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Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio del 22 ottobre 2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea, elaborata sentito il parere di un gruppo di personalità designate dal Comitato scientifico e tecnico fra gli esperti scientifici degli Stati membri conformemente all’articolo 31 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Parlamento europeo,

L’ingestione di acqua è una delle vie di incorporazione delle sostanze radioattive nel corpo umano. A norma della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio2, il contributo delle pratiche che comportano un rischio in termini di radiazioni ionizzanti all’esposizione dell’intera popolazione dev’essere mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile.

Data l’importanza per la salute umana della qualità delle acque destinate al consumo umano, è necessario stabilire a livello comunitario norme sulla qualità che svolgano una funzione di indicatore e disporre il controllo dell’osservanza di tali norme.

La direttiva 98/83/CE del Consiglio3 definisce, nell’allegato I, parte C, parametri indicatori relativi alle sostanze radioattive, nonché, nell’allegato II, le connesse disposizioni di controllo. Tuttavia, tali parametri rientrano nell’ambito delle norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato Euratom.

È quindi opportuno adottare i requisiti per il controllo dei livelli di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano mediante norme legislative specifiche che garantiscano l’uniformità, la coerenza e la completezza della normativa di radioprotezione ai sensi del trattato Euratom.

Poiché la Comunità è competente dell’adozione delle norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, le disposizioni della presente direttiva sostituiscono quelle della direttiva 98/83/CE per quanto riguarda i requisiti per la protezione sanitaria della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Come riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, il compito di stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, imposto alla Comunità dall’articolo 2, lettera b), del trattato Euratom, non preclude agli Stati membri, salvo indicazione specifica in tali norme, la possibilità di prevedere misure di protezione più rigorose. Poiché la presente direttiva prevede norme minime, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di adottare o mantenere misure più rigorose nel settore da essa disciplinato, fatta salva la libera circolazione delle merci nel mercato interno quale definita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

I valori di parametro non dovrebbero essere considerati valori limite. Qualora il controllo delle acque destinate al consumo umano riveli un’inosservanza di un valore di parametro, lo Stato membro interessato dovrebbe valutare se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottare provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

Il controllo delle acque destinate al consumo umano, diverse dalle acque minerali naturali, confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, inteso a verificare che i livelli di sostanze radioattive siano conformi ai valori di parametro di cui alla presente direttiva dovrebbe essere effettuato in conformità dei principi dell’analisi di rischio e dei punti critici di controllo (HACCP), come disposto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e fatti salvi i principi dei controlli ufficiali previsti dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

È opportuno informare la popolazione in modo adeguato e appropriato sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

È necessario escludere dall’ambito di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, soggette a regole specifiche stabilite dalla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7.

È opportuno che ogni Stato membro istituisca programmi di controllo per verificare se le acque destinate al consumo umano siano conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

I metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero essere tali da garantire risultati attendibili e comparabili.

Considerata la notevole variabilità geografica della presenza naturale di radon, la Commissione ha adottato la raccomandazione 2001/928/Euratom8, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano per quanto riguarda il radon e i prodotti di decadimento del radon a vita lunga. È opportuno che tali radionuclidi rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva.

Al fine di mantenere un livello elevato di qualità delle acque destinate al consumo umano considerata l’importanza che ciò riveste per la salute umana, è necessario aggiornare periodicamente gli allegati II e III alla luce dei progressi scientifici e tecnici.

Sebbene spetti agli Stati membri definire le frequenze di campionamento e di analisi per le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, per gli Stati membri che hanno l’obbligo di controllare la concentrazione di radon o trizio nelle acque destinate al consumo umano o di stabilirne la dose indicativa (DI) è consigliabile effettuare il campionamento e le analisi almeno una volta all’anno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo delle sostanze radioattive.

Art. 2 Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

  1. 1) «acque destinate al consumo umano»: a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, cisterne, o in bottiglie o contenitori; b) tutte le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano, salvo il caso in cui le autorità nazionali competenti ritengano che la qualità dell’acqua non possa avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

  2. 2) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o più radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l’attività o la concentrazione;

  3. 3) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno di ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, la cui presenza è stata rilevata nella fornitura di acque destinate al consumo umano ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;

  4. 4) «valore di parametro»: il valore delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano al di sopra del quale gli Stati membri valutano se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e, ove necessario, adottano provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

Art. 3 Ambito di applicazione ed esenzioni

1. La presente direttiva si applica alle acque destinate al consumo umano.

2. La presente direttiva non si applica:

  1. a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali a norma della direttiva 2009/54/CE;

  2. b) alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva 2001/83/CE.

3. Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dalla presente direttiva:

  1. a) per le acque destinate esclusivamente ad usi per i quali le autorità competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute della popolazione interessata;

  2. b) per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3 al giorno o che approvvigioni meno di cinquanta persone, escluse le acque fornite nell’ambito di un’attività commerciale o pubblica.

4. Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 3, lettera b), provvedono a che:

  1. a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;

  2. b) allorché si manifesta un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualità di tali acque, la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati.

Art. 4 Obblighi generali

Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom9, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controllo delle acque destinate al consumo umano al fine di garantire che, in caso di inosservanza dei valori di parametro stabiliti in conformità della presente direttiva:

  1. a) si valuti se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento e,

  2. b) si adottino, ove necessario, provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

Art. 5 Valori di parametro e punti in cui i valori devono essere rispettati

1. Gli Stati membri fissano i valori di parametro applicabili al controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano conformemente all’allegato I.

2. Allorché i controlli delle acque destinate al consumo umano sono effettuati conformemente ai requisiti di cui all’allegato II della presente direttiva, il punto in cui i valori devono essere rispettati è:

  1. a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, il punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti normalmente utilizzati;

  2. b) per le acque fornite da una cisterna, il punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

  3. c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;

  4. d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, il punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

3. La definizione dei punti in cui i valori devono essere rispettati di cui al paragrafo 2, lettera a), avviene fatta salva la scelta di un punto di prelievo, che può essere qualsiasi punto nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento a condizione che il valore di concentrazione tra il punto di prelievo e il punto in cui i valori devono essere rispettati non diminuisca.

Art. 6 Controlli e analisi

1.

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire che il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano sia effettuato in conformità delle strategie e alle frequenze di controllo di cui all’allegato II, al fine di accertare se i valori delle sostanze radioattive rispondano ai valori di parametro fissati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1.

Gli Stati membri garantiscono che i controlli siano effettuati in modo da assicurare che i valori misurati ottenuti siano rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell’anno. Per le acque destinate al consumo umano che sono confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, ciò fa salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

2. I controlli relativi alla DI sono effettuati in conformità dei requisiti di cui all’allegato III e le caratteristiche di prestazione analitica sono conformi agli stessi requisiti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori in cui sono analizzati i campioni siano dotati di un sistema di controllo analitico di qualità posto sotto la sorveglianza di un’organizzazione esterna riconosciuta a tal fine dall’autorità competente.

Art. 7 Provvedimenti correttivi e informazione della popolazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza di un valore di parametro fissato ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2. In caso di inosservanza di un valore di parametro, lo Stato membro determina se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento.

3. In presenza di un rischio ai sensi del paragrafo 2, lo Stato membro:

  1. a) adotta provvedimenti correttivi al fine di conformarsi ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione; e

  2. b) provvede a che la popolazione interessata sia:

    1. i) informata del rischio e dei provvedimenti correttivi adottati; e

    2. ii) consigliata sulle eventuali misure cautelative supplementari necessarie alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

Art. 8 Recepimento nel diritto interno

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 novembre 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 10 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, il 22 ottobre 2013 Per il Consiglio Il presidente L. Linkevičius