Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato delle regioni1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale. L'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e l'articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») stabiliscono che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
I principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali dovrebbero rispettarne i diritti e le libertà fondamentali, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, a prescindere dalla loro nazionalità o dalla loro residenza. La presente direttiva è intesa a contribuire alla realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
La rapidità dell'evoluzione tecnologica e la globalizzazione comportano nuove sfide per la protezione dei dati personali. La portata della raccolta e della condivisione di dati personali è aumentata in modo significativo. La tecnologia, come mai in precedenza, consente il trattamento di dati personali, come mai in precedenza, nello svolgimento di attività quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali.
La libera circolazione dei dati personali tra le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, inclusi la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, all'interno dell'Unione e il trasferimento di tali dati personali verso paesi terzi e organizzazioni internazionali, dovrebbe essere agevolata garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dei dati personali. Ciò richiede la costruzione di un quadro giuridico solido e più coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione.
La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 si applica a qualsiasi trattamento di dati personali negli Stati membri sia nel settore pubblico che in quello privato. Non si applica invece ai trattamenti di dati personali effettuati per l'esercizio di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario quali le attività nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio4 si applica ai settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. L'ambito di applicazione di tale decisione quadro si limita al trattamento dei dati personali trasmessi o resi disponibili tra Stati membri.
Assicurare un livello uniforme ed elevato di protezione dei dati personali delle persone fisiche e facilitare lo scambio di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri è essenziale al fine di garantire un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia. Per questo sarebbe auspicabile un livello di tutela equivalente in tutti gli Stati membri dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Un'efficace protezione dei dati personali in tutta l'Unione presuppone il rafforzamento dei diritti degli interessati e degli obblighi di tutti coloro che trattano dati personali, nonché poteri equivalenti per controllare e garantire il rispetto delle norme di protezione dei dati personali negli Stati membri.
L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il mandato di stabilire le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Su tale base, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio5 stabilisce norme generali per la protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali e per la libera circolazione dei dati personali nell'Unione.
Nella dichiarazione n. 21, relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di dati personali nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 TFUE.
È pertanto opportuno per i settori in questione che una direttiva stabilisca le norme specifiche relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, nel rispetto della natura specifica di tali attività. Tali autorità competenti possono includere non solo autorità pubbliche quali le autorità giudiziarie, la polizia o altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, ma anche qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici ai fini della presente direttiva. Qualora tale organismo o entità trattino dati personali per finalità diverse da quelle della presente direttiva, si applica il regolamento (UE) 2016/679. Il regolamento (UE) 2016/679 si applica pertanto nei casi in cui un organismo o un'entità raccolgano dati personali per finalità diverse e procedano a un loro ulteriore trattamento per adempiere un obbligo legale cui sono soggetti. Ad esempio, a fini di indagine, accertamento o perseguimento di reati, gli istituti finanziari conservano determinati dati personali da essi trattati, e li trasmettono solo alle autorità nazionali competenti in casi specifici e conformemente al diritto dello Stato membro. Un organismo o un'entità che trattano dati personali per conto di tali autorità entro l'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere vincolati da un contratto o altro atto giuridico e dalle disposizioni applicabili ai responsabili del trattamento a norma della presente direttiva; l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 rimane invece impregiudicata per le attività di trattamento svolte dal responsabile del trattamento di dati personali al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Le attività svolte dalla polizia o da altre autorità preposte all'applicazione della legge vertono principalmente sulla prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, comprese le attività di polizia condotte senza previa conoscenza della rilevanza penale di un fatto. Tali attività possono comprendere anche l'esercizio di poteri mediante l'adozione di misure coercitive quali le attività di polizia in occasione di manifestazioni, grandi eventi sportivi e sommosse. Esse comprendono anche il mantenimento dell'ordine pubblico quale compito conferito alla polizia o ad altre autorità incaricate dell'applicazione della legge ove necessario per la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica e agli interessi fondamentali della società tutelati dalla legge che possono dar luogo a reati. Gli Stati membri possono conferire alle autorità competenti altri compiti che non siano necessariamente svolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, cosicché il trattamento di dati personali per tali altre finalità, nella misura in cui ricada nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/679.
Un reato ai sensi della presente direttiva dovrebbe costituire un concetto autonomo del diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte di giustizia»).
Poiché la presente direttiva non dovrebbe applicarsi al trattamento di dati personali nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, le attività concernenti la sicurezza nazionale, le attività delle agenzie o unità che si occupano di questioni connesse alla sicurezza nazionale e il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nell'esercizio di attività rientranti nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) non dovrebbero essere considerate attività rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Per garantire un medesimo livello di protezione alle persone fisiche attraverso diritti azionabili in tutta l'Unione e prevenire disparità che possono ostacolare la libera circolazione dei dati personali tra le autorità competenti, è opportuno che la presente direttiva stabilisca norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri non dovrebbe portare a una riduzione della protezione dei dati personali da esse assicurata, ma dovrebbe, al contrario, cercare di garantire un elevato livello di protezione all'interno dell'Unione. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere garanzie più elevate di quelle stabilite nella presente direttiva per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti.
La presente direttiva non pregiudica il principio del pubblico accesso ai documenti ufficiali. A norma del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere divulgati da tale autorità o organismo conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati personali.
È opportuno che la protezione prevista dalla presente direttiva si applichi alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali.
Al fine di evitare che si corrano gravi rischi di elusione, la protezione delle persone fisiche dovrebbe essere neutrale sotto il profilo tecnologico e non dovrebbe dipendere dalle tecniche impiegate. La protezione delle persone fisiche dovrebbe applicarsi sia al trattamento automatizzato che al trattamento manuale dei dati personali, se i dati personali sono contenuti o destinati a essere contenuti in un archivio. Non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva i fascicoli o le serie di fascicoli non strutturati secondo criteri specifici, così come le rispettive copertine.
Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6 si applica al trattamento di dati personali effettuato da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale trattamento di dati personali dovrebbero essere adeguati ai principi e alle norme stabiliti nel regolamento (UE) 2016/679.
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di specificare le operazioni e le procedure di trattamento nelle norme nazionali di procedura penale relativamente al trattamento dei dati personali effettuato da autorità giurisdizionali e da altre autorità giudiziarie, in particolare per quanto riguarda dati personali contenuti in una decisione giudiziaria o in documentazione relativa a procedimenti penali.
È auspicabile applicare i principi di protezione dei dati a tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Per stabilire l'identificabilità di una persona fisica, è opportuno considerare tutti i mezzi, come l'individuazione, di cui il titolare del trattamento o un terzo può ragionevolmente avvalersi per identificare detta persona direttamente o indirettamente. Per accertare la ragionevole probabilità di utilizzo dei mezzi per identificare la persona fisica, si dovrebbe prendere in considerazione l'insieme dei fattori obiettivi, tra cui i costi e il tempo necessario per l'identificazione, tenendo conto sia delle tecnologie disponibili al momento del trattamento, sia degli sviluppi tecnologici. I principi di protezione dei dati non dovrebbero pertanto applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da non consentire più l'identificazione dell'interessato.
Le autorità pubbliche a cui i dati personali sono comunicati conformemente a un obbligo legale ai fini dell'esercizio della loro missione istituzionale, quali autorità fiscali e doganali, unità di indagine finanziaria, autorità amministrative indipendenti o autorità dei mercati finanziari, responsabili della regolamentazione e della vigilanza dei mercati dei valori mobiliari, non dovrebbero essere considerate destinatari qualora ricevano dati personali che sono necessari per svolgere una specifica indagine nell'interesse generale, conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro. Le richieste di comunicazione inviate dalle autorità pubbliche dovrebbero sempre essere scritte, motivate e occasionali e non dovrebbero riguardare un intero archivio o condurre all'interconnessione di archivi. Il trattamento di tali dati personali da parte delle autorità pubbliche dovrebbe essere conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento.
È opportuno che per dati genetici si intendano i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche, ereditarie o acquisite, di una persona fisica che forniscono informazioni uniche sulla fisiologia o sulla salute della persona fisica considerata, ottenuti dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione, in particolare dall'analisi dei cromosomi, dell'acido desossiribonucleico (DNA) o dell'acido ribonucleico (RNA), ovvero dall'analisi di un altro elemento che consenta di ottenere informazioni equivalenti. Tenuto conto della complessità e del carattere sensibile delle informazioni di natura genetica, il rischio di utilizzo improprio e di riutilizzo per varie finalità non autorizzate da parte del titolare del trattamento è elevato. In linea di principio dovrebbe essere vietata qualunque discriminazione basata su caratteristiche genetiche.
Nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono le informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.
Tutti gli Stati membri sono affiliati all'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol). Per svolgere la propria missione, Interpol riceve, conserva e diffonde dati personali nell'intento di aiutare le autorità competenti a prevenire e combattere la criminalità internazionale. È pertanto opportuno rafforzare la cooperazione tra l'Unione e Interpol promuovendo un efficace scambio di dati personali assicurando nel contempo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali attinenti al trattamento automatizzato dei dati personali. Qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a Interpol e a paesi che hanno distaccato membri presso Interpol, dovrebbe trovare applicazione la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative ai trasferimenti internazionali. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme specifiche definite nella posizione comune 2005/69/GAI del Consiglio8 e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio9.
Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere lecito, corretto e trasparente nei confronti della persona fisica interessata e perseguire unicamente fini specifici previsti dalla legge. Ciò non impedisce di per sé alle autorità incaricate dell'applicazione della legge di svolgere attività quali operazioni di infiltrazione o videosorveglianza. Tali attività possono essere svolte a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, purché siano previste dalla legge e costituiscano una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei legittimi interessi della persona fisica interessata. Il principio di trattamento corretto proprio della protezione dei dati è una nozione distinta dal diritto a un giudice imparziale sancito nell'articolo 47 della Carta e nell'articolo 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). È opportuno che le persone fisiche siano sensibilizzate rispetto ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento dei loro dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti in relazione al trattamento. In particolare, le finalità specifiche del trattamento dei dati personali dovrebbero essere esplicite e legittime e precisate al momento della raccolta. I dati personali dovrebbero essere adeguati e pertinenti alle finalità del trattamento. Dovrebbe, in particolare, essere garantito che la raccolta dei dati personali non sia eccessiva e che i dati siano conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi. Onde garantire che i dati non siano conservati più a lungo del necessario, il titolare del trattamento dovrebbe stabilire un termine per la cancellazione o per la verifica periodica. Gli Stati membri dovrebbero stabilire garanzie adeguate per i dati personali conservati per periodi più lunghi per finalità di archiviazione nel pubblico interesse o per finalità scientifiche, storiche o statistiche.
Nell'interesse della prevenzione, dell'indagine e del perseguimento di reati, è necessario che le autorità competenti trattino i dati personali raccolti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di specifici reati al di là di tale contesto per sviluppare conoscenze delle attività criminali e mettere in collegamento i diversi reati accertati.
Per mantenere la sicurezza relativamente al trattamento e prevenire trattamenti che violano la presente direttiva, i dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche impedendo l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento, e da tenere conto dello stato dell'arte e della tecnologia disponibili, dei costi di attuazione rispetto ai rischi che presentano i trattamenti e alla natura dei dati personali da proteggere.
I dati personali dovrebbero essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva e non dovrebbero essere trattati per finalità incompatibili con le finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Se i dati personali sono trattati dallo stesso o da un altro titolare del trattamento per una finalità rientrante nell'ambito di applicazione della presente direttiva diversa da quella per la quale sono stati raccolti, tale trattamento dovrebbe essere consentito purché sia autorizzato conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili e sia necessario e proporzionato a tale altra finalità.
Il principio dell'esattezza dei dati dovrebbe essere applicato tenendo conto della natura e della finalità del trattamento in questione. In particolare nei procedimenti giudiziari, le dichiarazioni contenenti dati personali sono basate sulla percezione soggettiva delle persone e non sempre sono verificabili. Il requisito dell'esattezza non dovrebbe pertanto riferirsi all'esattezza di una dichiarazione ma al semplice fatto che è stata rilasciata.
È inerente al trattamento dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia che siano trattati dati personali relativi a diverse categorie di interessati. Pertanto dovrebbe essere operata, se del caso e per quanto possibile, una chiara distinzione tra i dati personali relativi a diverse categorie di interessati, quali: indiziati, condannati, persone offese e altri soggetti, quali testimoni, persone informate dei fatti, persone in contatto o collegate a indiziati o condannati. Ciò non dovrebbe impedire l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza garantito dalla Carta e dalla CEDU, come interpretato nella giurisprudenza rispettivamente della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Le autorità competenti dovrebbero provvedere affinché i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. Al fine di garantire la protezione delle persone fisiche, l'esattezza, la completezza dei dati personali o la misura in cui essi sono aggiornati e l'affidabilità dei dati personali trasmessi o resi disponibili, le autorità competenti dovrebbero, nella misura del possibile, aggiungere le informazioni necessarie in tutte le trasmissioni di dati personali.
Qualora la presente direttiva faccia riferimento al diritto dello Stato membro, a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale diritto dello Stato membro, base giuridica o misura legislativa dovrebbero essere chiari e precisi, e la loro applicazione prevedibile, per coloro che vi sono sottoposti, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento dei dati personali nell'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe specificare quanto meno gli obiettivi, i dati personali da trattare, le finalità del trattamento e le procedure per preservare l'integrità e la riservatezza dei dati personali come pure le procedure per la loro distruzione, fornendo in tal modo sufficienti garanzie contro il rischio di abuso e arbitrarietà.
Il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, dovrebbe riguardare qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute nei confronti di dati personali o insiemi di dati personali per tali finalità, con l'ausilio di strumenti automatizzati o in altro modo, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione del trattamento, la cancellazione o la distruzione. In particolare, le norme della presente direttiva dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali ai fini della presente direttiva a un destinatario a essa non soggetto. Per tale destinatario si dovrebbe intendere la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o qualsiasi altro organismo a cui i dati personali sono comunicati in modo lecito dall'autorità competente. Se i dati personali sono stati inizialmente raccolti da un'autorità competente per una delle finalità della presente direttiva, il regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe applicarsi al trattamento di tali dati per finalità diverse da quelle della presente direttiva, qualora detto trattamento sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. In particolare, le norme del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero applicarsi alla trasmissione di dati personali per finalità che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Al trattamento di dati personali da parte di un destinatario che non è un'autorità competente o che non esercita tale funzione ai sensi della presente direttiva e a cui i dati personali sono comunicati in modo lecito da un'autorità competente, dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679. Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter precisare ulteriormente l'applicazione delle norme del regolamento (UE) 2016/679, fatte salve le condizioni in esso stabilite.
Per essere lecito, il trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe essere necessario per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico da un'autorità competente in base al diritto dell'Unione o dello Stato membro a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Tali attività dovrebbero comprendere la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato. L'adempimento dei compiti di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, affidato istituzionalmente per legge alle autorità competenti, consente a queste ultime di richiedere od ordinare alle persone fisiche di dare seguito alle richieste formulate. In tal caso il consenso dell'interessato, quale definito nel regolamento (UE) 2016/679, non dovrebbe costituire la base giuridica per il trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti. Qualora sia tenuto ad adempiere un obbligo legale, l'interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera, pertanto la sua reazione non potrebbe essere considerata una manifestazione di volontà libera. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere per legge che l'interessato possa acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai fini della presente direttiva, ad esempio per test del DNA nell'ambito di indagini penali o per il monitoraggio della sua ubicazione mediante dispositivo elettronico per l'esecuzione di sanzioni penali.
Gli Stati membri dovrebbero disporre che, nei casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro applicabile all'autorità competente che trasmette i dati preveda condizioni specifiche applicabili in circostanze specifiche al trattamento di dati personali, quali l'uso di codici di gestione, l'autorità competente che trasmette i dati informi il destinatario di tali dati personali di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle. Tali condizioni potrebbero ad esempio comprendere un divieto di trasmettere ulteriormente i dati personali ad altri, o di usarli per finalità diverse da quelle per le quali sono stati trasmessi al destinatario, o di informare l'interessato nei casi in cui vi sia una limitazione del diritto di informazione senza previa approvazione dell'autorità competente che trasmette i dati. Tali obblighi dovrebbero applicarsi anche ai trasferimenti da parte dell'autorità competente che trasmette i dati a destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità competente che trasmette i dati non applichi a destinatari di altri Stati membri o agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, TFUE condizioni diverse da quelle applicabili a trasmissioni di dati analoghe all'interno dello Stato membro di detta autorità competente.
Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale» nella presente direttiva non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare l'esistenza di razze umane distinte. Detti dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno che il trattamento non sia soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato stabilite per legge e non sia autorizzato in casi consentiti dalla legge; se non già autorizzato per legge, salvo che non sia necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona; o riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato. Garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato potrebbero comprendere la possibilità di raccogliere tali dati unicamente in connessione con altri dati relativi alla persona fisica interessata, la possibilità di provvedere adeguatamente alla sicurezza dei dati raccolti, norme più severe riguardo all'accesso ai dati da parte del personale dell'autorità competente e il divieto di trasmissione di tali dati. Il trattamento di tali dati dovrebbe inoltre essere autorizzato per legge qualora l'interessato abbia esplicitamente dato il proprio consenso al trattamento che sia particolarmente invasivo per questi. Il consenso dell'interessato non dovrebbe tuttavia costituire di per sé la base giuridica per il trattamento di tali dati personali sensibili da parte delle autorità competenti.
L'interessato dovrebbe avere il diritto di non essere oggetto di una decisione che valuta aspetti personali che lo concernono basata esclusivamente su un trattamento automatizzato e che produca effetti giuridici negativi nei suoi confronti o incida significativamente sulla sua persona. In ogni caso, tale trattamento dovrebbe essere subordinato a garanzie adeguate, compresi il rilascio di specifiche informazioni all'interessato e il diritto di ottenere l'intervento umano, in particolare di esprimere la propria opinione, di ottenere una spiegazione della decisione raggiunta dopo tale valutazione e di impugnare la decisione. La profilazione che porti alla discriminazione di persone fisiche sulla base di dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il profilo dei diritti e delle libertà fondamentali dovrebbe essere vietata alle condizioni stabilite negli articoli 21 e 52 della Carta.
Affinché l'interessato possa esercitare i propri diritti, qualsiasi informazione a questi destinata dovrebbe essere di facile accesso, anche sul sito web del titolare del trattamento, e di facile comprensione, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro. Tali informazioni dovrebbero essere adattate alle esigenze delle persone vulnerabili, come i minori.
È opportuno predisporre modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei propri diritti conformemente alle disposizioni adottate a norma della presente direttiva, compresi i meccanismi per richiedere e, se possibile, ottenere, gratuitamente, in particolare, l'accesso ai propri dati personali, la loro rettifica o cancellazione e la limitazione del trattamento. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo, a meno che applichi limitazioni ai diritti dell'interessato conformemente alla presente direttiva. Inoltre, nel caso in cui le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, come nel caso in cui l'interessato richieda informazioni in modo irragionevole e ripetitivo oppure qualora l'interessato abusi del suo diritto di ricevere informazioni, ad esempio fornendo informazioni false o ingannevoli al momento della presentazione della richiesta, il titolare del trattamento dovrebbe poter addebitare un contributo spese ragionevole o rifiutare di soddisfare la richiesta.
Qualora il titolare del trattamento richieda ulteriori informazioni necessarie per confermare l'identità dell'interessato, tali informazioni dovrebbero essere trattate solo per tale specifica finalità e non dovrebbero essere conservate più a lungo di quanto necessario per tale finalità.
Dovrebbero essere messe a disposizione dell'interessato almeno le seguenti informazioni: l'identità del titolare del trattamento, l'esistenza del trattamento, le finalità del trattamento, il diritto di proporre reclamo e l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento. Ciò potrebbe avvenire sul sito web dell'autorità competente. Inoltre, in casi specifici e per consentire l'esercizio dei suoi diritti, l'interessato dovrebbe essere informato della base giuridica del trattamento e del periodo di conservazione dei dati, nella misura in cui tali ulteriori informazioni siano necessarie, tenuto conto delle specifiche circostanze in cui i dati vengono trattati, per garantire un trattamento corretto nei confronti dell'interessato.
Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di esercitare tale diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. È pertanto opportuno che ogni interessato abbia il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in relazione alla finalità del trattamento, al periodo per il quale i dati sono trattati e ai destinatari dei dati, anche quelli nei paesi terzi. Qualora tali comunicazioni comprendano informazioni sull'origine dei dati personali, le informazioni non dovrebbero rivelare l'identità delle persone fisiche, in particolare fonti riservate. Affinché tale diritto sia rispettato, è sufficiente che l'interessato sia in possesso di una sintesi completa di tali dati in forma intelligibile, cioè in una forma che gli consenta di venire a conoscenza di tali dati e di verificare che siano esatti e trattati conformemente alla presente direttiva, in modo tale che possa esercitare i diritti conferitigli dalla presente direttiva. Detta sintesi potrebbe essere fornita in forma di copia dei dati personali oggetto del trattamento.
Gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure legislative intese a ritardare, limitare o escludere la comunicazione di informazioni all'interessato o a limitare, in tutto o in parte, l'accesso di questi ai suoi dati personali nella misura e per la durata in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, per non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, per non compromettere la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o per tutelare i diritti e le libertà altrui. È opportuno che il titolare del trattamento valuti, mediante un esame concreto e individuale di ciascun caso, se si debba applicare una limitazione parziale o totale del diritto di accesso.
In linea di massima, qualsiasi rifiuto o limitazione di accesso dovrebbero essere comunicati per iscritto all'interessato e indicare i motivi di fatto o di diritto sui quali si basa la decisione.
Qualsiasi limitazione dei diritti dell'interessato deve essere conforme alla Carta e alla CEDU, come interpretate nella giurisprudenza rispettivamente della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e rispettare in particolare la sostanza di tali diritti e libertà.
Una persona fisica dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica di dati personali inesatti che la riguardano, in particolare se relativi a fatti, e il diritto alla cancellazione quando il trattamento di tali dati viola la presente direttiva. Il diritto di rettifica, tuttavia, non dovrebbe avere effetti, ad esempio, sul contenuto di una prova testimoniale. Una persona fisica dovrebbe inoltre avere il diritto di ottenere la limitazione del trattamento qualora contesti l'esattezza dei dati personali e l'esattezza o l'inesattezza di tali dati non possa essere accertata o qualora i dati personali debbano essere conservati a fini probatori. In particolare, invece della cancellazione dei dati personali, ne dovrebbe essere limitato il trattamento se in un caso specifico vi sono motivi ragionevoli di ritenere che la cancellazione possa compromettere gli interessi legittimi dell'interessato. In tal caso, i dati limitati dovrebbero essere trattati solo per la finalità che ne ha impedito la cancellazione. Le modalità per limitare il trattamento dei dati personali potrebbero consistere, tra l'altro, nel trasferire i dati selezionati verso un altro sistema di trattamento, ad esempio a fini di archiviazione, o nel rendere i dati selezionati inaccessibili. Negli archivi automatizzati la limitazione del trattamento dovrebbe essere assicurata, in linea di massima, mediante dispositivi tecnici. Il sistema dovrebbe indicare che il trattamento dei dati personali è stato limitato in modo da renderne evidente la limitazione. Tali rettifiche o cancellazioni di dati personali o limitazioni del trattamento dovrebbero essere comunicate ai destinatari a cui tali dati sono stati comunicati e alle autorità competenti da cui i dati inesatti provengono. I titolari del trattamento dovrebbero inoltre astenersi dal diffondere ulteriormente tali dati.
Nel caso in cui il titolare del trattamento neghi all'interessato il suo diritto di informazione, accesso, rettifica o cancellazione di dati personali o limitazione di trattamento, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che l'autorità nazionale di controllo verifichi la liceità del trattamento. È opportuno che l'interessato sia informato di tale diritto. Qualora l'autorità di controllo intervenga per conto dell'interessato, essa dovrebbe quanto meno informarlo di aver eseguito tutti i riesami o le verifiche necessari. È inoltre opportuno che l'autorità di controllo informi l'interessato del diritto di proporre ricorso giurisdizionale.
Se i dati personali sono trattati nel corso di un'indagine penale e di un procedimento giudiziario penale, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che i diritti di informazione, accesso, rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento siano esercitati conformemente alle norme nazionali sui procedimenti giudiziari.
È opportuno stabilire la responsabilità generale del titolare del trattamento per qualsiasi trattamento di dati personali che quest'ultimo abbia effettuato direttamente o che altri abbiano effettuato per suo conto. In particolare, il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a mettere in atto misure adeguate ed efficaci e dovrebbe essere in grado di dimostrare che le attività di trattamento sono conformi alla presente direttiva. Tali misure dovrebbero tener conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Le misure adottate dal titolare del trattamento dovrebbero comprendere la definizione e la messa in atto di garanzie specifiche con riguardo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche vulnerabili, come i minori.
I rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati protetti da segreto professionale, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o dell'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale; se sono trattati i dati genetici o biometrici per identificare in modo univoco una persona o se sono trattati i dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale e all'orientamento sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi e la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; o se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati.
La probabilità e la gravità del rischio dovrebbero essere determinate con riferimento alla natura, all'ambito di applicazione, al contesto e alle finalità del trattamento. Il rischio dovrebbe essere considerato in base a una valutazione oggettiva mediante cui si stabilisce se il trattamento di dati comporta un rischio elevato. Un rischio elevato è un particolare rischio di pregiudizio dei diritti e delle libertà degli interessati.
La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva. L'attuazione di tali misure non dovrebbe dipendere unicamente da considerazioni economiche. Al fine di poter dimostrare la conformità con la presente direttiva, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che aderiscano in particolare ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita. Se il titolare del trattamento ha effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi della presente direttiva, è opportuno prenderne in considerazione i risultati in fase di sviluppo delle misure e delle procedure suddette. Le misure potrebbero consistere, tra l'altro, nell'utilizzo della pseudonimizzazione il più presto possibile. L'utilizzo della pseudonimizzazione ai fini della presente direttiva può essere strumentale per agevolare, in particolare, la libera circolazione dei dati personali all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
La tutela dei diritti e delle libertà degli interessati così come la responsabilità generale dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, anche in relazione al monitoraggio e alle misure delle autorità di controllo, esigono una chiara attribuzione delle responsabilità di cui alla presente direttiva, compresi i casi in cui un titolare del trattamento stabilisca le finalità e i mezzi del trattamento congiuntamente con altri titolari del trattamento o quando l'operazione viene eseguita per conto del titolare del trattamento.
L'esecuzione dei trattamenti da parte di un responsabile dl trattamento dovrebbe essere disciplinata da un atto giuridico, comprensivo di un contratto che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che in particolare preveda che il responsabile del trattamento debba agire soltanto su istruzione del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dovrebbe tenere conto dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati per impostazione predefinita.
Per dimostrare che si conforma alla presente direttiva, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Bisognerebbe obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere detti registri a sua disposizione, previa richiesta, affinché possano servire per monitorare detti trattamenti. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento che tratta dati personali in sistemi di trattamento non automatizzati dovrebbe aver posto in essere metodi efficaci per dimostrare la liceità del trattamento, rendere possibile l'autocontrollo e assicurare l'integrità e la sicurezza dei dati, quali registrazioni o altre forme di documentazione.
È opportuno registrare almeno le operazioni nei sistemi di trattamento automatizzato, quali raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, inclusi trasferimenti, interconnessione e cancellazione. L'identificazione della persona fisica che ha consultato o comunicato i dati personali dovrebbe essere registrata e da tale identificazione dovrebbe essere possibile stabilire il motivo delle operazioni di trattamento. Le registrazioni dovrebbero essere usate ai soli fini della verifica della liceità del trattamento dei dati, dell'autocontrollo, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati e nell'ambito di procedimenti penali. L'autocontrollo dovrebbe altresì comprendere anche procedimenti disciplinari interni delle autorità competenti.
Nei casi in cui le operazioni di trattamento possano comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati in considerazione della loro natura, ambito di applicazione e finalità, è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, che verta in particolare sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per assicurare la protezione dei dati personali e per comprovare la conformità con la presente direttiva. Le valutazioni d'impatto dovrebbero riguardare i sistemi e processi delle operazioni di trattamento pertinenti, non singoli casi.
Al fine di garantire un'efficace tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe consultare l'autorità di controllo, in determinati casi, prima del trattamento.
Per mantenere la sicurezza e prevenire trattamenti che violino la presente direttiva, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe valutare i rischi inerenti al trattamento e dovrebbe attuare misure per limitare tali rischi, quali la cifratura. Tali misure dovrebbero assicurare un adeguato livello di sicurezza, inclusa la riservatezza, e tener conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione rispetto al rischio che presentano i trattamenti e della natura dei dati personali da proteggere. Nella valutazione dei rischi per la sicurezza dei dati è opportuno tenere in considerazione i rischi presentati dal trattamento dei dati, come la distruzione, la perdita, la modifica accidentali o illecite o la divulgazione o l'accesso non autorizzati a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, che potrebbero cagionare in particolare un danno fisico, materiale o immateriale. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovrebbero provvedere affinché il trattamento dei dati personali non sia eseguito da persone non autorizzate.
Una violazione dei dati personali può, se non affrontata in modo adeguato e tempestivo, provocare danni fisici, materiali o immateriali alle persone fisiche, ad esempio perdita del controllo dei dati personali che li riguardano o limitazione dei loro diritti, discriminazione, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, decifratura non autorizzata della pseudonimizzazione, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo alla persona fisica interessata. Pertanto, non appena viene a conoscenza di un'avvenuta violazione dei dati personali, il titolare del trattamento dovrebbe notificare la violazione dei dati personali all'autorità di controllo competente, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che il titolare del trattamento non sia in grado di dimostrare che, conformemente al principio di responsabilizzazione, è improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Oltre il termine di 72 ore, tale notifica dovrebbe essere corredata delle ragioni del ritardo e le informazioni potrebbero essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Le persone fisiche dovrebbero essere informate senza ingiustificato ritardo in caso di violazione dei dati personali suscettibile di presentare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà affinché possano prendere le precauzioni del caso. La comunicazione dovrebbe descrivere la natura della violazione dei dati personali e comprendere raccomandazioni per la persona fisica interessata intese ad attenuare i potenziali effetti negativi. La comunicazione agli interessati dovrebbe essere effettuata non appena ragionevolmente possibile, in stretta collaborazione con l'autorità di controllo e nel rispetto degli orientamenti impartiti da questa o da altre autorità competenti. Ad esempio, la necessità di attenuare un rischio immediato di danno richiederebbe che la comunicazione agli interessati sia tempestiva, ma la necessità di attuare opportune misure per contrastare violazioni ripetute o analoghe dei dati potrebbe giustificare più tempo per la comunicazione. Qualora non fosse possibile evitare di compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari, evitare di pregiudicare la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, proteggere la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale o tutelare i diritti e le libertà altrui ritardando o limitando la comunicazione di una violazione dei dati personali alla persona fisica interessata, detta comunicazione potrebbe, in casi eccezionali, essere omessa.
Il titolare del trattamento dovrebbe designare una persona che lo assista nel controllo del rispetto a livello interno delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva, tranne nel caso in cui uno Stato membro decida di esentare le autorità giurisdizionali e le altre autorità giudiziarie indipendenti quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali. Tale persona potrebbe essere un membro del personale in organico del titolare del trattamento che ha ricevuto una formazione specifica sulla normativa e la prassi in materia di protezione dei dati al fine di acquisire una conoscenza specialistica in questo settore. Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in particolare in base al trattamento di dati effettuato e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento. Il suo compito potrebbe essere svolto a tempo parziale o a tempo pieno. Un responsabile della protezione dei dati può essere designato congiuntamente da più titolari del trattamento, tenendo conto della loro struttura organizzativa e dimensione, per esempio in caso di risorse condivise in unità centrali. Tale persona può anche essere nominata per ricoprire diverse posizioni all'interno della struttura dei pertinenti titolari del trattamento. Detta persona dovrebbe aiutare il titolare del trattamento e i dipendenti che trattano dati personali informandoli e consigliandoli in merito al rispetto dei loro pertinenti obblighi in materia di protezione dei dati. Tali responsabili della protezione dei dati dovrebbero poter adempiere le funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente conformemente al diritto dello Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero garantire che un trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale avvenga unicamente se necessario ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, e che il titolare del trattamento nel paese terzo o presso l'organizzazione internazionale sia un'autorità competente ai sensi della presente direttiva. Un trasferimento dovrebbe essere effettuato solo a opera delle autorità competenti che agiscono in qualità di titolari del trattamento, tranne nel caso in cui i responsabili del trattamento siano esplicitamente incaricati di effettuare un trasferimento a nome dei titolari del trattamento. Un tale trasferimento è ammesso se la Commissione ha deciso che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, se sono state fornite adeguate garanzie o se si applicano deroghe in specifiche situazioni. È opportuno che qualora i dati personali siano trasferiti dall'Unione a titolari del trattamento e responsabili del trattamento o altri destinatari in paesi terzi o a organizzazioni internazionali, il livello di protezione delle persone fisiche previsto nell'Unione dalla presente direttiva non sia compromesso, anche nei casi di trasferimenti successivi dei dati personali dal paese terzo o dall'organizzazione internazionale verso titolari del trattamento o responsabili del trattamento nello stesso o in un altro paese terzo o presso un'altra organizzazione internazionale.
Qualora i dati personali siano trasferiti da uno Stato membro a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, tale trasferimento dovrebbe avvenire, in linea di principio, unicamente dopo che lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati ha autorizzato il trasferimento. Nell'interesse di una cooperazione efficace in materia di applicazione della legge occorre che, quando la minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro è così immediata da rendere impossibile il tempestivo ottenimento dell'autorizzazione preliminare, l'autorità competente sia in grado di trasferire i pertinenti dati personali al paese terzo o all'organizzazione internazionale interessati senza autorizzazione preliminare. Gli Stati membri dovrebbero disporre che qualsiasi condizione specifica riguardante il trasferimento sia comunicata ai paesi terzi o alle organizzazioni internazionali. I trasferimenti successivi dei dati personali dovrebbero essere oggetto di un'autorizzazione preliminare da parte dell'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario. Nel decidere in merito alla richiesta di autorizzazione di un trasferimento successivo, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario dovrebbe tenere debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, le condizioni specifiche alle quali sono soggetti e la finalità per la quale i dati sono stati originariamente trasferiti, la natura e le condizioni dell'esecuzione della sanzione penale e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti. L'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario dovrebbe inoltre poter subordinare il trasferimento successivo a condizioni specifiche. Tali condizioni specifiche possono essere descritte, per esempio, in codici di gestione.
La Commissione dovrebbe poter decidere, con effetto nell'intera Unione, che taluni paesi terzi, un territorio o uno o più settori specifici all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale offrono un livello adeguato di protezione dei dati, garantendo in tal modo la certezza del diritto e l'uniformità in tutta l'Unione nei confronti dei paesi terzi o delle organizzazioni internazionali che si ritiene offrano tale livello di protezione. In tali casi, i trasferimenti di dati personali verso tali paesi dovrebbero poter avere luogo senza specifiche autorizzazioni, tranne nel caso in cui un altro Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati debba autorizzare il trasferimento.
In linea con i valori fondamentali su cui è fondata l'Unione, in particolare la tutela dei diritti dell'uomo, è opportuno che la Commissione, nella sua valutazione di un paese terzo, di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo, tenga conto del modo in cui un determinato paese terzo rispetti lo stato di diritto, l'accesso alla giustizia e le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, nonché la legislazione generale e settoriale riguardante segnatamente la sicurezza pubblica, la difesa e la sicurezza nazionale, come pure l'ordine pubblico e il diritto penale. L'adozione di una decisione di adeguatezza nei confronti di un territorio o di un settore specifico all'interno di un paese terzo dovrebbe prendere in considerazione criteri chiari e obiettivi come specifiche attività di trattamento e l'ambito di applicazione delle norme giuridiche e degli atti legislativi applicabili in vigore nel paese terzo. Il paese terzo dovrebbe offrire garanzie atte ad assicurare un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione, in particolare qualora i dati siano trattati in uno o più settori specifici. In particolare, il paese terzo dovrebbe assicurare un effettivo controllo indipendente della protezione dei dati e dovrebbe prevedere meccanismi di cooperazione con autorità di protezione dei dati degli Stati membri e agli interessati dovrebbero essere riconosciuti diritti effettivi e azionabili e un mezzo di ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria.
Al di là degli impegni internazionali che il paese terzo o l'organizzazione internazionale hanno assunto, la Commissione dovrebbe tenere altresì in considerazione gli obblighi derivanti dalla partecipazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale a sistemi multilaterali o regionali, soprattutto in relazione alla protezione dei dati personali, nonché all'attuazione di tali obblighi. In particolare, si dovrebbe tenere in considerazione l'adesione dei paesi terzi alla convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale e relativo protocollo addizionale. La Commissione, nel valutare l'adeguatezza del livello di protezione nei paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali, dovrebbe consultare il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 («comitato»). La Commissione dovrebbe altresì tenere conto delle eventuali decisioni di adeguatezza pertinenti adottate a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2016/679.
È opportuno che la Commissione controlli il funzionamento delle decisioni sul livello di protezione in un paese terzo, in un territorio o settore specifico all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Nelle sue decisioni di adeguatezza, la Commissione dovrebbe prevedere un meccanismo di riesame periodico del loro funzionamento. Tale riesame periodico dovrebbe essere intrapreso in consultazione con il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione e tenere conto di tutti gli sviluppi pertinenti nel paese terzo o nell'organizzazione internazionale.
È opportuno che la Commissione sia altresì in grado di riconoscere che un paese terzo, un territorio o un settore specifico all'interno di un paese terzo o un'organizzazione internazionale non garantisca più un livello adeguato di protezione dei dati. Di conseguenza, il trasferimento di dati personali verso tale paese terzo o organizzazione internazionale dovrebbe essere vietato, a meno che non siano soddisfatti i requisiti di cui alla presente direttiva con riguardo ai trasferimenti soggetti ad adeguate salvaguardie e alle deroghe per situazioni specifiche. È opportuno prevedere procedure di consultazione tra la Commissione e detti paesi terzi o organizzazioni internazionali. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il paese terzo o l'organizzazione internazionale dei motivi e avviare consultazioni con questi al fine di risolvere la situazione.
I trasferimenti non effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza dovrebbero essere autorizzati unicamente qualora siano offerte adeguate garanzie in uno strumento giuridicamente vincolante, atto ad assicurare la protezione dei dati personali, o qualora il titolare del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati e, sulla base di tale valutazione, ritenga che esistano adeguate garanzie con riguardo alla protezione dei dati personali. Tali strumenti giuridicamente vincolanti potrebbero ad esempio consistere in accordi bilaterali giuridicamente vincolanti che sono stati conclusi dagli Stati membri e recepiti nel loro ordinamento giuridico e che potrebbero essere fatti valere dai loro interessati, così da garantire il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati e dei diritti degli interessati, compreso il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa o giudiziaria. All'atto della valutazione di tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati, il titolare del trattamento dovrebbe poter tener conto degli accordi di cooperazione conclusi tra Europol o Eurojust e i paesi terzi che consentono lo scambio di dati personali. Il titolare del trattamento dovrebbe potere inoltre tenere conto del fatto che il trasferimento di dati personali sarà soggetto a obblighi di riservatezza e al principio di specificità, così da garantire che i dati non siano trattati per finalità diverse da quella del trasferimento. Inoltre, il titolare del trattamento dovrebbe tener conto del fatto che i dati personali non saranno utilizzati per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele e disumano. Benché tali condizioni possano ritenersi garanzie adeguate che consentono il trasferimento dei dati, il titolare del trattamento dovrebbe poter richiedere garanzie supplementari.
In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, si può procedere a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti soltanto in situazioni specifiche se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona, o per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato, qualora lo preveda la legislazione dello Stato membro che trasferisce i dati personali; per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo; in un singolo caso per prevenire, indagare, accertare e perseguire reati o eseguire sanzioni penali, incluse la salvaguardia nei confronti e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o in un singolo caso per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria. Tali deroghe dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo e non dovrebbero consentire trasferimenti frequenti, ingenti e strutturali di dati personali o trasferimenti su larga scala di dati, ma andrebbero invece limitate ai dati strettamente necessari. Tali trasferimenti dovrebbero essere documentati e, su richiesta, messi a disposizione dell'autorità di controllo per consentire il monitoraggio della loro liceità.
Le autorità competenti degli Stati membri applicano accordi internazionali bilaterali o multilaterali vigenti, conclusi con paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, ai fini dello scambio di informazioni pertinenti affinché possano eseguire i compiti assegnati loro dalla legge. In linea di principio, ciò avviene tramite o almeno con la cooperazione delle autorità competenti nei paesi terzi interessati ai fini della presente direttiva, talvolta persino in mancanza di un accordo internazionale bilaterale o multilaterale. Tuttavia, in singoli casi specifici, le normali procedure che richiedono di contattare tale autorità nel paese terzo possono risultare inefficaci o inadatte, in particolare in quanto il trasferimento non potrebbe essere effettuato tempestivamente, o in quanto detta autorità nel paese terzo non rispetta lo stato di diritto o le norme e gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo, cosicché le autorità competenti degli Stati membri potrebbero decidere di trasferire i dati personali direttamente ai destinatari stabiliti in detti paesi terzi. Ciò potrebbe verificarsi qualora vi sia urgente necessità di trasferire dati personali per salvare la vita di una persona che rischia di essere vittima di un reato o al fine di evitare l'imminente commissione di un reato, anche terroristico. Anche se detto trasferimento tra autorità competenti e destinatari stabiliti in paesi terzi dovrebbe prodursi unicamente in singoli casi specifici, la presente direttiva dovrebbe stabilire le condizioni per regolamentare tali casi. Dette disposizioni non dovrebbero essere considerate alla stregua di deroghe ad accordi internazionali bilaterali o multilaterali vigenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. Tali norme dovrebbero applicarsi in aggiunta alle altre disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle sulla liceità del trattamento e quelle del capo V.
Con il trasferimento transfrontaliero di dati personali potrebbe aumentare il rischio che la persona fisica non possa esercitare il proprio diritto alla protezione dei dati per tutelarsi da usi o divulgazioni illeciti di tali dati. Allo stesso tempo, le autorità di controllo possono concludere di non essere in grado di dar corso ai reclami o svolgere indagini relative ad attività condotte oltre frontiera. I loro sforzi di collaborazione nel contesto transfrontaliero possono anche essere ostacolati da poteri insufficienti per prevenire e correggere e da ordinamenti giuridici incoerenti. Pertanto vi è la necessità di promuovere una più stretta cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati affinché possano scambiare informazioni con le loro controparti all'estero.
La designazione negli Stati membri di autorità di controllo che possano agire in totale indipendenza è un elemento essenziale della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. Spetterebbe alle autorità di controllo sorvegliare l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva e contribuire alla loro coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali. A tal fine, le autorità di controllo dovrebbero cooperare tra loro e con la Commissione.
Gli Stati membri possono prevedere che l'autorità di controllo già istituita ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 possa assolvere anche i compiti che devono essere adempiuti dalle autorità di controllo nazionali da istituirsi a norma della presente direttiva.
È opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di istituire più di una autorità di controllo, al fine di rispecchiare la loro struttura costituzionale, organizzativa e amministrativa. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre delle risorse umane e finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei propri compiti, compresi i compiti di assistenza reciproca e cooperazione con altre autorità di controllo in tutta l'Unione. Ciascuna autorità di controllo dovrebbe disporre di un bilancio annuale, separato e pubblico, che può far parte del bilancio generale statale o nazionale.
Le autorità di controllo dovrebbero essere soggette a meccanismi di controllo o monitoraggio indipendenti con riguardo alle loro spese finanziarie, purché tale controllo finanziario non pregiudichi la loro indipendenza.
Le condizioni generali applicabili al membro o ai membri dell'autorità di controllo dovrebbero essere stabilite nel diritto dello Stato membro e dovrebbero in particolare prevedere che i membri siano nominati dal parlamento o dal governo o dal capo di Stato dello Stato membro, sulla base di una proposta del governo o di un membro del governo, o del parlamento o di una sua camera, o da un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto dello Stato membro della nomina attraverso una procedura trasparente. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno che il membro o i membri di tale autorità agiscano con integrità, si astengano da qualunque azione incompatibile con le loro funzioni e, per tutta la durata del mandato, non esercitino alcuna altra attività professionale incompatibile, remunerata o meno. Al fine di assicurare l'indipendenza dell'autorità di controllo, è opportuno che il personale sia scelto dall'autorità di controllo anche con l'eventuale intervento di un organismo indipendente incaricato ai sensi del diritto dello Stato membro.
Sebbene la presente direttiva si applichi anche alle attività delle autorità giurisdizionali nazionali e di altre autorità giudiziarie, non è opportuno che rientri nella competenza delle autorità di controllo il trattamento di dati personali effettuato dalle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, al fine di salvaguardare l'indipendenza dei giudici nell'adempimento dei loro compiti giurisdizionali. Tale esenzione dovrebbe essere limitata all'attività giurisdizionale e non applicarsi ad altre attività a cui i giudici potrebbero partecipare in forza del diritto dello Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter disporre che nella competenza delle autorità di controllo non rientri il trattamento di dati personali effettuato da altre autorità giudiziarie indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, ad esempio le procure. In ogni caso, il rispetto delle norme della presente direttiva da parte di autorità giurisdizionali e altre autorità giudiziarie indipendenti è sempre soggetto a un controllo indipendente conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della Carta.
È opportuno che ciascuna autorità di controllo tratti i reclami proposti da qualsiasi interessato e svolga le relative indagini o li trasmetta alla competente autorità di controllo. A seguito di reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nella fattispecie. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie.
Al fine di garantire un monitoraggio efficace, affidabile e coerente del rispetto e dell'applicazione della presente direttiva in tutta l'Unione, conformemente al TFUE come interpretato Corte di giustizia, le autorità di controllo dovrebbero avere in ciascuno Stato membro gli stessi compiti e poteri effettivi, fra cui poteri di indagine, correttivi e consultivi, che costituiscono mezzi necessari per eseguire i loro compiti. I loro poteri, tuttavia, non dovrebbero interferire con le norme specifiche per i procedimenti penali, compresi l'indagine e il perseguimento di reati, o con l'indipendenza della magistratura. Fatti salvi i poteri delle autorità preposte all'esercizio dell'azione penale ai sensi del diritto dello Stato membro, le autorità di controllo dovrebbero inoltre avere la facoltà di agire in sede giudiziale o stragiudiziale in caso di violazione della presente direttiva. È opportuno che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati nel rispetto di garanzie procedurali adeguate previste dal diritto dell'Unione e dal diritto dello Stato membro, in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole. In particolare, ogni misura dovrebbe essere appropriata, necessaria e proporzionata al fine di assicurare la conformità alla presente direttiva, tenuto conto delle circostanze di ciascun singolo caso, rispettare il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che sia adottato nei suoi confronti un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio ed evitare costi superflui ed eccessivi disagi per la persona interessata. I poteri di indagine per quanto riguarda l'accesso ai locali dovrebbero essere esercitati nel rispetto dei requisiti specifici previsti dal diritto dello Stato membro, quale l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria preliminare. L'adozione di una decisione giuridicamente vincolante dovrebbe essere soggetta a controllo giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione.
Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da garantire la coerente applicazione e attuazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva.
Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta l'Unione, in particolare fornendo consulenza alla Commissione e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in tutta l'Unione.
Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo e a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode ai sensi delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso specifico. È opportuno che l'autorità di controllo competente informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami, ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
Ogni persona fisica o giuridica dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali avverso una decisione dell'autorità di controllo che produce effetti giuridici nei confronti di tale persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami. Tuttavia, tale diritto non comprende altre misure delle autorità di controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le azioni nei confronti di un'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate conformemente al diritto dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la controversia dinanzi a esse pendente.
Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma della presente direttiva, dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo che intenda tutelare i diritti e gli interessi degli interessati in relazione alla protezione dei loro dati personali e sia istituito conformemente al diritto di uno Stato membro, per proporre reclamo per suo conto a un'autorità di controllo o esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale. Il diritto di rappresentanza degli interessati non dovrebbe pregiudicare il diritto processuale dello Stato membro, che può prescrivere l'obbligo per gli interessati di essere rappresentati da un avvocato dinanzi alle autorità giurisdizionali nazionali, come definito nella direttiva 77/249/CEE del Consiglio10.
Il titolare del trattamento o qualsiasi altra autorità competente ai sensi del diritto dello Stato membro dovrebbe risarcire la persona interessata per i danni cagionati da un trattamento che violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva. Il concetto di danno dovrebbe essere interpretato estensivamente alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare pienamente gli obiettivi della presente direttiva. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o dello Stato membro. Quando si fa riferimento a un trattamento illecito o che violi le disposizioni adottate a norma della presente direttiva, esso comprende anche il trattamento che viola atti di esecuzione adottati ai sensi della presente direttiva. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il danno subito.
Dovrebbe essere punibile chiunque, persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, violi la presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero garantire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per la loro applicazione.
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardanti l'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, da un territorio o da un settore specifico all'interno di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale e il formato e le procedure per l'assistenza reciproca e le modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
È opportuno applicare la procedura d'esame per l'adozione di atti di esecuzione sull'adeguato livello di protezione offerto da un paese terzo, da un territorio o da un settore specifico all'interno di un paese terzo o da un'organizzazione internazionale e sul formato e le procedure per l'assistenza reciproca e sulle modalità per lo scambio di informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato in considerazione della portata generale di tali atti.
È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili quando, in casi debitamente giustificati relativi a un paese terzo, a un territorio o a un settore specifico all'interno di un paese terzo, o a un'organizzazione internazionale che non garantisce più un livello di protezione adeguato, ciò sia reso necessario da imperativi motivi di urgenza.
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire il libero scambio di tali dati nell'Unione tra autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma piuttosto, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno che rimangano impregiudicate le disposizioni specifiche di atti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia adottati prima della data di adozione della presente direttiva e che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi di informazione istituiti ai sensi dei trattati, quali, ad esempio, le disposizioni specifiche relative alla protezione dei dati personali applicate ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio12 o dell'articolo 23 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea13. Poiché l'articolo 8 della Carta e l'articolo 16 TFUE richiedono che il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali sia assicurato in maniera coerente in tutta l'Unione, è opportuno che la Commissione valuti la situazione sotto il profilo del rapporto tra la presente direttiva e gli atti adottati precedentemente alla data di adozione della presente direttiva che disciplinano il trattamento dei dati personali tra Stati membri e l'accesso delle autorità nazionali designate ai sistemi d'informazione istituiti ai sensi dei trattati, al fine di verificare se sia necessario allineare dette specifiche disposizioni alla presente direttiva. Se del caso, la Commissione dovrebbe presentare proposte intese ad assicurare norme giuridiche coerenti riguardo al trattamento dei dati personali.
Per garantire una sistematica e coerente protezione dei dati personali nell'Unione, dovrebbero rimanere in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che siano stati conclusi dagli Stati membri anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva e che siano conformi al pertinente diritto dell'Unione applicabile anteriormente a tale data.
Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di non più di due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva per recepirla. Il trattamento già in corso a tale data dovrebbe essere reso conforme alla presente direttiva entro un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. Tuttavia, qualora tale trattamento sia conforme al diritto dell'Unione applicabile anteriormente alla data di entrata in vigore della presente direttiva, i requisiti della presente direttiva relativi alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo non dovrebbero applicarsi ai trattamenti già in corso alla data suddetta, dato che tali requisiti, per loro stessa natura, devono essere soddisfatti prima del trattamento. Qualora gli Stati membri si avvalgano del periodo di attuazione più lungo che si conclude sette anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva per conformarsi agli obblighi di registrazione per i sistemi di trattamento automatizzato istituiti prima della data suddetta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe aver posto in essere metodi efficaci per dimostrare la liceità del trattamento dei dati, rendere possibile l'autocontrollo e assicurare l'integrità e la sicurezza dei dati, quali registrazioni e altre forme di documentazione.
La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile stabilite dalla direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14.
La decisione quadro 2008/977/GAI dovrebbe pertanto essere abrogata.
A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati da norme stabilite nella presente direttiva che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE laddove il Regno Unito e l'Irlanda non siano vincolati da norme che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16 TFUE.
A norma degli articoli 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite nella presente direttiva che riguardano il trattamento dei dati personali da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capi 4 o 5, TFUE né è soggetta alla loro applicazione. Dato che la presente direttiva si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, TFUE, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen15.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen16.
Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente direttiva costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen17.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta, sanciti dal TFUE, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni di tali diritti possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti delle misure nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 7 marzo 201218.
La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la facoltà degli Stati membri di dare attuazione all'esercizio dei diritti dell'interessato in materia di informazione, accesso, rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione del trattamento nel corso di un procedimento penale e, alle eventuali limitazioni di tali diritti, nelle norme nazionali di procedura penale,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e obiettivi
1. La presente direttiva stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
2. Ai sensi della presente direttiva gli Stati membri:
a) tutelano i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali; e
b) garantiscono che lo scambio dei dati personali da parte delle autorità competenti all'interno dell'Unione, qualora tale scambio sia richiesto dal diritto dell'Unione o da quello dello Stato membro, non sia limitato né vietato per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
3. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prevedere garanzie più elevate di quelle in essa stabilite per la tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. La presente direttiva si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
3. La presente direttiva non si applica ai trattamenti di dati personali:
a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
b) effettuati da istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, (l'«interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) «autorità competente»: a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
8) «titolare del trattamento»: l'autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o dello Stato membro, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;
9) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
10) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di tali autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
11) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
12) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
13) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
14) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
15) «autorità di controllo»: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 41;
16) «organizzazione internazionale»: un'organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
Capo II. Principi
Art. 4 Principi applicabili al trattamento di dati personali
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali siano:
a) trattati in modo lecito e corretto;
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e trattati in modo non incompatibile con tali finalità;
c) adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
f) trattati in modo da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.
2. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento per una qualsiasi delle finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diversa da quella per cui sono raccolti i dati personali, è consentito nella misura in cui:
a) il titolare del trattamento è autorizzato a trattare tali dati personali per detta finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro; e
b) il trattamento è necessario e proporzionato a tale altra finalità conformemente al diritto dell'Unione o dello Stato membro.
3. Il trattamento da parte dello stesso o di un altro titolare del trattamento può comprendere l'archiviazione nel pubblico interesse, l'utilizzo scientifico, storico o statistico per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, fatte salve le garanzie adeguate per i diritti e le libertà degli interessati.
4. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto dei paragrafi 1, 2 e 3 e in grado di comprovarlo.
Art. 5 Termini per conservazione ed esame
Gli Stati membri dispongono che siano fissati adeguati termini per la cancellazione dei dati personali o per un esame periodico della necessità della conservazione dei dati personali. Misure procedurali garantiscono che tali termini siano rispettati.
Art. 6 Distinzione tra diverse categorie di interessati
Gli Stati membri dispongono che il titolare del trattamento, se del caso e nella misura del possibile, operi una chiara distinzione tra i dati personali delle diverse categorie di interessati, quali:
a) le persone per le quali vi sono fondati motivi di ritenere che abbiano commesso o stiano per commettere un reato;
b) le persone condannate per un reato;
c) le vittime di reato o le persone che alcuni fatti autorizzano a considerare potenziali vittime di reato, e
d) altre parti rispetto a un reato, quali le persone che potrebbero essere chiamate a testimoniare nel corso di indagini su reati o di procedimenti penali conseguenti, le persone che possono fornire informazioni su reati o le persone in contatto o collegate alle persone di cui alle lettere a) e b).
Art. 7 Distinzione tra i dati personali e verifica della qualità dei dati personali
1. Gli Stati membri dispongono che i dati personali fondati su fatti siano differenziati, nella misura del possibile, da quelli fondati su valutazioni personali.
2. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti adottino tutte le misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti, incompleti o non più aggiornati non siano trasmessi o resi disponibili. A tal fine, ciascuna autorità competente verifica, per quanto possibile, la qualità dei dati personali prima che questi siano trasmessi o resi disponibili. Per quanto possibile, tutte le trasmissioni di dati personali sono corredate delle informazioni necessarie che consentono all'autorità competente ricevente di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, e la misura in cui essi sono aggiornati.
3. Qualora risulti che sono stati trasmessi dati personali inesatti o che sono stati trasmessi dati personali illecitamente, il destinatario deve esserne informato quanto prima. In tal caso, i dati personali devono essere rettificati o cancellati o il trattamento deve essere limitato a norma dell'articolo 16.
Art. 8 Liceità del trattamento
1. Gli Stati membri dispongono che il trattamento sia lecito solo se e nella misura in cui è necessario per l'esecuzione di un compito di un'autorità competente, per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e si basa sul diritto dell'Unione o dello Stato membro.
2. Il diritto dello Stato membro che disciplina il trattamento nell'ambito di applicazione della presente direttiva specifica quanto meno gli obiettivi del trattamento, i dati personali da trattare e le finalità del trattamento.
Art. 9 Condizioni di trattamento specifiche
1. I dati personali raccolti dalle autorità competenti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, non possono essere trattati per finalità diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 1, a meno che tale trattamento non sia autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Qualora i dati personali siano trattati per tali finalità diverse, si applica il regolamento (UE) 2016/679, a meno che il trattamento non sia effettuato nell'ambito di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
2. Qualora il diritto dello Stato membro affidi alle autorità competenti l'esecuzione di compiti diversi da quelli eseguiti per le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il regolamento (UE) 2016/679 si applica al trattamento per tali finalità, comprese quelle di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche, a meno che il trattamento non sia effettuato nel contesto di un'attività che non rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.
3. Gli Stati membri dispongono che, nei casi in cui il diritto dell'Unione o dello Stato membro applicabile all'autorità competente che trasmette i dati preveda condizioni specifiche per il trattamento, l'autorità competente che trasmette i dati informi il destinatario di tali dati personali di tali condizioni e dell'obbligo di rispettarle.
4. Gli Stati membri dispongono che l'autorità competente che trasmette i dati non applichi a destinatari di altri Stati membri o a agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, TFUE condizioni ai sensi del paragrafo 3 diverse da quelle applicabili a trasmissioni di dati analoghe all'interno dello Stato membro dell'autorità competente che trasmette i dati.
Art. 10 Trattamento di categorie particolari di dati personali
Il trattamento di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, e il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto:
a) se autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;
b) per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica; o
c) se il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.
Art. 11 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche
1. Gli Stati membri dispongono che una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici negativi o incida significativamente sull'interessato sia vietata salvo che sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che preveda garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento.
2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10, a meno che non siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.
3. La profilazione che porta alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 10 è vietata, conformemente al diritto dell'Unione.