Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione del 15 ottobre 2014 recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti1, in particolare l'articolo 4, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 3,
Le disposizioni per la certificazione e la commercializzazione dei materiali di pre-base, dei materiali di base e dei materiali certificati dovrebbero tenere conto dei diversi cicli di produzione dei vari generi e delle varie specie disciplinati dalla presente direttiva.
È necessario che i materiali di pre-base siano conformi a requisiti molto rigorosi per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, al fine di garantire lo stato fitosanitario e la qualità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ottenuti dai materiali di pre-base.
Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base, è opportuno fissare norme relative alla determinazione e alla verifica della corrispondenza varietale di detti materiali. L'identificazione e la qualità dei materiali di pre-base dovrebbero inoltre essere garantite mediante norme relative alla loro propagazione, che possono comprendere il rinnovo e la moltiplicazione. Al fine di garantire lo stato fitosanitario dei materiali di pre-base è importante fissare norme relative all'assenza di organismi nocivi, alle ispezioni, al campionamento e all'analisi, a seconda del genere e della specie in questione. La qualità di tali materiali dovrebbe altresì essere garantita mediante l'adozione di norme relative alle alterazioni.
Al fine di garantire l'identificazione e la qualità dei portainnesti non appartenenti a una varietà, tali portainnesti dovrebbero essere corrispondenti alla descrizione della specie cui appartengono.
È necessario che siano identificate le piante da cui si intende prelevare materiale per la produzione di materiali di base o di materiali certificati diversi dalle piante da frutto. Tali piante sono denominate «piante madri». Le piante madri destinate alla produzione di materiali di pre-base («piante madri di pre-base») dovrebbero soddisfare gli stessi requisiti dei materiali di pre-base. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere identificati durante tutto il processo di produzione. L'organismo ufficiale responsabile dovrebbe stabilire la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. La corrispondenza alla descrizione della varietà della pianta madre di pre-base e dei materiali di pre-base ottenuti dovrebbe inoltre essere verificata periodicamente.
Nel caso dei materiali destinati alla certificazione, la corrispondenza alla descrizione di una varietà dovrebbe essere stabilita in base ad una descrizione ufficiale di tale varietà, atta a garantire che la varietà sia distinguibile, omogenea e stabile, alla descrizione che accompagna una domanda di registrazione o una domanda di privativa per ritrovati vegetali o a una descrizione ufficialmente riconosciuta. Nel caso di una varietà avente una descrizione ufficialmente riconosciuta è opportuno richiedere che la varietà sia stata iscritta in un registro nazionale per garantire che tale descrizione sia appropriata per i materiali in corso di certificazione.
Nel caso dei materiali di pre-base e dei materiali di base, la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà dovrebbe essere possibile anche in base a una descrizione che accompagna la domanda di registrazione di una varietà in uno Stato membro e ad una descrizione che accompagna la domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali, purché sia già disponibile nell'Unione o in un paese terzo una relazione indicante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. La concessione di tale possibilità è intesa ad accelerare le fasi iniziali del processo di certificazione nei casi in cui la registrazione della varietà sia ancora in sospeso benché prossima al completamento. Per garantire tuttavia trasparenza e scelte informate per gli utilizzatori di tali materiali, la loro commercializzazione dovrebbe essere consentita solo una volta conclusa la registrazione della varietà.
È importante che si applichino disposizioni rigorose in materia di protezione dei materiali di pre-base contro tutti i tipi di infezioni da organismi nocivi. I fornitori dovrebbero pertanto conservare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture a prova di insetto, che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aeri e da ogni altra possibile fonte. Per la stessa ragione, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Al fine di rispondere a esigenze di produzione particolari dovrebbe tuttavia essere consentito agli Stati membri di chiedere l'autorizzazione a produrre piante madri di pre-base e materiali di pre-base in campo, purché siano adottate misure adeguate per prevenire le infezioni dai pertinenti organismi nocivi.
La direttiva 2000/29/CE del Consiglio2 stabilisce le norme atte ad impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di determinati organismi nocivi. Esse comprendono i requisiti relativi a determinati generi e specie, che integrano i requisiti di certificazione della presente direttiva in relazione agli organismi nocivi di cui alla direttiva 2000/29/CE. Dovrebbero essere stabilite norme aggiuntive riguardanti altri organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare un danno inaccettabile allo stato fitosanitario o all'utilità dei materiali di pre-base dei generi o delle specie in questione, dovrebbe esserne richiesta l'assenza. Dovrebbe essere stilato un elenco di tali organismi nocivi. Nel caso in cui un organismo nocivo possa arrecare detto danno solo se la sua presenza supera determinati livelli, tale presenza dovrebbe essere vietata solo nelle quantità che superano i suddetti livelli. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti in un elenco separato da quello in cui figurano gli organismi nocivi di cui è richiesta l'assenza.
Le candidate piante madri di pre-base costituiscono il punto di partenza del processo di produzione e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. Per tale ragione esse dovrebbero essere soggette ai più rigorosi requisiti fitosanitari per garantire che siano esenti dagli organismi nocivi pertinenti. In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle candidate piante madri di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato I. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise. Ciascuna candidata pianta madre di pre-base dovrebbe essere sottoposta ad analisi per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati nell'allegato II al fine di garantire con certezza l'assenza dei pertinenti organismi nocivi. Alle piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo dovrebbero applicarsi requisiti molto simili, a motivo della loro importanza per l'ulteriore processo di produzione e di certificazione.
In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche dei pertinenti organismi nocivi in questione dovrebbero essere richieste ispezioni visive delle piante madri di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare l'eventuale presenza degli organismi nocivi elencati negli allegati I e II. In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base dovrebbero essere sottoposti a campionamento e analisi al fine di garantire risultanze precise.
In considerazione della biologia e delle caratteristiche dei rispettivi generi o specie delle piante nonché della biologia e delle caratteristiche degli organismi nocivi in questione dovrebbero essere stabilite norme adeguate relative alla frequenza delle ispezioni visive, del campionamento e dell'analisi delle piante madri di base, dei materiali di base, delle piante madri certificate e dei materiali certificati. Tali norme dovrebbero basarsi sull'esperienza acquisita dagli organismi ufficiali responsabili e dai produttori di piante da frutto durante l'applicazione dei sistemi di certificazione nazionali e dovrebbero tenere conto delle esigenze degli utilizzatori di una determinata categoria.
La presenza nel terreno di determinati organismi nocivi, in particolare nematodi, può arrecare danni inaccettabili allo stato fitosanitario e all'utilità delle piante in questione, nel caso in cui tali organismi nocivi ospitino virus che colpiscono i generi o le specie in questione. Tali organismi nocivi dovrebbero pertanto essere elencati e identificati separatamente e la loro presenza nel rispettivo terreno non dovrebbe essere consentita, salvo nel caso in cui l'analisi dimostri che essi sono esenti dai virus pertinenti. Il campionamento e l'analisi dovrebbero indicare l'eventuale presenza di tali organismi nocivi o dei virus pertinenti. Per l'elaborazione delle norme relative al campionamento e all'analisi si dovrebbe tenere conto delle differenti categorie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto. È tuttavia proporzionato consentire, a determinate condizioni, che il campionamento e l'analisi non debbano essere effettuati laddove le piante ospiti non siano state coltivate nel campo di produzione per un periodo di almeno cinque anni.
Qualora il campionamento e l'analisi siano effettuati, essi dovrebbero avvenire in conformità ai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o ad altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Ciò è necessario per garantire che la prassi del campionamento e dell'analisi effettuati nell'Unione sia al passo con l'evoluzione tecnica e scientifica internazionale. Se tali protocolli non sono disponibili, il campionamento e l'analisi dovrebbero avvenire in conformità a pertinenti protocolli stabiliti a livello nazionale.
La qualità e l'utilità delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base possono essere compromesse da lesioni, scolorazioni, presenza di callo e tumori, disseccamenti e altre alterazioni. È pertanto opportuno stabilire che le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base debbano essere praticamente privi di tali alterazioni.
Al fine di garantire l'appropriata qualità dei materiali di moltiplicazione dovrebbero essere stabilite norme relative alla loro conservazione in condizioni adeguate. Tali condizioni dovrebbero dipendere dalla categoria dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto in corso di certificazione. Alla luce dei recenti sviluppi è importante consentire anche il metodo di conservazione mediante raffreddamento a temperature criogeniche, noto come crioconservazione. Questa è considerata un'utile alternativa alla coltura in vitro, in quanto le proprietà dei materiali di moltiplicazione rimangono invariate durante l'immagazzinamento a tali temperature.
I materiali di base costituiscono la fase successiva del processo di produzione dopo i materiali di pre-base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali di base («piante madri di base») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o moltiplicate a partire da altre piante madri di base.
I requisiti relativi ai materiali di base dovrebbero coincidere con i requisiti relativi ai materiali di pre-base per quanto riguarda l'identificazione, lo stato fitosanitario e la qualità, poiché tali requisiti sono ugualmente importanti per lo stato fitosanitario e per l'utilità dei materiali di base. Dovrebbe tuttavia essere consentito che i materiali di base siano prodotti in campi aperti per agevolare la loro effettiva moltiplicazione nelle generazioni e categorie successive. I requisiti per la conservazione dei materiali di base dovrebbero pertanto consentirne la conservazione in strutture a prova di insetto o in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
Dovrebbe essere consentito che le piante madri di base coltivate a partire da materiali di pre-base siano moltiplicate in una serie di generazioni per raggiungere il numero di piante madri di base necessario per la produzione di materiali di base e di materiali certificati. Le diverse generazioni di piante madri di base dovrebbero essere tenute separate l'una dall'altra e dovrebbero essere identificabili durante l'intero processo di produzione.
I materiali certificati e le piante da frutto certificate possono costituire la fase successiva del processo di produzione, dopo i materiali di pre-base o i materiali di base. Le piante madri destinate alla produzione di materiali certificati («piante madri certificate») dovrebbero pertanto essere coltivate a partire da materiali di pre-base o da materiali di base.
Dovrebbero essere adottati requisiti minimi atti a garantire una procedura armonizzata per la determinazione e la verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà per quanto riguarda i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto da qualificare come materiali CAC. Tali requisiti dovrebbero essere meno rigorosi dei requisiti relativi ai materiali di pre-base, ai materiali di base e ai materiali certificati, in quanto i materiali CAC suscitano minori aspettative da parte degli utilizzatori per quanto riguarda lo stato fitosanitario e la qualità, visto che si applicano procedure e fasi di produzione più semplici. I fornitori dovrebbero tuttavia garantire l'identificazione dei materiali destinati ad essere utilizzati ai fini della moltiplicazione. Dovrebbe altresì essere garantito che si applichino norme in materia di qualità e stato fitosanitario adeguate alla coltivazione di materiali CAC e alle aspettative degli utilizzatori di tali materiali di moltiplicazione. In considerazione della natura degli organismi nocivi che colpiscono determinate specie di Citrus L., Fortunella Swingle e Poncirus Raf., sono necessarie norme specifiche relative all'ispezione visiva, al campionamento e all'analisi, al fine di garantire che i rispettivi materiali di moltiplicazione o le rispettive piante da frutto presentino una qualità e uno stato fitosanitario adeguati.
Al fine di consentire all'organismo ufficiale responsabile di condurre ispezioni ufficiali e di verificare se i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono conformi alle norme fitosanitarie e di qualità per la certificazione ufficiale stabilite dalla presente direttiva, il fornitore dovrebbe disporre di un piano inteso ad individuare e tenere sotto controllo i punti critici del processo di produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto per i generi e le specie pertinenti e dovrebbe conservare le registrazioni relative a tale controllo. Il piano e le registrazioni delle ispezioni in campo, del campionamento e analisi dovrebbero essere conservati fino a quando i pertinenti materiali di moltiplicazione o le pertinenti piante da frutto restano sotto il controllo del fornitore e per un periodo di almeno tre anni dalla rimozione o dalla commercializzazione di tali materiali di moltiplicazione o di tali piante da frutto.Detto periodo è necessario per consentire il rilevamento di organismi nocivi sulle piante legnose in cui i sintomi possono manifestarsi solo diversi anni dopo il verificarsi dell'infezione.
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un'ispezione ufficiale durante la produzione e la commercializzazione, onde verificarne la conformità ai requisiti e alle condizioni di cui alla presente direttiva. Al fine di garantire una procedura armonizzata per la conduzione di ispezioni ufficiali, dovrebbero essere stabilite norme per quanto riguarda l'ispezione visiva e, se del caso, il campionamento e l'analisi.
Per evitare turbative degli scambi dovrebbe essere consentito agli Stati membri di autorizzare, per un periodo transitorio, la commercializzazione nel proprio territorio di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da piante madri CAC già esistenti alla data di applicazione della presente direttiva, anche se tali materiali o tali piante da frutto non soddisfano le nuove condizioni.
Le direttive della Commissione 93/48/CEE3 e 93/64/CEE4 dovrebbero essere abrogate.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Definizioni e disposizioni generali
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «pianta madre» una pianta identificata destinata alla propagazione;
2) «candidata pianta madre di pre-base» una pianta madre che il fornitore intende far accettare come pianta madre di pre-base;
3) «pianta madre di pre-base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di pre-base;
4) «pianta madre di base» una pianta madre destinata alla produzione di materiali di base;
5) «pianta madre certificata» una pianta madre destinata alla produzione di materiali certificati;
6) «organismo nocivo» qualsiasi specie, ceppo o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali e inserito negli elenchi di cui agli allegati I, II e III;
7) «ispezione visiva» l'esame di piante o di parti di piante a occhio nudo, con lenti, stereoscopio o microscopio;
8) «analisi» l'esame diverso dall'ispezione visiva;
9) «pianta da frutto» una pianta propagata a partire da una pianta madre e coltivata per la produzione di frutta, al fine di consentire la verifica dell'identità varietale di tale pianta madre;
10) «categoria» i materiali di pre-base, i materiali di base, i materiali certificati o i materiali CAC;
11) «moltiplicazione» la riproduzione vegetativa di piante madri al fine di ottenere un numero sufficiente di piante madri della stessa categoria;
12) «rinnovo di una pianta madre» la sostituzione di una pianta madre con una pianta da essa riprodotta per via vegetativa;
13) «micropropagazione» la moltiplicazione di materiale vegetale al fine di produrre un elevato numero di piante, utilizzando la coltura in vitro di gemme differenziate o di meristemi vegetativi differenziati ottenuti da una pianta;
14) «praticamente priva di alterazioni» che le alterazioni che possono compromettere la qualità e l'utilità dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto sono presenti ad un livello pari o inferiore al livello che dovrebbe risultare dalle buone pratiche di coltivazione e di gestione e che tale livello è coerente con le buone pratiche di coltivazione e di gestione;
15) «praticamente esente da organismi nocivi» che la misura in cui gli organismi nocivi sono presenti sui materiali di moltiplicazione o sulle piante da frutto è sufficientemente ridotta da garantire qualità e utilità accettabili dei materiali di moltiplicazione;
16) «laboratorio» qualsiasi struttura utilizzata per l'analisi dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
17) «crioconservazione» la conservazione di materiale vegetale mediante raffreddamento a temperature criogeniche al fine di preservarne la vitalità.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano conformi, durante la produzione e la commercializzazione, agli articoli da 3 a 27 della presente direttiva, a seconda dei casi.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE, i fornitori rispettino i requisiti di cui agli articoli 28 e 29.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'allegato I della direttiva 2008/90/CE siano sottoposti ad ispezioni ufficiali in conformità all'articolo 30.
4. I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria non sono mescolati con i materiali di altre categorie.
Capo 2. Requisiti per i materiali di moltiplicazione e, se del caso, per le piante da frutto
Sezione 1. Requisiti per i materiali di pre-base
Art. 3 Requisiti per la certificazione dei materiali di pre-base
1. I materiali di moltiplicazione diversi dalle piante madri e dai portainnesti non appartenenti a una varietà sono certificati ufficialmente, su richiesta, come materiali di pre-base se è stato accertato che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono moltiplicati direttamente a partire da una pianta madre conformemente all'articolo 13 o all'articolo 14;
b) sono corrispondenti alla descrizione della loro varietà e la corrispondenza alla descrizione della varietà è verificata a norma dell'articolo 7;
c) sono conservati a norma dell'articolo 8;
d) sono conformi ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;
e) laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;
f) sono conformi all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 5 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.
3.
Qualora una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base non soddisfino più i requisiti di cui agli articoli da 7 a 12, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. La pianta madre o i materiali così rimossi possono essere utilizzati come materiali di base, materiali certificati o materiali CAC, purché soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale pianta madre o tali materiali, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi a detti requisiti.
Art. 4 Requisiti per la certificazione come materiali di pre-base di portainnesti non appartenenti a una varietà
1. Un portainnesto non appartenente a una varietà è certificato ufficialmente, su richiesta, come materiale di pre-base se è stato accertato che soddisfa i seguenti requisiti:
a) è moltiplicato direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa o sessuale; in caso di riproduzione sessuale gli alberi impollinatori (pollenisers) sono prodotti direttamente da una pianta madre mediante riproduzione vegetativa;
b) è corrispondente alla descrizione della sua specie;
c) è conservato a norma dell'articolo 8;
d) è conforme ai requisiti fitosanitari di cui all'articolo 10;
e) laddove la Commissione abbia concesso una deroga a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, per la coltivazione in campo di piante madri di pre-base e di materiali di pre-base in condizioni non a prova di insetto, il terreno è conforme all'articolo 11;
f) è conforme all'articolo 12 per quanto riguarda le alterazioni.
2. La pianta madre di cui al paragrafo 1, lettera a), è stata accettata in conformità all'articolo 6 o è stata ottenuta mediante moltiplicazione in conformità all'articolo 13 o mediante micropropagazione conformemente all'articolo 14.
3.
Qualora un portainnesto che è una pianta madre di pre-base o un materiale di pre-base non soddisfi più i requisiti di cui agli articoli da 8 a 12, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base. Il portainnesto così rimosso può essere utilizzato come materiale di base, materiale certificato o materiale CAC, purché soddisfi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva per le rispettive categorie.
Invece di rimuovere tale portainnesto, il fornitore può adottare misure adeguate al fine di garantire che esso sia nuovamente conforme a detti requisiti.
Art. 5 Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di pre-base
1.
L'organismo ufficiale responsabile accetta una pianta come pianta madre di pre-base se essa è conforme agli articoli da 7 a 12 e se la corrispondenza alla descrizione della sua varietà è stabilita conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.
Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 30.
2. L'organismo ufficiale responsabile stabilisce la corrispondenza della pianta madre di pre-base alla descrizione della sua varietà mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:
a) la descrizione ufficiale per le varietà iscritte in uno o più dei registri nazionali e per le varietà giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali;
b) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione in un qualsiasi Stato membro, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione5;
c) la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di registrazione di una privativa per ritrovati vegetali;
d) la descrizione ufficialmente riconosciuta, se la varietà oggetto di tale descrizione è iscritta in un registro nazionale.
3. Laddove si applichi il paragrafo 2, lettera b) o lettera c), la pianta madre di pre-base è accettata solo se è disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varietà, la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiali di base o di materiali certificati e non sono commercializzati come materiali di pre-base, materiali di base o materiali certificati.
4.
Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta da frutto, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata a partire dalla pianta madre di pre-base. Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di pre-base e dai materiali di pre-base.
Le piante da frutto sono sottoposte ad ispezioni visive nei periodi dell'anno più appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.
Art. 6 Requisiti per l'accettazione di un portainnesto non appartenente a una varietà
L'organismo ufficiale responsabile accetta come pianta madre di pre-base un portainnesto non appartenente a una varietà se esso è corrispondente alla descrizione della sua specie e se è conforme agli articoli da 8 a 12.
Tale accettazione avviene in base ad un'ispezione ufficiale nonché ai risultati dell'analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 30.
Art. 7 Verifica della corrispondenza alla descrizione della varietà
L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore verificano regolarmente la corrispondenza delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base alla descrizione della loro varietà, conformemente all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, secondo la varietà in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.
In aggiunta alla regolare verifica delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore sottopongono a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di pre-base che ne derivano.
Art. 8 Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di pre-base e dei materiali di pre-base
1.
I fornitori conservano le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di infezioni da vettori aerei e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione.
Le candidate piante madri di pre-base sono tenute a condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di pre-base nelle strutture di cui al primo comma fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformità all'articolo 9, paragrafi 1 e 2.
2. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono conservati in modo da garantire che essi siano individualmente identificati durante tutto il processo di produzione.
3. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale privo di terra o sterilizzato. Essi sono identificati mediante etichette che ne garantiscono la tracciabilità.
4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, a uno Stato membro può essere concessa l'autorizzazione a produrre in campo piante madri di pre-base e materiali di pre-base a condizioni non a prova di insetto per determinati generi o specie. Tali materiali sono identificati mediante etichette per garantirne la tracciabilità. Detta autorizzazione è concessa a condizione che lo Stato membro interessato provveda affinché siano adottate misure adeguate per prevenire l'infezione delle piante da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.
5. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere conservati mediante crioconservazione.
6. Le piante madri di pre-base possono essere utilizzate solo per un periodo calcolato in base alla stabilità della varietà o alle condizioni ambientali alle quali esse sono coltivate e ad altri fattori determinanti che incidono sulla stabilità della varietà.
Art. 9 Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di pre-base e per le piante madri di pre-base prodotte mediante rinnovo
1.
Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
Tale ispezione visiva è effettuata dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di tali organismi nocivi, l'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l'analisi della candidata pianta madre di pre-base in questione.
2.
Una candidata pianta madre di pre-base è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei campi e del campionamento e analisi la candidata pianta madre di pre-base risulta esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra si svolgono nel periodo dell'anno più appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonché della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. Il campionamento e l'analisi sono effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno in caso di dubbi per quanto riguarda la presenza di detti organismi nocivi.
3.
Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l'organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall'organismo ufficiale responsabile.
Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri di pre-base, è un saggio biologico sulle piante indicatrici. Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui lo Stato membro ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico sulle piante indicatrici.
4. In deroga al paragrafo 2, laddove una candidata pianta madre di pre-base sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'allegato II per quanto concerne il genere o la specie in questione, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale in questione è stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale è stato conservato in conformità all'articolo 8, paragrafi 1 e 3.
5.
I paragrafi 1 e 3 si applicano anche ad una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo.
Una pianta madre di pre-base prodotta mediante rinnovo è esente dai virus e dai viroidi elencati nell'allegato II per quanto riguarda il genere o la specie in questione.
All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti nonché del campionamento e analisi, tale pianta madre di pre-base risulta esente da detti virus e viroidi.
Tale ispezione visiva, il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Art. 10 Requisiti fitosanitari per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base
1.
All’atto dell’ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti una pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base risultano esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati negli allegati I e II, e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva è effettuata dall’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato II e in conformità ai requisiti di cui all’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell’allegato I, l’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore effettuano il campionamento e l’analisi della pianta madre di pre-base o dei materiali di pre-base in questione.
2.
Per quanto riguarda il campionamento e l’analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, l’organismo ufficiale responsabile applica i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.
L’organismo ufficiale responsabile e, se del caso, il fornitore presentano i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dall’organismo ufficiale responsabile.
3. In caso di risultato positivo a un’analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore rimuove la pianta madre di pre-base o i materiali di pre-base infestati dal sito che ospita le altre piante madri di pre-base e gli altri materiali di pre-base conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, o all’articolo 4, paragrafo 3, o adotta adeguate misure conformemente all’allegato IV.
4. Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato IV, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.
5. Il paragrafo 1 non si applica:
a) alle piante madri di pre-base e ai materiali di pre-base durante la crioconservazione;
b) ai materiali di pre-base, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, dagli organismi nocivi in questione conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie [Requirements for the establishment of pest free areas. ISPM n. 4 (1995), Roma, IPPC, FAO 2017].
Art. 11 Requisiti relativi al terreno per le piante madri di pre-base e per i materiali di pre-base
1.
Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi che sono elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. L'assenza di tali organismi nocivi è stabilita dal campionamento e dall'analisi.
Il campionamento di cui sopra è effettuato dall'organismo ufficiale responsabile e, se del caso, dal fornitore.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati prima che le piante madri di pre-base o i materiali di pre-base in questione siano piantati e sono ripetuti durante la crescita, qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al comma 1.
Il campionamento e l'analisi di cui sopra sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'allegato III, e purché tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di pre-base o per i materiali di pre-base in questione.
2.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora le piante che ospitano gli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza dei pertinenti organismi nocivi in tale terreno.
Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando l'organismo ufficiale responsabile conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno è esente dagli organismi nocivi elencati nell'allegato III, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.
3. Nel caso del campionamento e dell'analisi di cui al paragrafo 1 gli Stati membri applicano i protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli non esistono, gli Stati membri applicano i protocolli pertinenti stabiliti a livello nazionale. In tal caso gli Stati membri, su richiesta, mettono a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.