistemi di monitoraggio e comunicazione per verificare la situazione dello stoccaggio e opportune misure correttive in caso di eventuali danni. La comunicazione ha inoltre definito un piano d’azione per la Commissione in questo campo per il 2007, che richiedeva la preparazione di un valido quadro di gestione per la CCS, tra cui attività sul quadro normativo, sistema di incentivi e programmi di sostegno oltre che elementi esterni, ad esempio la cooperazione tecnologica in materia di CCS con alcuni paesi principali.
Anche il Consiglio europeo del marzo 2007 ha esortato gli Stati membri e la Commissione ad adoperarsi per rafforzare le attività di ricerca e sviluppo e sviluppare il quadro tecnico, economico e normativo necessario per eliminare gli ostacoli giuridici ancora esistenti e per attuare, se possibile entro il 2020, una CCS ambientalmente sicura applicata a nuove centrali a combustibili fossili.
Il Consiglio europeo del marzo 2008 ha ricordato che l’obiettivo di proporre un quadro normativo per la CCS era assicurare che questa nuova tecnologia fosse utilizzata in modo sicuro sotto il profilo ambientale.
Il Consiglio europeo del giugno 2008 ha invitato la Commissione a presentare quanto prima un meccanismo inteso ad incentivare investimenti degli Stati membri e del settore privato volti ad assicurare la costruzione e la messa in funzione, entro il 2015, di un massimo di 12 impianti di dimostrazione della CCS.
Tutti i vari elementi della CCS, vale a dire la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2, sono stati oggetto di progetti pilota su una scala più ridotta di quella necessaria per la loro applicazione industriale. Occorre ancora integrare tali elementi in un processo completo di CCS, ridurre i costi tecnologici e raccogliere maggiori e migliori conoscenze scientifiche. È pertanto importante che la Comunità avvii il prima possibile attività di dimostrazione della CCS in un quadro politico integrato, prevedendo in particolare un quadro giuridico per l’applicazione ambientalmente sicura dello stoccaggio di CO2, incentivi, in particolare per ricerca e sviluppo ulteriori, progetti di dimostrazione e misure di sensibilizzazione del pubblico.
In ambito internazionale, gli ostacoli giuridici che si frapponevano al ricorso allo stoccaggio geologico di CO2 in formazioni geologiche sotto il fondo marino sono stati eliminati con l’adozione di regimi per la gestione dei rischi nel contesto del protocollo di Londra del 1996 della convenzione del 1972 sulla prevenzione dell’inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie (protocollo di Londra del 1996) e della convenzione per la protezione dell’ambiente marino dell’Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR).
Nel 2006 le parti contraenti del protocollo di Londra del 1996 hanno modificato il protocollo. Le modifiche rendono possibile e regolamentano lo stoccaggio di flussi di CO2 ottenuti tramite processi di cattura di CO2 in formazioni geologiche sotto il fondo marino.
Nel 2007 le parti contraenti della convenzione OSPAR hanno apportato modifiche agli allegati della convenzione, in modo da consentire lo stoccaggio di CO2 in formazioni geologiche situate sotto il fondo marino e adottato una decisione per lo stoccaggio in sicurezza, sotto il profilo ambientale, di flussi di CO2 in formazioni geologiche ed emanato linee-guida OSPAR per la valutazione e la gestione del rischio connesso a tale attività. Hanno infine adottato una decisione finalizzata a vietare lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua marina e sul fondo marino, alla luce dei potenziali effetti negativi.
In ambito comunitario sono già in vigore vari strumenti legislativi intesi a gestire alcuni dei rischi ambientali connessi alla CCS, in particolare quelli legati alla cattura e al trasporto di CO2, ed è pertanto opportuno applicarli laddove possibile.
Con riguardo ad alcune attività industriali, la direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento5, è adatta a disciplinare i rischi connessi alla cattura di CO2 per l’ambiente e la salute umana ed è pertanto opportuno applicarla alla cattura dei flussi di CO2 derivanti dagli impianti disciplinati dalla direttiva medesima ai fini dello stoccaggio geologico.
La direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati6, dovrebbe applicarsi alla cattura e al trasporto dei flussi di CO2 destinati allo stoccaggio geologico. A norma della presente direttiva è opportuno che essa si applichi anche ai siti di stoccaggio.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle relative zone economiche esclusive e nelle rispettive piattaforme continentali. Non è opportuno che la direttiva si applichi ai progetti che prevedono di stoccare complessivamente meno di 100 chilotonnellate di CO2, realizzati a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi. Tale soglia sembra appropriata anche ai fini di altre normative comunitarie pertinenti. Non dovrebbe essere consentito lo stoccaggio di CO2 in complessi di stoccaggio che si estendono oltre l’ambito territoriale definito dalla presente direttiva né lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua.
È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di designare le aree del proprio territorio nelle quali poter selezionare i siti di stoccaggio. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori o di dare la priorità a un diverso uso del sottosuolo, come l’esplorazione, la produzione e lo stoccaggio di idrocarburi o l’impiego di acquiferi a fini geotermici. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero, in particolare, prendere debitamente in considerazione altre opzioni in campo energetico per l’uso di un potenziale sito di stoccaggio, comprese opzioni strategiche per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico degli Stati membri o per lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili. La scelta del sito più opportuno per lo stoccaggio è un elemento determinante per garantire il completo confinamento della CO2 in via permanente. Nello scegliere i siti di stoccaggio, gli Stati membri dovrebbero tener conto, nel modo più obiettivo ed efficace possibile, delle loro caratteristiche geologiche, come per esempio la sismicità. È opportuno pertanto selezionare un sito ai fini dello stoccaggio solo se non emergono rischi significativi di fuoriuscita e se comunque non sono prevedibili impatti rilevanti per l’ambiente o la salute umana. A tal fine è opportuno provvedere alla caratterizzazione e alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio secondo prescrizioni specifiche.
Il recupero avanzato di idrocarburi (EHR — Enhanced Hydrocarbon Recovery) consiste nel recupero di idrocarburi in aggiunta a quelli estratti tramite iniezione di acqua o in altro modo. Il recupero avanzato di idrocarburi in quanto tale non rientra nell’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, se il recupero avanzato di idrocarburi è abbinato allo stoccaggio geologico di CO2, si dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva relative allo stoccaggio ambientalmente sicuro di CO2. In tal caso, le disposizioni della presente direttiva relative alle fuoruscite non s’intendono applicate alle quantità di CO2 emesse dagli impianti in superficie che non superano le quantità necessarie per il normale processo di estrazione di idrocarburi e che non compromettono la sicurezza dello stoccaggio geologico né incidono negativamente sull’ambiente circostante. Tali emissioni sono disciplinate facendo rientrare i siti di stoccaggio nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità7, che stabilisce l’obbligo di restituire quote di emissioni per eventuali emissioni fuoruscite.
Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali concernenti lo stoccaggio geologico di CO2 in conformità della normativa comunitaria applicabile.
Gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio dovrebbero procedere ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nel loro territorio. La Commissione dovrebbe organizzare uno scambio di informazioni e migliori prassi tra tali Stati membri nel contesto dello scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva.
È opportuno che gli Stati membri decidano in quali casi sia necessario ricorrere ad attività di esplorazione per ottenere le informazioni richieste ai fini della scelta del sito. È opportuno che l’esplorazione, che è un’attività che agisce sugli strati subsuperficiali, sia subordinata al rilascio di una licenza. Non occorre che gli Stati membri stabiliscano criteri di ammissione per il rilascio delle licenze di esplorazione, ma nel caso lo facciano, dovrebbero almeno assicurare che le procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione siano accessibili a tutti i soggetti in possesso delle necessarie capacità. Gli Stati membri dovrebbero altresì assicurare che le licenze siano concesse in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori. Al fine di tutelare e incentivare gli investimenti nelle attività di esplorazione, le relative licenze dovrebbero riguardare un’area di volume limitato e un periodo di tempo limitato, nel corso del quale il titolare della licenza dovrebbe godere del diritto di esclusiva al fine di esplorare il potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Gli Stati membri dovrebbero garantire che nel periodo in questione non siano autorizzati utilizzi confliggenti del complesso. Se non sono svolte attività entro un termine ragionevole, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che la licenza di esplorazione sia revocata e possa essere rilasciata ad altri soggetti.
L’esercizio dei siti di stoccaggio dovrebbe essere consentito solo previa autorizzazione allo stoccaggio. È opportuno che tale autorizzazione sia lo strumento essenziale finalizzato a garantire il rispetto delle disposizioni sostanziali della presente direttiva e lo svolgimento dello stoccaggio geologico in sicurezza sotto il profilo ambientale. In sede di concessione dell’autorizzazione allo stoccaggio si dovrebbe privilegiare il titolare di una licenza di esplorazione, rispetto ai concorrenti in quanto generalmente il primo ha compiuto investimenti considerevoli.
Nelle prime fasi di attuazione della presente direttiva, onde assicurare l’attuazione coerente delle sue prescrizioni in tutta la Comunità, tutte le domande di autorizzazione allo stoccaggio dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione una volta ricevute. È opportuno che i progetti di autorizzazione allo stoccaggio siano trasmessi alla Commissione, affinché questa possa formulare un parere in merito entro quattro mesi dalla ricezione degli stessi. Le autorità nazionali dovrebbero tener conto del parere al momento di decidere in merito all’autorizzazione, motivando eventuali decisioni difformi dal parere della Commissione. L’esame delle autorizzazioni in ambito comunitario dovrebbe essere finalizzato altresì a rafforzare la fiducia del pubblico nella CCS.
È opportuno che le autorità competenti riesaminino ed eventualmente aggiornino o revochino l’autorizzazione allo stoccaggio se, ad esempio, sono informate di fuoriuscite o irregolarità importanti, se le relazioni trasmesse dai gestori o le ispezioni svolte mettono in evidenza che le condizioni fissate nelle autorizzazioni non sono state rispettate o se sono informate di altri episodi di mancato rispetto delle condizioni delle autorizzazioni da parte del gestore. Dopo la revoca di un’autorizzazione, l’autorità competente dovrebbe rilasciare una nuova autorizzazione o chiudere il sito di stoccaggio. Nel frattempo, l’autorità competente in questione dovrebbe assumersi la responsabilità del sito di stoccaggio e di obblighi giuridici specifici. I costi sostenuti dovrebbero essere recuperati presso il precedente gestore.
È necessario imporre alla composizione dei flussi di CO2 vincoli che corrispondano alla finalità principale dello stoccaggio geologico, ovvero la possibilità di isolare le emissioni di CO2 dall’atmosfera. Tali vincoli dovrebbero basarsi sui rischi che la contaminazione può comportare a livello di sicurezza e protezione della rete di trasporto e stoccaggio, nonché per l’ambiente e la salute umana. A tal fine, è opportuno verificare la composizione del flusso di CO2 prima di iniettarlo e stoccarlo. La composizione del flusso di CO2 è il risultato dei processi utilizzati negli impianti di cattura. L’inclusione degli impianti di cattura nell’ambito di applicazione della direttiva 85/337/CEE implica la necessità di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale nel quadro della procedura di rilascio della licenza di cattura. L’inclusione degli impianti di cattura nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/1/CE assicura inoltre che siano stabilite ed applicate le migliori tecniche disponibili per migliorare la composizione del flusso di CO2. Inoltre, a norma della presente direttiva il gestore del sito di stoccaggio dovrebbe ammettere ed iniettare flussi di CO2 solo se sono state effettuate un’analisi della composizione dei flussi, comprese le sostanze corrosive, ed una valutazione dei rischi e se da quest’ultima risulta che i livelli di contaminazione dei flussi di CO2 sono in linea con i criteri di composizione contemplati dalla presente direttiva.
Il monitoraggio è essenziale per verificare se il comportamento della CO2 iniettata corrisponde alle previsioni, se il biossido di carbonio migra o fuoriesce e se, in caso di fuoriuscite, si rilevino danni per la salute umana o per l’ambiente. A tal fine è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché, durante la fase operativa, il gestore effettui il monitoraggio del complesso di stoccaggio e degli impianti di iniezione secondo un piano di monitoraggio appositamente concepito. Il piano dovrebbe essere presentato all’autorità competente interessata, ed approvato dalla stessa. In caso di stoccaggio geologico sotto il fondo marino, il monitoraggio dovrebbe inoltre essere adattato alle condizioni specifiche dell’impiego della CCS nell’ambiente marino.
Il gestore dovrebbe riferire, tra l’altro, all’autorità competente i risultati del monitoraggio almeno una volta all’anno. È inoltre opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di ispezioni finalizzato a garantire che l’esercizio del sito di stoccaggio risponda alle prescrizioni della presente direttiva.
Occorrono disposizioni in materia di responsabilità per i danni all’ambiente e al clima che potrebbero derivare da eventuali guasti al sistema di confinamento permanente di CO2. La responsabilità civile per danni ambientali (vale a dire danni alle specie e agli habitat naturali protetti, alle acque e al terreno) è disciplinata dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale8, che, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe applicarsi all’esercizio dei siti di stoccaggio. La responsabilità per i danni al clima conseguenti a fuoriuscite di CO2 è disciplinata facendo rientrare i siti di stoccaggio nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE, prevedendo la restituzione delle quote di emissione per le emissioni eventualmente fuoriuscite. È inoltre opportuno che la presente direttiva imponga al gestore del sito di stoccaggio l’obbligo di adottare provvedimenti correttivi in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti in base ad un piano apposito che deve essere presentato e approvato dall’autorità competente nazionale. Se il gestore non adotta tutti i provvedimenti correttivi necessari, l’autorità competente dovrebbe provvedervi e recuperare dal gestore interessato i relativi costi.
Un sito di stoccaggio dovrebbe essere chiuso se le condizioni applicabili previste dall’autorizzazione non sono state rispettate, se il gestore lo chiede previa autorizzazione dell’autorità competente o se quest’ultima lo decide dopo aver revocato l’autorizzazione allo stoccaggio.
Dopo la chiusura di un sito di stoccaggio, è opportuno che il gestore continui ad assumersi la responsabilità della manutenzione, del monitoraggio e del controllo, della comunicazione e dei provvedimenti correttivi ai sensi della presente direttiva secondo quanto previsto da un piano per la fase post-chiusura che deve essere presentato e approvato dall’autorità competente, e di tutti gli obblighi che derivano da altre disposizioni comunitarie applicabili in materia fino a quando la responsabilità del sito di stoccaggio non viene trasferita all’autorità competente.
La responsabilità del sito di stoccaggio, inclusi gli obblighi giuridici specifici, dovrebbe essere trasferita all’autorità competente se e quando tutti gli elementi a disposizione evidenziano che il CO2 stoccato sarà completamente confinato in via permanente. A tal fine il gestore del sito dovrebbe trasmettere una relazione all’autorità competente che deve approvarla ai fini del trasferimento della responsabilità. Nelle prime fasi di attuazione della presente direttiva, onde assicurare l’attuazione coerente delle sue prescrizioni nell’intera Comunità, tutte le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione della Commissione una volta ricevute. È opportuno che i progetti di decisione siano trasmessi alla Commissione, affinché questa possa esprimere un parere in proposito entro quattro mesi dalla ricezione degli stessi. Le autorità nazionali dovrebbero tener conto di tale parere al momento di decidere in merito all’approvazione di detto trasferimento, motivando eventuali decisioni difformi dal parere della Commissione. Come nel caso dell’esame dei progetti di autorizzazione in ambito comunitario, l’esame dei progetti di decisione sull’approvazione dovrebbe essere finalizzato altresì a rafforzare la fiducia del pubblico nella CCS.
Le responsabilità non disciplinate dalla presente direttiva, dalla direttiva 2003/87/CE e dalla direttiva 2004/35/CE, in particolare riguardo alla fase d’iniezione, alla chiusura del sito di stoccaggio e al periodo successivo al trasferimento degli obblighi giuridici all’autorità competente, dovrebbero essere trattate a livello nazionale.
Dopo il trasferimento della responsabilità, il monitoraggio dovrebbe essere ridotto ad un livello che consenta comunque di individuare fuoriuscite o irregolarità importanti, per essere tuttavia nuovamente intensificato in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti. Dopo il trasferimento della responsabilità l’autorità competente non può recuperare presso il precedente gestore i costi sostenuti, salvo in caso di colpa del gestore prima del trasferimento della responsabilità per il sito di stoccaggio.
È opportuno prevedere copertura finanziaria per assicurare l’osservanza degli obblighi connessi alle fasi di chiusura e post-chiusura dei siti, degli obblighi derivanti dall’inserimento della CCS nell’ambito di applicazione della direttiva 2003/87/CE e degli obblighi di cui alla presente direttiva relativamente ai provvedimenti correttivi da adottare nel caso in cui siano rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti. È opportuno che gli Stati membri provvedano affinché il potenziale gestore preveda la copertura finanziaria necessaria, tramite garanzia o altro mezzo equivalente, che sia valida ed effettiva prima dell’inizio dell’iniezione.
Dopo il trasferimento di responsabilità, le autorità nazionali possono dover sostenere i costi associati allo stoccaggio di CO2, ad esempio quelli di monitoraggio. Il gestore dovrebbe pertanto mettere a disposizione dell’autorità competente un contributo finanziario, prima che avvenga il trasferimento di responsabilità e secondo modalità da definire a cura degli Stati membri. Il contributo finanziario dovrebbe coprire almeno i costi previsti del monitoraggio per un periodo di trent’anni. L’entità del contributo finanziario dovrebbe essere determinata in base a orientamenti che adotterà la Commissione nell’ottica di un’attuazione coerente delle prescrizioni della presente direttiva nell’intera Comunità.
L’accesso alle reti di trasporto di CO2 e ai siti di stoccaggio potrebbe diventare, indipendentemente dall’ubicazione geografica dei potenziali utilizzatori nell’Unione, una condizione per l’accesso al mercato interno dell’energia elettrica e termica o per un esercizio concorrenziale al suo interno, in funzione dei prezzi relativi del carbonio e delle tecnologie CCS. È pertanto opportuno adottare disposizioni affinché i potenziali utilizzatori ottengano tale accesso. A tal fine ciascuno Stato membro dovrebbe determinare le modalità più opportune ispirandosi agli obiettivi di un accesso equo, aperto e non discriminatorio e tenendo conto anche della capacità di trasporto e stoccaggio già disponibile o che può ragionevolmente essere resa disponibile e della percentuale degli obblighi di riduzione di CO2 che incombono allo Stato medesimo ai sensi degli strumenti giuridici internazionali e della legislazione comunitaria e che questo intende adempiere con le tecnologie CCS. Le condutture per il trasporto di CO2 dovrebbero, se possibile, essere concepite in modo da facilitare l’accesso di flussi di CO2 che rispettano ragionevoli soglie minime di composizione. È inoltre opportuno che gli Stati membri prevedano anche opportuni meccanismi per risolvere rapidamente eventuali controversie riguardanti l’accesso alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio.
Occorrono disposizioni finalizzate a garantire che, in caso di trasporto transfrontaliero di CO2, siti di stoccaggio transfrontalieri o complessi di stoccaggio transfrontalieri, le autorità competenti degli Stati membri interessati ottemperino congiuntamente alle prescrizioni della presente direttiva e di tutte le altre normative comunitarie.
Le autorità competenti dovrebbero istituire e conservare un registro delle autorizzazioni di stoccaggio rilasciate e di tutti i siti di stoccaggio chiusi e dei complessi di stoccaggio circostanti, comprese mappe che ne riproducano l’estensione spaziale, di cui le autorità competenti nazionali dovranno tenere conto nelle rispettive procedure di pianificazione e rilascio delle autorizzazioni. Il registro dovrebbe essere comunicato anche alla Commissione.
È opportuno che gli Stati membri riferiscano in merito all’attuazione della presente direttiva rispondendo ai questionari elaborati dalla Commissione a norma della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente9.
È opportuno che gli Stati membri determinino le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione10.
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli allegati. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della direttiva 1999/468/CE.
È opportuno modificare la direttiva 85/337/CEE per includervi la cattura e il trasporto dei flussi di CO2 ai fini del loro stoccaggio geologico e i siti di stoccaggio, secondo quanto stabilito dalla presente direttiva. È opportuno modificare la direttiva 2004/35/CE per ricomprendervi l’esercizio dei siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. È opportuno modificare la direttiva 2008/1/CE per includervi la cattura dei flussi di CO2 provenienti dagli impianti disciplinati dalla suddetta direttiva ai fini dello stoccaggio geologico.
L’adozione della presente direttiva dovrebbe garantire un livello elevato di tutela dell’ambiente e della salute umana contro i rischi che lo stoccaggio geologico di CO2 comporta. È opportuno pertanto modificare la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti11, e il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti12, al fine di escludere dal loro ambito di applicazione il CO2 catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico. È inoltre opportuno modificare la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque13, per consentire l’iniezione di CO2 negli acquiferi salini ai fini dello stoccaggio geologico. Tali iniezioni sono soggette alle disposizioni della normativa comunitaria sulla protezione delle acque sotterranee e devono essere conformi all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE e alla direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento14.
Per passare a una produzione di elettricità a basse emissioni di carbonio è necessario che, in caso di produzione di energia elettrica da combustibili fossili, i nuovi investimenti siano tali da favorire un abbattimento significativo delle emissioni. A tal fine è opportuno modificare la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione15, affinché tutti gli impianti di combustione di una determinata capacità che ottengono la licenza edilizia o di esercizio iniziale dopo l’entrata in vigore della presente direttiva dispongano di un’area sufficiente all’interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2, ove siano disponibili siti di stoccaggio adeguati e siano tecnicamente ed economicamente possibili il trasporto di CO2 e l’installazione a posteriori delle strutture per la cattura di CO2. La fattibilità economica del trasporto e dell’installazione a posteriori dovrebbe essere valutata tenendo conto dei costi previsti di CO2 evitato, nelle particolari condizioni locali in caso di installazione a posteriori, e dei costi previsti delle quote di CO2 nella Comunità. Le proiezioni dovrebbero essere basate sui più recenti dati disponibili; si dovrebbe altresì procedere ad un esame delle opzioni tecniche e ad un’analisi delle incertezze nei processi di valutazione. Le autorità competenti dovrebbero stabilire se queste condizioni siano soddisfatte in base ad una valutazione del gestore e ad altre informazioni a disposizione, in particolare riguardo alla protezione dell’ambiente e della salute umana.
Entro il 30 giugno 2015, la Commissione dovrebbe procedere ad un riesame della presente direttiva alla luce dell’esperienza acquisita nella fase iniziale della sua attuazione e presentare, se opportuno, proposte per la sua revisione.
Poiché l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di un quadro giuridico per lo stoccaggio ambientalmente sicuro di CO2, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della stessa, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»16, gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
La presente direttiva si applica fatti salvi gli articoli 87 e 88 del trattato,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e finalità
1. La presente direttiva istituisce un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di biossido di carbonio (CO2) con la finalità di contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici.
2. Lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuro di CO2 è finalizzato al confinamento permanente di CO2 in modo da prevenire e, qualora ciò non sia possibile, eliminare il più possibile gli effetti negativi e qualsiasi rischio per l’ambiente e la salute umana.
Art. 2 Ambito di applicazione e divieti
1. La presente direttiva si applica allo stoccaggio geologico di CO2 nel territorio degli Stati membri, nelle rispettive zone economiche esclusive e sulle rispettive piattaforme continentali come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
2. La presente direttiva non si applica allo stoccaggio geologico di CO2 per un previsto volume complessivo di stoccaggio inferiore a 100 chilotonnellate, effettuato a fini di ricerca, sviluppo o sperimentazione di nuovi prodotti e processi.
3. È vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l’area di cui al paragrafo 1.
4. È vietato lo stoccaggio di CO2 nella colonna d’acqua.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «stoccaggio geologico di CO2», l’iniezione, accompagnata dallo stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche sotterranee;
2) «colonna d'acqua», la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo di un corpo idrico;
3) «sito di stoccaggio», una superficie di volume definita all’interno di una formazione geologica utilizzata ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 nonché gli impianti di superficie e di iniezione connessi;
4) «formazione geologica», una suddivisione litostratigrafica all’interno della quale è possibile individuare e rappresentare graficamente una successione di strati rocciosi distinti;
5) «fuoriuscita», l’emissione di CO2 dal complesso di stoccaggio;
6) «complesso di stoccaggio», il sito di stoccaggio e il dominio geologico circostante che possono incidere sull’integrità e sulla sicurezza complessive dello stoccaggio, vale a dire formazioni di confinamento secondarie;
7) «unità idraulica», uno spazio poroso collegato per via idraulica in cui la trasmissione della pressione può essere misurata con mezzi tecnici e che è delimitato da barriere di flusso, quali faglie, duomi salini, limiti litologici, ovvero dall’intrusione o dall’affioramento della formazione;
8) «esplorazione», la valutazione dei potenziali complessi di stoccaggio eseguita ai fini dello stoccaggio geologico di CO2 per mezzo di attività che agiscono sugli strati sub-superficiali, tra cui prospezioni al fine di ricavare informazioni geologiche sulla stratigrafia presente nel potenziale complesso di stoccaggio e, se del caso, la realizzazione di prove di iniezione per caratterizzare il sito di stoccaggio;
9) «licenza di esplorazione», una decisione scritta e motivata emanata dall’autorità competente a norma della presente direttiva che autorizza le attività di esplorazione e specifica le condizioni alle quali queste possono essere esercitate;
10) «gestore», la persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che gestisce o controlla il sito di stoccaggio o alla quale, ai sensi della legislazione nazionale, è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del sito di stoccaggio;
11) «autorizzazione allo stoccaggio», una decisione o più decisioni scritte e motivate emanate dall’autorità competente a norma della presente direttiva, che autorizzano lo stoccaggio geologico di CO2 in un sito di stoccaggio ad opera del gestore, e che specificano le condizioni alle quali lo stoccaggio può aver luogo;
12) «modifica sostanziale», una modifica non prevista nell’autorizzazione allo stoccaggio che può avere ripercussioni significative sull’ambiente o sulla salute umana;
13) «flusso di CO2», un flusso di sostanze derivanti dai processi di cattura di CO2;
14) «rifiuto», le sostanze definite come rifiuto all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/12/CE;
15) «pennacchio di CO2», il volume che occupa la CO2 dispersa nella formazione geologica;
16) «migrazione», il movimento di CO2 all’interno del complesso di stoccaggio;
17) «irregolarità importante», un’irregolarità nelle operazioni di iniezione o stoccaggio di CO2 o nelle condizioni del complesso di stoccaggio in quanto tale, che comporta un rischio di fuoriuscita o un rischio per l’ambiente o la salute umana;
18) «rischio significativo», la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua entità che non può essere ignorata senza mettere in discussione la finalità della presente direttiva per il sito di stoccaggio interessato;
19) «provvedimenti correttivi», qualsiasi misura adottata per rettificare un’irregolarità importante o per bloccare la fuoriuscita di CO2 al fine di impedire o arrestare il rilascio di CO2 dal complesso di stoccaggio;
20) «chiusura» di un sito di stoccaggio, la cessazione definitiva delle operazioni di iniezione di CO2 nel sito di stoccaggio interessato;
21) «fase post-chiusura», il periodo di tempo successivo alla chiusura di un sito di stoccaggio, compreso quello successivo al trasferimento della responsabilità all’autorità competente;
22) «rete di trasporto», la rete di condutture, comprese le stazioni intermedie di spinta, per il trasporto di CO2 al sito di stoccaggio.
Capo 2. Scelta dei siti di stoccaggio e licenze di esplorazione
Art. 4 Scelta dei siti di stoccaggio
1. Gli Stati membri mantengono il diritto di designare le zone all’interno delle quali scegliere i siti di stoccaggio ai sensi della presente direttiva. Ciò include il diritto, per gli Stati membri, di non permettere lo stoccaggio in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori.
2. Gli Stati membri che intendono permettere lo stoccaggio geologico di CO2 nel loro territorio procedono ad una valutazione della capacità di stoccaggio disponibile in alcune parti o nella totalità dei rispettivi territori, anche consentendo l’esplorazione a norma dell’articolo 5. La Commissione può organizzare uno scambio di informazioni e migliori prassi tra tali Stati membri nel contesto dello scambio di informazioni previsto all’articolo 27.
3. L’idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio è determinata mediante la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell’area circostante secondo i criteri fissati nell’allegato I.
4. Una formazione geologica è scelta come sito di stoccaggio solo se, alle condizioni di uso proposte, non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l’ambiente o la salute.
Art. 5 Licenze di esplorazione
1. Qualora gli Stati membri stabiliscano che, per ottenere le informazioni richieste per la scelta dei siti di stoccaggio a norma dell’articolo 4, è necessaria un’esplorazione, provvedono affinché tale esplorazione avvenga solo previo rilascio di un’apposita licenza. Se del caso, può essere incluso nella licenza di esplorazione il monitoraggio delle prove d’iniezione.
2. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle licenze di esplorazione e le licenze siano rilasciate o rifiutate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e non discriminatori.
3. La durata di una licenza non eccede il periodo necessario per effettuare l’esplorazione per la quale è stata rilasciata. Gli Stati membri possono tuttavia prorogare la validità della licenza qualora la durata specificata non sia sufficiente per ultimare l’esplorazione e qualora l’esplorazione sia stata realizzata in conformità della licenza. Le licenze di esplorazione sono rilasciate per un volume limitato.
4. Il titolare di una licenza di esplorazione ha il diritto esclusivo di esplorazione del potenziale complesso di stoccaggio di CO2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante il periodo di validità della licenza, non siano consentiti utilizzi incompatibili del complesso.
Capo 3. Autorizzazioni allo stoccaggio
Art. 6 Autorizzazioni allo stoccaggio
1. Gli Stati membri provvedono affinché la gestione dei siti di stoccaggio avvenga solo previo rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio, affinché vi sia un unico gestore per ogni sito di stoccaggio e affinché sul sito non siano consentiti utilizzi incompatibili.
2. Gli Stati membri garantiscono che tutti i soggetti in possesso delle capacità necessarie abbiano accesso alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e che queste siano rilasciate in base a criteri oggettivi, resi pubblici e trasparenti.
3. Fatte salve le prescrizioni della presente direttiva, ai fini del rilascio di un’autorizzazione allo stoccaggio per un determinato sito è data precedenza al titolare della licenza di esplorazione per il medesimo sito, a condizione che l’esplorazione di tale sito sia stata ultimata, che le condizioni stabilite nella licenza di esplorazione siano state rispettate e che la domanda di autorizzazione allo stoccaggio sia presentata durante il periodo di validità della licenza di esplorazione. Gli Stati membri provvedono affinché nel corso della procedura di autorizzazione non siano autorizzati utilizzi incompatibili del complesso.
Art. 7 Domande di autorizzazione allo stoccaggio
Le domande di autorizzazione allo stoccaggio sono presentate all’autorità competente e comprendono quanto meno le informazioni seguenti:
1) nome e indirizzo del potenziale gestore;
2) prove della competenza tecnica del potenziale gestore;
3) caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e valutazione della sicurezza di stoccaggio a norma dell’articolo 4, paragrafi 3 e 4;
4) quantitativo totale di CO2 da iniettare e stoccare, come pure fonti e metodi di trasporto, composizione dei flussi di CO2, tassi e pressioni di iniezione, nonché ubicazione degli impianti di iniezione;
5) descrizione dei provvedimenti intesi ad evitare irregolarità importanti;
6) proposta di piano di monitoraggio a norma dell’articolo 13, paragrafo 2;
7) proposta di piano sui provvedimenti correttivi a norma dell’articolo 16, paragrafo 2;
8) proposta di piano provvisorio per la fase post-chiusura a norma dell’articolo 17, paragrafo 3;
9) informazioni di cui all’articolo 5 della direttiva 85/337/CEE;
10) prove che la garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesti a norma dell’articolo 19 avranno validità ed efficacia prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione.
Art. 8 Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio
L’autorità competente rilascia un’autorizzazione allo stoccaggio solo se sussistono le seguenti condizioni:
1) l’autorità competente, sulla base della domanda presentata a norma dell’articolo 7 e di qualsiasi altra informazione pertinente, ha accertato che:
a) sono rispettate tutte le disposizioni applicabili della presente direttiva e degli altri atti normativi comunitari pertinenti;
b) il gestore è finanziariamente solido, affidabile e dispone delle competenze tecniche necessarie ai fini della gestione e del controllo del sito e sono previsti formazione e sviluppo tecnici e professionali del gestore e di tutto il personale;
c) in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione sono tali che entrambi i siti possono rispettare simultaneamente le prescrizioni della presente direttiva;
2) l’autorità competente ha esaminato qualsiasi parere della Commissione sul progetto di autorizzazione espresso a norma dell’articolo 10.
Art. 9 Contenuto delle autorizzazioni allo stoccaggio
L’autorizzazione contiene quanto meno i seguenti elementi:
1) il nome e l’indirizzo del gestore;
2) l’ubicazione e la delimitazione precise del sito di stoccaggio e del complesso di stoccaggio, e dati sull’unità idraulica;
3) le prescrizioni in materia di gestione dello stoccaggio, il quantitativo totale di CO2 consentito ai fini dello stoccaggio geologico, i limiti di pressione per le rocce serbatoio e i tassi e le pressioni di iniezione massimi;
4) i requisiti per la composizione del flusso di CO2 e per la procedura di valutazione dell’accettabilità del flusso di CO2 ai sensi dell’articolo 12 ed eventualmente altre prescrizioni in materia di iniezione e stoccaggio, intese in particolare a evitare irregolarità importanti;
5) il piano di monitoraggio approvato, l’obbligo di mettere in atto il piano, le disposizioni per il suo aggiornamento a norma dell’articolo 13 e le istruzioni in materia di comunicazione ai sensi dell’articolo 14;
6) l’obbligo di informare l’autorità competente in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti, il piano approvato sui provvedimenti correttivi e l’obbligo di mettere in atto tale piano in caso di fuoriuscite o di irregolarità importanti a norma dell’articolo 16;
7) le condizioni per la chiusura e il piano provvisorio approvato per la fase post-chiusura di cui all’articolo 17;
8) le disposizioni per la modifica, il riesame, l’aggiornamento e la revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio a norma dell’articolo 11;
9) l’obbligo di costituire e mantenere la garanzia finanziaria o qualsiasi altro mezzo equivalente ai sensi dell’articolo 19.
Art. 10 Esame dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio da parte della Commissione
1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le domande di autorizzazione entro un mese dalla loro ricezione. Mettono altresì a disposizione ogni altro materiale connesso di cui l’autorità competente tiene conto in sede di decisione sulla concessione di un’autorizzazione allo stoccaggio. Gli Stati membri informano la Commissione di tutti i progetti di autorizzazione allo stoccaggio e di ogni altro materiale preso in considerazione per l’adozione del progetto di decisione. Entro quattro mesi dalla ricezione dei progetti di autorizzazione allo stoccaggio, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sulle stesse. Se decide di non esprimere un parere, la Commissione ne informa gli Stati membri entro un mese dalla presentazione del progetto di autorizzazione e ne indica i motivi.
2. L’autorità competente notifica la decisione finale alla Commissione, precisandone i motivi qualora essa sia difforme dal parere della Commissione.
Art. 11 Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell’autorizzazione allo stoccaggio
1. Il gestore comunica all’autorità competente le eventuali modifiche previste nella gestione del sito di stoccaggio, comprese quelle riguardanti il gestore. Ove opportuno, l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione allo stoccaggio o le relative condizioni.
2. Gli Stati membri provvedono affinché non siano messe in atto modifiche sostanziali senza il rilascio di un’autorizzazione nuova o aggiornata allo stoccaggio a norma della presente direttiva. In tali casi si applica l’allegato II, punto 13, primo trattino, della direttiva 85/337/CEE.
3. L’autorità competente riesamina ed eventualmente aggiorna o, al limite, revoca l’autorizzazione allo stoccaggio:
a) se riceve comunicazione o è messa a conoscenza di qualsiasi fuoriuscita o irregolarità importante ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;
b) se le comunicazioni di cui all’articolo 14 o le ispezioni ambientali effettuate a norma dell’articolo 15 mettono in evidenza il mancato rispetto delle condizioni fissate nelle autorizzazioni o rischi di fuoriuscite o di irregolarità importanti;
c) se è conoscenza di altre inadempienze del gestore rispetto alle condizioni dell’autorizzazione;
d) qualora risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici; ovvero
e) fatte salve le lettere da a) a d), cinque anni dopo il rilascio dell’autorizzazione e in seguito ogni dieci anni.
4. Dopo la revoca di un’autorizzazione ai sensi del paragrafo 3, l’autorità competente rilascia una nuova autorizzazione allo stoccaggio oppure chiude il sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c). Finché non viene rilasciata una nuova autorizzazione, l’autorità competente assume temporaneamente tutti gli obblighi giuridici concernenti i criteri di ammissione, qualora l’autorità competente decida di proseguire le iniezioni di CO2, il monitoraggio e i provvedimenti correttivi conformemente alle prescrizioni della presente direttiva, la restituzione di quote di emissione in caso di fuoriuscite a norma della direttiva 2003/87/CE e le azioni di prevenzione e di riparazione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2004/35/CE. L’autorità competente recupera dal precedente gestore i costi eventualmente sostenuti, anche attingendo alla garanzia finanziaria di cui all’articolo 19. In caso di chiusura del sito di stoccaggio a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), si applica l’articolo 17, paragrafo 4.