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Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione del 26 novembre 2012 che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Le direttive della Commissione 2003/90/CE3 e 2003/91/CE4 sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

L’UCVV e l’UPOV hanno nel frattempo stabilito ulteriori linee direttrici per un’altra specie e hanno aggiornato quelle esistenti.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte B dell’allegato della presente direttiva.

Art. 3

Per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2014 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Art. 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2014.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2012 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso