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Direttiva 2012/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 settembre 2012 che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e il suo termine di applicazione, nonché il termine di abrogazione di talune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, e l’articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,

La direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)2, istituisce un sistema moderno, basato sul rischio, in materia di regolamentazione e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell’Unione. Tale sistema è essenziale per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l’economia reale, incoraggiando investimenti a lungo termine e maggiore stabilità.

La direttiva 2009/138/CE fissa al 31 ottobre 2012 il termine di recepimento e al 1o novembre 2012 il termine di applicazione. Inoltre, tale direttiva fissa al 1o novembre 2012 il termine di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e la riassicurazione3 (collettivamente denominate «solvibilità I»).

Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una proposta («proposta Omnibus II») di modifica, tra l’altro, della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni, in particolare dell’istituzione dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali). La proposta Omnibus II comprende anche disposizioni volte a rinviare il termine di recepimento e il termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE, nonché il termine di abrogazione di solvibilità I.

Data la complessità della proposta Omnibus II, esiste il rischio che la stessa non entri in vigore prima del termine di recepimento e del termine di applicazione della direttiva 2009/138/CE. Se tali termini rimanessero invariati, la direttiva 2009/138/CE sarebbe attuata prima dell’entrata in vigore delle disposizioni transitorie e dei pertinenti adeguamenti stabiliti dalla proposta Omnibus II.

Per evitare obblighi legislativi eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a norma della direttiva 2009/138/CE e successivamente a seguito della nuova architettura prevista dalla proposta Omnibus II, è pertanto opportuno rinviare il termine di recepimento della direttiva 2009/138/CE.

Per consentire alle autorità di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di prepararsi all’applicazione della nuova architettura di vigilanza, è inoltre opportuno stabilire un termine di applicazione successivo della direttiva 2009/138/CE.

Per ragioni di certezza del diritto, il termine di abrogazione di solvibilità I dovrebbe essere rinviato di conseguenza.

Dato il breve periodo di tempo prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva 2009/138/CE, la presente direttiva dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1

La direttiva 2009/138/CE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 309, paragrafo 1, è così modificato:

    1. a) al primo comma, la data «31 ottobre 2012» è sostituita dalla data «30 giugno 2013»;

    2. b) dopo il primo comma è inserito il comma seguente: «Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2014.»;

  2. 2) all’articolo 310, primo comma, la data «1o novembre 2012» è sostituita dalla data «1o gennaio 2014»;

  3. 3) all’articolo 311, secondo comma, la data «1o novembre 2012» è sostituita dalla data «1o gennaio 2014».

Art. 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2012 Per il Parlamento europeo Il presidente M. Schulz Per il Consiglio Il presidente A. D. Mavroyiannis