Direttiva 2014/112/UE del Consiglio del 19 dicembre 2014 che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
A norma dell'articolo 155, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i datori di lavoro e i lavoratori («parti sociali»), possono richiedere congiuntamente che gli accordi da essi conclusi a livello dell'Unione nell'ambito dei settori contemplati dall'articolo 153 TFUE siano attuati in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
Con lettera del 10 dicembre 2007, la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) hanno informato la Commissione della loro volontà di avviare negoziati in conformità dell'articolo 155, paragrafo 1, TFUE allo scopo di concludere un accordo a livello dell'Unione.
Il 15 febbraio 2012 l'EBU, l'ESO e l'ETF hanno concluso un accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne («accordo»).
L'accordo comprendeva una richiesta congiunta affinché l'accordo fosse attuato in base a una decisione del Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, TFUE.
Lo strumento appropriato per l'attuazione dell'accordo è una direttiva.
La Commissione ha informato della proposta il Parlamento europeo.
La Commissione ha elaborato la proposta di direttiva conformemente alla comunicazione del 20 maggio 1998 che adegua e promuove il dialogo sociale a livello comunitario e tenendo conto della rappresentatività delle parti firmatarie e della legalità di ciascun articolo dell'accordo.
Per contribuire a un quadro giuridico coerente in relazione all'organizzazione dell'orario di lavoro, l'attuazione della presente direttiva dovrebbe tenere conto della normativa dell'Unione in vigore e, dato il contenuto dell'accordo, in particolare della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1. Tal direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, incluso quello dei lavoratori del trasporto per vie navigabili interne.
Gli Stati membri dovrebbero poter affidare alle parti sociali, su loro richiesta congiunta, l'attuazione della presente direttiva, a condizione che essi prendano tutte le misure necessarie per garantire che gli obiettivi della presente direttiva possono essere raggiunti.
Ai fini dell'articolo 14 della direttiva 2003/88/CE, la presente direttiva e l'accordo ad essa accluso stabiliscono prescrizioni in materia di organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili del trasporto per vie navigabili interne più specifiche di quelle di tale direttiva.
La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve eventuali normative dell'Unione che siano più specifiche o concedano un livello maggiore di protezione ai lavoratori mobili del trasporto per vie navigabili interne.
La presente direttiva non dovrebbe essere utilizzata per giustificare un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori coperti dall'accordo.
La presente direttiva e l'accordo ad essa accluso fissano norme minime; gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero poter mantenere o adottare disposizioni più favorevoli.
La presente direttiva rispetta i diritti e i principi fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare dall'articolo 31.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, che intende tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in un settore prevalentemente transfrontaliero, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
L'attuazione dell'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 151 TFUE.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea2, l'inesistenza, in un determinato Stato membro, d'una particolare attività presa in considerazione da una direttiva non può esonerare questo Stato membro dall'obbligo che gli incombe di adottare provvedimenti legislativi o regolamentari che assicurino un'adeguata trasposizione dell'insieme delle disposizioni di tale direttiva. Sia il principio della certezza del diritto sia la necessità di assicurare la piena applicazione delle direttive, in diritto e non solamente in fatto, esigono che tutti gli Stati membri riproducano le prescrizioni della direttiva in questione in un quadro normativo chiaro, preciso e trasparente, che preveda disposizioni vincolanti. Un tale obbligo incombe agli Stati membri al fine di prevenire ogni modifica delle circostanze in essi esistenti in un determinato momento, e al fine di garantire che tutti i soggetti di diritto nella Comunità, ivi compresi quelli degli Stati membri in cui una determinata attività prevista da una direttiva non esiste, conoscano, in ogni circostanza, in modo chiaro e preciso i loro diritti ed obblighi. Secondo la giurisprudenza, la trasposizione di una direttiva non si impone solo laddove essa sia priva d'oggetto per ragioni geografiche. In tali casi gli Stati membri ne informano la Commissione.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi3, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La presente direttiva attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso il 15 febbraio 2012 tra la European Barge Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), che figura in allegato.
Art. 2
1. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli rispetto a quelle stabilite nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può servire per nessun motivo da giustificazione per un abbassamento del livello generale della protezione dei lavoratori nei settori da essa trattati. Ciò non osta al diritto degli Stati membri e delle parti sociali di stabilire, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a condizione che le prescrizioni minime previste da quest'ultima siano rispettate.
3. L'applicazione e l'interpretazione della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni, gli usi o le prassi dell'Unione o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei lavoratori interessati.
Art. 3
Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Art. 4
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 2016. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 5
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi