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Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione del 7 luglio 2016 recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida1, in particolare l'articolo 8,

Le conoscenze scientifiche delle patologie che influiscono sull'idoneità alla guida si sono evolute dall'adozione della direttiva 2006/126/CE, in particolare per quanto concerne sia la stima dei rischi per la sicurezza stradale associati allo stato di salute sia l'efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi.

L'attuale testo della direttiva 2006/126/CE non rispecchia più le ultime conoscenze sui disturbi che interessano il cuore e i vasi sanguigni e che comportano un rischio attuale o potenziale di un grave e improvviso evento invalidante, o che impediscono alla persona di controllare il proprio veicolo in modo sicuro, o che comportano entrambe le conseguenze.

Il comitato per la patente di guida ha istituito un gruppo di lavoro in materia di guida e malattie cardiovascolari con l'obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza stradale associati alle malattie cardiovascolari da un punto di vista medico aggiornato e di elaborare linee guida adeguate. La relazione2 del gruppo di lavoro mostra per quale motivo è necessario aggiornare le disposizioni in materia di malattie cardiovascolari di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Essa propone di prendere in considerazione le ultime conoscenze mediche e di indicare chiaramente a quali condizioni dovrebbe essere consentito guidare e in quali casi la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata. La relazione comprende anche informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione di tali disposizioni aggiornate sulle malattie cardiovascolari da parte delle autorità nazionali competenti.

Le conoscenze e i metodi per diagnosticare e curare l'ipoglicemia hanno fatto progressi dal 2009, anno dell'ultimo aggiornamento delle disposizioni sul diabete di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Il gruppo di lavoro sul diabete, istituito dal comitato per la patente di guida, è giunto alla conclusione che tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione mediante un aggiornamento delle disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'importanza dell'ipoglicemia che si verifica durante il sonno e la durata della sospensione della patente a seguito di ipoglicemia grave e ricorrente per i conducenti appartenenti al gruppo 1.

Per tener conto dei casi specifici e adattarsi agli sviluppi futuri in questi campi medici, è opportuno che negli Stati membri le autorità mediche nazionali competenti possano consentire la guida in casi individuali debitamente giustificati.

La direttiva 2006/126/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi3, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Art. 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker