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Direttiva di esecuzione 2012/8/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

La direttiva 2003/90/CE2 della Commissione è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame delle varie specie e le condizioni minime per l'esame delle varietà, se e in quanto tali linee direttrici siano state stabilite. Per le altre varietà la presente direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

L'UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2003/90/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Per gli esami iniziati prima del 1o ottobre 2012 gli Stati membri possono applicare la direttiva 2003/90/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Art. 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 settembre 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o ottobre 2012.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso