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Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale transfrontaliere si è notevolmente aggravata ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. I redditi non dichiarati e non tassati riducono considerevolmente i gettiti fiscali nazionali. È quindi indispensabile migliorare con urgenza l'efficienza e l'efficacia della riscossione delle imposte. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta uno strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni come futuro standard europeo e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale.

L'importanza dello scambio automatico di informazioni quale strumento per combattere la frode fiscale e l'evasione fiscale transfrontaliere è stata altresì riconosciuta a livello internazionale (G20 e G8). A seguito dei negoziati tra gli Stati Uniti d'America e vari altri paesi, inclusi tutti gli Stati membri, di accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni finalizzati ad applicare la normativa degli Stati Uniti «Foreign Account Tax Compliance Act» (comunemente denominata «FATCA»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) è stata incaricata dal G20 di elaborare, sulla base di tali accordi, un nuovo standard globale unico per lo scambio automatico di informazioni fiscali.

Il Consiglio europeo del 22 maggio 2013 ha chiesto l'estensione dello scambio automatico di informazioni a livello dell'Unione e a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. Il Consiglio europeo ha altresì accolto con favore gli sforzi compiuti in sede di G20, G8 e OCSE per elaborare uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali.

Nel febbraio 2014 l'OCSE ha divulgato i principali elementi di uno standard globale per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, vale a dire un modello di accordo tra autorità competenti e uno standard comune di comunicazione di informazioni, che sono stati successivamente approvati dai ministri delle finanze e dai governatori delle banche centrali del G20. Nel luglio 2014 il Consiglio dell'OCSE ha divulgato lo standard globale completo, inclusi i rimanenti elementi, vale a dire i commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni nonché le modalità informatiche di attuazione dello standard globale. L'intero pacchetto relativo allo standard globale è stato approvato nel settembre 2014 dai ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20.

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio2, prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri per talune categorie di reddito e di capitale, principalmente di natura non finanziaria, detenute dai contribuenti in Stati membri diversi dal loro Stato di residenza. Essa stabilisce inoltre un approccio graduale volto a rafforzare lo scambio automatico di informazioni estendendolo progressivamente a nuove categorie di reddito e di capitale ed eliminando la condizione che subordina lo scambio di informazioni alla loro disponibilità. Attualmente, date le maggiori opportunità di investire all'estero in un'ampia gamma di prodotti finanziari, gli strumenti di cooperazione amministrativa nel settore fiscale esistenti a livello di Unione e a livello internazionale a livello sono divenuti meno efficaci nella lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale transfrontaliere.

Come evidenziato dalla richiesta del Consiglio europeo, è opportuno anticipare l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri. Un'iniziativa dell'Unione garantirà un approccio coerente, uniforme ed esteso a tutta l'Unione allo scambio automatico di informazioni nel mercato interno che consentirebbe di ridurre i costi delle amministrazioni fiscali e degli operatori economici.

Il fatto che gli Stati membri abbiano concluso o stiano per concludere accordi con gli Stati Uniti d'America riguardo alla FATCA significa che essi prestano o presteranno una cooperazione più estesa ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE e che sono o saranno tenuti a prestare tale cooperazione più estesa anche ad altri Stati membri.

La conclusione, da parte degli Stati membri, di accordi paralleli e non coordinati ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2011/16/UE potrebbe comportare distorsioni che recherebbero pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno. L'ampliamento dello scambio automatico di informazioni sulla base di uno strumento legislativo a livello dell'Unione ovvierebbe alla necessità, per gli Stati membri, di invocare detto articolo al fine di concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia che potrebbero essere considerati appropriati in assenza di una legislazione pertinente dell'Unione.

Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per gli operatori economici, è altresì essenziale assicurare che l'ampliamento dell'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni all'interno dell'Unione sia in linea con gli sviluppi internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, è opportuno che gli Stati membri impongano alle proprie Istituzioni Finanziarie l'applicazione di norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) che siano pienamente coerenti con quelle riportate nello standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE. Occorre inoltre ampliare l'ambito di applicazione dell'articolo 8 della direttiva 2011/16/UE al fine di inserire le stesse informazioni contemplate dal modello di accordo tra autorità competenti e dallo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE. Si prevede che ciascuno Stato membro adotti, a livello domestico, un elenco unico di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi di cui avvalersi tanto in sede di attuazione della presente direttiva quanto per l'applicazione di altri accordi di attuazione dello standard globale.

Le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dalla presente direttiva sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività ad Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, determinate categorie di Istituzioni Finanziarie e di conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In generale non dovrebbero essere incluse soglie nella direttiva in quanto potrebbero essere facilmente eluse scindendo i conti tra diverse Istituzioni Finanziarie. Le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi) ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale. Pertanto il trattamento delle informazioni ai sensi della presente direttiva è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati ed essere in grado di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione potrebbero adempiere ai propri obblighi di informazione nei confronti delle Persone Oggetto di Comunicazione che sono persone fisiche seguendo le modalità di comunicazione, anche relative alla frequenza, previste dalle loro procedure interne ai sensi del diritto nazionale.

Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione, gli Stati membri di invio e gli Stati membri riceventi, in quanto responsabili del trattamento dei dati, dovrebbero conservare le informazioni trattate in conformità della presente direttiva per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli obiettivi della stessa. Considerate le divergenze tra le legislazioni degli Stati membri, il periodo massimo di conservazione delle informazioni dovrebbe essere fissato con riferimento alla normativa in materia di prescrizione prevista dal diritto tributario interno di ciascun responsabile del trattamento dei dati.

Nell'attuare la presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE quale fonte illustrativa o interpretativa e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo campo dovrebbe continuare a tenere in particolare considerazione i futuri sviluppi a livello di OCSE.

La condizione, prevista all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, secondo cui lo scambio automatico può essere subordinato alla disponibilità delle informazioni richieste non dovrebbe essere applicata ai nuovi elementi introdotti nella direttiva 2011/16/UE dalla presente direttiva.

È opportuno eliminare il riferimento a un importo minimo contenuto nell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2011/16/UE in quanto l'applicazione di tale importo minimo non sembra essere gestibile dal punto di vista pratico.

Il riesame della condizione di disponibilità da effettuare nel 2017 dovrebbe essere esteso a tutte le cinque categorie di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, in modo da poter analizzare l'interesse a uno scambio di informazioni da parte di tutti gli Stati membri sull'insieme di queste categorie.

La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compreso il diritto alla protezione dei dati personali.

Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A causa delle differenze strutturali esistenti, all'Austria dovrebbe essere consentito di scambiare informazioni automaticamente ai sensi della presente direttiva per la prima volta entro il 30 settembre 2018 anziché il 30 settembre 2017.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Art. 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

  1. 1) all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9.“scambio automatico” la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, le informazioni disponibili sono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, dell'articolo 8, paragrafo 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I.» ;

  2. 2) l'articolo 8 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L'autorità competente di uno Stato membro può altresì indicare all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro che non desidera ricevere informazioni su una o più delle categorie di reddito e di capitale di cui al paragrafo 1. Essa ne informa anche la Commissione. Si può reputare che uno Stato membro non desideri ricevere informazioni in conformità del paragrafo 1 se non comunica alla Commissione nessuna categoria sulla quale dispone di informazioni.» ;

    2. b) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alle proprie Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione di applicare le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) riportate negli allegati I e II e di assicurare l'efficace attuazione e il rispetto di dette norme conformemente alla sezione IX dell'allegato I. Ai sensi delle norme applicabili in materia di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale riportate negli allegati I e II, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro il termine stabilito al paragrafo 6, lettera b), all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le seguenti informazioni sui periodi d'imposta a decorrere dal 1o gennaio 2016 per quanto concerne un Conto Oggetto di Comunicazione: a) il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri di identificazione fiscale (NIF) e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e, nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle norme di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione; b) il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto); c) il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione; d) il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un Contratto di Assicurazione per il quale è Misurabile un Valore Maturato o di un Contratto di Rendita, il Valore Maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto; e) nel caso di un Conto di Custodia: i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi e l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e ii) gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle Attività Finanziarie pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il Titolare del Conto; f) nel caso di un Conto di Deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione; e g) nel caso di un conto non descritto alla lettera e) o alla lettera f), l'importo totale lordo pagato o accreditato al Titolare del Conto in relazione allo stesso nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al Titolare del Conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione. Ai fini dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo, salvo disposizioni diverse previste nel presente paragrafo o negli allegati, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un Conto Oggetto di Comunicazione sono determinati conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni. Il primo e il secondo comma del presente paragrafo prevalgono sul paragrafo 1, lettera c), o su qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE del Consiglio3, nella misura in cui lo scambio di informazioni di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettera c), o di qualsiasi altro strumento giuridico dell'Unione, inclusa la direttiva 2003/48/CE. ;

    3. c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Anteriormente al 1o luglio 2017 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie e le condizioni di cui al paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri, o gli elementi di cui al paragrafo 3 bis, o entrambi. Nell'esaminare una proposta presentata dalla Commissione, il Consiglio valuta l'ulteriore rafforzamento dell'efficienza e del funzionamento dello scambio automatico di informazioni e l'innalzamento del livello degli stessi, al fine di prevedere che: a) l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunichi all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni sui periodi d'imposta dal 1o gennaio 2017 riguardanti i residenti in tale altro Stato membro su tutte le categorie di reddito e di capitale elencate al paragrafo 1, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che comunica le informazioni; e b) l'elenco delle categorie e degli elementi di cui ai paragrafi 1 e 3 bis sia ampliato per includere altre categorie ed elementi, comprese le royalties.» ;

    4. d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue: a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili; b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 bis: una volta all'anno, entro i nove mesi successivi al termine dell'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.» ;

    5. e) è inserito il paragrafo seguente: «7 bis. Ai fini della sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, entro il 31 luglio 2015 ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione l'elenco delle entità e dei conti che devono essere trattati, rispettivamente, come Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e come Conti Esclusi. Ciascuno Stato membro comunica inoltre alla Commissione le eventuali modifiche intervenute al riguardo. La Commissione compila un elenco delle informazioni ricevute, che pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e aggiorna se necessario. Gli Stati membri assicurano che tali tipi di Istituzioni Finanziarie Non Tenute alla Comunicazione e di Conti Esclusi soddisfino tutti i requisiti elencati nella sezione VIII, parti B.1.c) e C.17.g), dell'allegato I, e in particolare che l'attribuzione a un'Istituzione Finanziaria dello status di Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione o l'attribuzione a un conto dello status di Conto Escluso non pregiudichi gli scopi della presente direttiva.» ;

  3. 3) all'articolo 20, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Lo scambio automatico di informazioni di cui all'articolo 8 è effettuato utilizzando un formato elettronico tipo inteso a facilitare tale scambio automatico e basato sul formato elettronico esistente a norma dell'articolo 9 della direttiva 2003/48/CE, da utilizzare per tutti i tipi di scambio automatico di informazioni, adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.» ;

  4. 4) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni fra Stati membri, nonché della sicurezza della rete CCN. Gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di tali informazioni mediante la rete CCN, nonché della sicurezza dei loro sistemi. Gli Stati membri provvedono affinché a ciascuna persona fisica che è Persona Oggetto di Comunicazione sia notificata una violazione della sicurezza relativa ai suoi dati qualora tale violazione rischi di pregiudicare i dati personali o di attentare alla vita privata dell'interessato. Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione della presente direttiva ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.» ;

  5. 5) l'articolo 25 è così modificato:

    1. a) l'attuale testo dell'articolo 25 diventa il paragrafo 1;

    2. b) sono inseriti i paragrafi seguenti: «2. Le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e le autorità competenti di ciascuno Stato membro sono considerate responsabili del trattamento dei dati ai fini della direttiva 95/46/CE. 3. Nonostante il paragrafo 1, ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione posta sotto la sua giurisdizione informi ciascuna persona fisica che è una Persona Oggetto di Comunicazione interessata del fatto che le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, che la riguardano saranno raccolte e trasferite conformemente alla presente direttiva e affinché l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione fornisca a tale persona fisica tutte le informazioni cui ha diritto ai sensi della sua legislazione nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE con tempestività sufficiente a consentire alla persona l'esercizio dei propri diritti alla protezione dei dati e, comunque, prima che l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione interessata comunichi le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'autorità competente del suo Stato membro di residenza. 4. Le informazioni trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento degli scopi della presente direttiva e comunque conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun responsabile del trattamento dei dati.» ;

  6. 6) sono aggiunti gli allegati I e II, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Nonostante l'articolo 1, punto 2), lettera b), e il paragrafo 1 del presente articolo, l'Austria applica le disposizioni della presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 2017 per quanto riguarda i periodi d'imposta a decorrere da tale data.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente P. C. Padoan