Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 113 e 115,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
Di recente la sfida rappresentata dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale ha assunto proporzioni notevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. Lo scambio automatico di informazioni rappresenta un strumento importante a tale riguardo e la Commissione, nella comunicazione del 6 dicembre 2012 relativa al piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, ha evidenziato la necessità di promuovere risolutamente lo scambio automatico di informazioni in quanto futura norma europea e internazionale di trasparenza e di scambio di informazioni in materia fiscale. Nelle conclusioni del 22 maggio 2013 il Consiglio europeo ha chiesto che lo scambio automatico di informazioni sia ampliato sia a livello dell'Unione che a livello mondiale per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.
Svolgendo le proprie attività in più paesi, i gruppi di imprese multinazionali (GIM) hanno la possibilità di attuare pratiche di pianificazione fiscale aggressiva che non sono alla portata delle imprese che operano su scala nazionale. Quando i Gruppi di Imprese Multinazionali attuano questo tipo di pratiche, le imprese operanti su scala nazionale, di norma piccole e medie imprese (PMI), possono subire effetti particolarmente negativi dal momento che i loro oneri fiscali sono più elevati rispetto a quelli dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Al contempo tutti gli Stati membri possono subire perdite di gettito fiscale, con il rischio che si instauri una concorrenza per attrarre i Gruppi di Imprese Multinazionali offrendo loro ulteriori vantaggi fiscali.
Le autorità fiscali degli Stati membri necessitano di informazioni complete e pertinenti per quanto riguarda la struttura, la politica in materia di prezzi di trasferimento e le operazioni interne, sia nell'Unione che nei paesi al di fuori dell'Unione, dei Gruppi di Imprese Multinazionali. Disporre di queste informazioni consentirà infatti alle autorità fiscali di reagire alle pratiche fiscali dannose modificando la legislazione o effettuando adeguate valutazioni dei rischi e verifiche fiscali, oltre a permettere loro di determinare se le società siano coinvolte in pratiche che provocano lo spostamento artificiale di porzioni cospicue del loro reddito in aree con una fiscalità vantaggiosa.
Una maggiore trasparenza nei confronti delle autorità fiscali potrebbe incentivare i Gruppi di Imprese Multinazionali ad abbandonare determinate pratiche e a pagare la giusta quota di tasse nel paese in cui realizzano gli utili. Pertanto aumentare la trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali costituisce un elemento essenziale della lotta contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili.
La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri su un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE)3 offre già ai gruppi di imprese multinazionali nell'Unione una via per fornire informazioni alle autorità fiscali sulle proprie operazioni commerciali su scala mondiale e sulle politiche in materia di prezzi di trasferimento («masterfile»), oltre che informazioni sulle operazioni concrete dell'impresa locale («local file»). Attualmente però la DPT UE non prevede alcun meccanismo per la presentazione delle rendicontazioni paese per paese.
Nella rendicontazione paese per paese i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero fornire ogni anno e per ogni giurisdizione fiscale in cui operano l'importo dei ricavi, gli utili al lordo delle imposte sul reddito e le imposte sul reddito pagate e maturate. Dovrebbero riportare inoltre il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali per ciascuna giurisdizione fiscale. Infine, i Gruppi di Imprese Multinazionali dovrebbero individuare tutte le imprese del gruppo che operano in una determinata giurisdizione fiscale e fornire un'indicazione delle attività economiche che ciascuna di esse svolge.
Al fine di utilizzare le risorse pubbliche in maniera più efficiente e di ridurre gli oneri amministrativi per i Gruppi di Imprese Multinazionali, l'obbligo di rendicontazione dovrebbe applicarsi soltanto ai Gruppi di Imprese Multinazionali i cui ricavi consolidati annui siano superiori a un determinato importo. La presente direttiva dovrebbe garantire che siano raccolte e messe a disposizione delle amministrazioni fiscali le stesse informazioni, in maniera tempestiva e in tutta l'Unione.
Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, l'Unione deve garantire una concorrenza leale tra i gruppi di imprese multinazionali dell'Unione e quelli extraunionali che abbiano una o più imprese situate nell'Unione. Entrambe le tipologie di gruppo dovrebbero quindi essere soggette all'obbligo di rendicontazione. Tuttavia, per assicurare una transizione agevole, gli Stati membri dovrebbero poter rinviare di un anno l'obbligo di rendicontazione delle Entità costitutive residenti in uno Stato membro che non siano Controllanti capogruppo di Gruppi di Imprese Multinazionali o Supplenti delle Controllanti capogruppo.
Gli Stati membri dovrebbero fissare disposizioni sulle sanzioni applicabili alla violazione della normativa nazionale adottata in attuazione della presente direttiva e garantire che siano applicate. Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno è necessario garantire che gli Stati membri adottino norme coordinate sugli obblighi di trasparenza per i Gruppi di Imprese Multinazionali.
Per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la direttiva 2011/16/UE del Consiglio4 prevede già lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in un certo numero di settori.
Lo scambio automatico obbligatorio delle rendicontazioni paese per paese tra gli Stati membri dovrebbe in ogni caso includere la comunicazione di una serie definita di informazioni di base, alle quali dovrebbero poter accedere gli Stati membri in cui, sulla base delle informazioni contenute nella rendicontazione paese per paese, una o più imprese del gruppo multinazionale sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione di un gruppo di Imprese Multinazionale.
Al fine di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi sia per le amministrazioni fiscali che per i Gruppi di Imprese Multinazionali, è necessario prevedere norme che siano in linea con gli sviluppi internazionali e che contribuiscano concretamente alla loro attuazione. Il 19 luglio 2013 l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha pubblicato il proprio piano d'azione sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (il «piano d'azione BEPS»), un'importante iniziativa per modificare le attuali norme fiscali internazionali. Il 5 ottobre 2015 l'OCSE ha presentato le relazioni finali, che sono state approvate dai ministri delle finanze del G20. Nel corso delle riunioni del 15 e 16 novembre 2015 il pacchetto dell'OCSE è stato approvato anche dai leader del G20.
Il lavoro sull'azione 13 del piano d'azione BEPS si è tradotto in una serie di standard sulla comunicazione di informazioni per i Gruppi di Imprese Multinazionali, in particolare il masterfile, il local file e la rendicontazione paese per paese. È pertanto opportuno tener conto degli standard dell'OCSE nello stabilire le norme sulla rendicontazione paese per paese.
Qualora un'Entità costitutiva non possa ottenere o acquisire tutte le informazioni richieste per ottemperare agli obblighi di notifica ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri potrebbero considerare questo fatto un'indicazione della necessità di una valutazione dei rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili connessi al gruppo di Imprese Multinazionali in questione.
Dopo aver stabilito che un altro Stato membro ha ripetutamente omesso di trasmettere automaticamente le rendicontazioni paese per paese uno Stato membro dovrebbe provvedere a consultarlo.
L'azione dell'Unione nell'ambito della rendicontazione paese per paese dovrebbe continuare a prestare particolare attenzione ai futuri sviluppi a livello dell'OCSE. Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri dovrebbero utilizzare la relazione finale 2015 sull'azione 13 del progetto OCSE/G20 in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili, redatta dall'OCSE, sia come fonte illustrativa o interpretativa della presente direttiva che per assicurare coerenza nell'applicazione di quest'ultima negli Stati membri.
È necessario specificare i requisiti linguistici per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di rendicontazione paese per paese. Dovrebbero inoltre essere adottate le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete comune di comunicazione definita all'articolo 3, punto 13, della direttiva 2011/16/UE (la «rete CCN»). Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dell'articolo 20, paragrafo 6, e dell'articolo 21, paragrafo 6, della direttiva 2011/16/UE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Al fine di migliorare l'efficienza nell'uso delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba effettuare adattamenti simili ai propri sistemi, lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire tramite la rete CCN. Le modalità pratiche necessarie per il potenziamento del sistema dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.
L'ambito dello scambio obbligatorio di informazioni dovrebbe quindi essere ampliato per comprendere lo scambio automatico delle informazioni della rendicontazione paese per paese.
La relazione annuale degli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2011/16/UE dovrebbe specificare l'estensione del local filing ai sensi dell'articolo 8 bis bis di tale direttiva e del relativo allegato III, sezione II, punto 1, nonché riportare un elenco delle giurisdizioni in cui le Controllanti capogruppo di Entità costitutive con sedi nell'Unione sono residenti, ma in cui non sono state presentate o scambiate rendicontazioni complete.
Le informazioni scambiate in forza della presente direttiva non comportano la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
La direttiva 2011/16/UE è così modificata:
1) all'articolo 3, il punto 9 è sostituito dal seguente: «9.“scambio automatico” a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e degli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro; b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti; c) ai fini di tutte le disposizioni della presente direttiva diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 bis, e dagli articoli 8 bis e 8 bis bis, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate di cui alle lettere a) e b) del presente punto. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 3 bis e 7 bis, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I. Nel contesto dell'articolo 8 bis bis e dell'allegato III, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato III.».;
2) nella sezione II del capo II è inserito il seguente articolo: «Articolo 8 bis bis Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre alla Controllante capogruppo di un gruppo di Imprese Multinazionale che è residente ai fini fiscali nel suo territorio, o a qualsiasi altra Entità tenuta alla rendicontazione, in conformità della sezione II dell'allegato III, di presentare una rendicontazione paese per paese relativamente al Periodo d'imposta di Rendicontazione entro 12 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta di Rendicontazione del gruppo di Imprese Multinazionali conformemente alla sezione II dell'allegato III. 2. L'autorità competente di uno Stato membro in cui è stata ricevuta la rendicontazione paese per paese a norma del paragrafo 1 comunica, mediante scambio automatico ed entro il termine di cui al paragrafo 4, tale rendicontazione paese per paese a ogni altro Stato membro in cui, in base alle informazioni contenute nella rendicontazione stessa, una o più Entità costitutive del gruppo di Imprese Multinazionali dell'Entità tenuta alla rendicontazione sono residenti a fini fiscali o sono soggette a imposte per le attività svolte tramite una stabile organizzazione. 3. La rendicontazione paese per paese contiene le seguenti informazioni sul gruppo di Imprese Multinazionali: a) informazioni aggregate riguardanti i ricavi, gli utili (le perdite) al lordo delle imposte sul reddito, le imposte sul reddito pagate e le imposte sul reddito maturate, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti, il numero di addetti e le immobilizzazioni materiali diverse dalle disponibilità liquide o mezzi equivalenti per quanto riguarda ogni giurisdizione in cui opera il gruppo di Imprese Multinazionali; b) l'identificazione di ogni Entità costitutiva del gruppo di Imprese Multinazionali, che indichi la giurisdizione di residenza fiscale di tale Entità costitutiva e, se diversa da detta giurisdizione di residenza fiscale, la giurisdizione secondo il cui ordinamento è organizzata tale Entità costitutiva, e la natura della principale o delle principali attività commerciali di tale Entità costitutiva. 4. La comunicazione avviene entro 15 mesi dall'ultimo giorno del Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali cui si riferisce la rendicontazione paese per paese. La prima rendicontazione paese per paese comunicata riguarda il Periodo d'imposta del gruppo di Imprese Multinazionali che ha inizio il 1o gennaio 2016 o in data successiva e si verifica entro 18 mesi dall'ultimo giorno di tale Periodo d'imposta.»;
3) all'articolo 16 è aggiunto il seguente paragrafo: «6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, le informazioni comunicate tra Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis sono usate al fine di valutare i rischi elevati legati ai prezzi di trasferimento e altri rischi connessi di erosione della base imponibile e di trasferimento degli utili, compresa la valutazione del rischio di inosservanza da parte dei membri del gruppo di Imprese Multinazionali delle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento, e se opportuno a fini di analisi economiche e statistiche. Le rettifiche dei prezzi di trasferimento da parte delle autorità fiscali degli Stati membri riceventi non si basano sulle informazioni scambiate a norma dell'articolo 8 bis bis. In deroga a quanto sopra non è vietato usare le informazioni comunicate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 8 bis bis come base di ulteriori indagini relativamente agli accordi sui prezzi di trasferimento del gruppo di Imprese Multinazionali o ad altre questioni fiscali durante una verifica fiscale, a seguito delle quali potrà essere opportunamente rettificata la base imponibile di un'Entità costitutiva.»;
4) all'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo: «6. Lo scambio automatico di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese di cui all'articolo 8 bis bis si effettua utilizzando il modello tipo contenuto nell'allegato III, sezione III, tabelle 1, 2 e 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il regime linguistico per tale scambio entro il 31 dicembre 2016. Esso non osta a che gli Stati membri comunichino le informazioni di cui all'articolo 8 bis bis in una qualsiasi delle lingue ufficiali e di lavoro dell'Unione. Tuttavia tale regime linguistico può prevedere che gli elementi chiave di tali informazioni siano trasmessi anche in un'altra lingua ufficiale dell'Unione. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;
5) all'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo: «6. Le informazioni comunicate a norma dell'articolo 8 bis bis, paragrafo 2, sono fornite con mezzi elettronici utilizzando la rete CCN. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per il potenziamento della rete CCN. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;
6) all'articolo 23 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una valutazione annuale dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8, 8 bis e 8 bis bis e i risultati pratici ottenuti. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale. Tali atti d'esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.»;
7) è inserito il seguente articolo: «Articolo 25 bis Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva relativamente all'articolo 8 bis bis e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.»;
8) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal Comitato per la cooperazione amministrativa in materia fiscale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio6. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
9) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato alla presente direttiva.
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 4 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali misure a decorrere dal 5 giugno 2017.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2016 Per il Consiglio Il presidente J.R.V.A. Dijsselbloem