Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida1, in particolare l'articolo 8,
I codici e sottocodici di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE dovrebbero essere aggiornati alla luce del progresso tecnico e scientifico, soprattutto in materia di adattamenti del veicolo e di supporto tecnico per i conducenti disabili.
Per tener conto dei nuovi sviluppi tecnologici, i codici e i sottocodici dovrebbero essere orientati alle funzioni. Per motivi di semplificazione amministrativa alcuni codici dovrebbero inoltre essere soppressi, fusi con altri codici o abbreviati.
Allo scopo di ridurre l'onere per i conducenti disabili, dovrebbe essere consentito loro, ove possibile, di guidare un veicolo senza adattamento tecnico. Dal momento che la moderna tecnologia automobilistica consente ai conducenti dotati di una forza limitata di utilizzare alcuni veicoli normali, ad esempio per sterzare o frenare, e al fine di migliorare la flessibilità per i conducenti, garantendo nel contempo il funzionamento sicuro del veicolo, è opportuno introdurre codici che consentano la guida di veicoli compatibili con il livello massimo di forza che il conducente è in grado di produrre.
Alcuni codici che sono attualmente limitati a patologie mediche possono essere pertinenti anche per altri fini di sicurezza stradale, limitando le situazioni di rischio elevato, ad esempio nel caso dei conducenti inesperti o anziani. Pertanto dovrebbe essere creata anche una sezione per tali codici relativi alle limitazioni d'uso.
Per migliorare la sicurezza stradale, diversi Stati membri dispongono o hanno in previsione di adottare programmi che impongono ai conducenti di guidare esclusivamente veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock. Per agevolare la diffusione e l'accettazione dei dispositivi di tipo alcolock, e tenendo conto delle raccomandazioni dello studio sulla prevenzione della guida in stato di ebbrezza mediante l'uso di dispositivi di tipo alcolock2, dovrebbe essere introdotto a tal fine un codice armonizzato.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi3, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/126/CE.
Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per le patenti di guida,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L'allegato I della direttiva 2006/126/CE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2017. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri;
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2015 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker