diritto.io

Direttiva delegata 2014/109/UE della Commissione del 10 ottobre 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo il catalogo delle avvertenze illustrate da utilizzare sui prodotti del tabacco (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE1, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b),

L'articolo 10 della direttiva 2014/40/UE stabilisce che ciascuna confezione unitaria e l'eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo devono recare avvertenze combinate relative alla salute, salvo le esenzioni di cui all'articolo 11. Le avvertenze combinate relative alla salute devono comprendere, tra l'altro, una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato I e una fotografia a colori corrispondente, compresa nel catalogo delle immagini di cui all'allegato II di tale direttiva.

La direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per stabilire e adeguare il catalogo delle immagini nell'allegato II tenendo conto degli sviluppi scientifici e di mercato.

L'allegato II della direttiva 2014/40/CEE dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 20 maggio 2016.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso