Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
La direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 stabilisce condizioni armonizzate per il rilascio di certificati tecnici per le navi adibite alla navigazione interna su tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
I requisiti tecnici per le navi che navigano sul Reno sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR).
I requisiti tecnici di cui agli allegati della direttiva 2006/87/CE comprendono gran parte delle disposizioni previste dal regolamento di visita delle navi del Reno, nella versione approvata nel 2004 dalla CCNR. Le condizioni e i requisiti tecnici applicabili al rilascio di certificati per la navigazione interna ai sensi dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono aggiornati periodicamente e riflettono i più recenti sviluppi tecnologici.
Data la diversità dei quadri giuridici e dei calendari per le procedure decisionali, è difficile mantenere l'equivalenza tra i certificati dell'Unione per la navigazione interna rilasciati a norma della direttiva 2006/87/CE e i certificati rilasciati a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. Ne consegue una mancanza di certezza del diritto che ha un impatto potenzialmente negativo sulla sicurezza della navigazione.
Per conseguire l'armonizzazione a livello dell'Unione ed evitare distorsioni della concorrenza e livelli diversi di sicurezza, è opportuno applicare e aggiornare regolarmente gli stessi requisiti tecnici per tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
Poiché la CCNR ha acquisito competenze significative nello sviluppo e nell'aggiornamento dei requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, tali competenze dovrebbero essere pienamente utilizzate a beneficio delle vie navigabili interne dell'Unione. Un Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI), che opera sotto gli auspici della CCNR e aperto a esperti di tutti gli Stati membri, è responsabile per l'elaborazione di norme tecniche nel settore della navigazione interna alle quali l'Unione dovrebbe fare riferimento.
I certificati dell'Unione per la navigazione interna, attestanti la piena conformità delle unità navali ai requisiti tecnici, dovrebbero essere validi in tutte le vie navigabili interne dell'Unione.
È opportuno armonizzare maggiormente le condizioni per il rilascio da parte degli Stati membri di certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna per attività nelle vie navigabili delle zone 1 e 2 (estuari) e della zona 4.
Per ragioni di sicurezza, è opportuno che le norme siano armonizzate a un livello elevato e in modo tale da non ridurre i livelli di sicurezza sulle vie navigabili interne dell'Unione. Tuttavia, è opportuno autorizzare gli Stati membri, previa consultazione della Commissione, a stabilire disposizioni specifiche in materia di requisiti tecnici supplementari o ridotti per talune zone, a condizione che tali misure siano limitate alle materie specifiche di cui agli allegati III e IV.
Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di derogare alla presente direttiva in alcuni casi riguardanti le vie navigabili che non sono collegate alle vie navigabili interne di altri Stati membri o unità navali che operano esclusivamente su una rete navigabile nazionale, mantenendo al contempo un adeguato livello di sicurezza. Qualora tali deroghe riguardino tutte le unità navali i che navigano in uno Stato membro, sarebbe sproporzionato e inutile imporre a tale Stato membro di recepire tutti gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva. Gli Stati membri non possono rilasciare certificati dell'Unione per la navigazione interna a meno che non abbiano recepito i pertinenti obblighi derivanti dalla presente direttiva.
Dovrebbero essere possibili deroghe alla presente direttiva e il riconoscimento delle equivalenze per unità navali specifiche, al fine di seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione o evitare costi irragionevoli, a condizione che, a seconda delle circostanze, sia garantito un livello di sicurezza equivalente o adeguato. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva con riguardo a tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. La Commissione dovrebbe avere la possibilità di fare riferimento alle raccomandazioni del CESNI per quanto riguarda tali deroghe e riconoscimenti di equivalenze. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Per ragioni di efficienza amministrativa, tecnica ed economica, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di designare autorità competenti responsabili al fine di garantire la conformità alla presente direttiva e la sua corretta applicazione conformemente alle prassi nazionali.
È opportuno rilasciare un certificato dell'Unione per la navigazione interna alle unità navali che superino un'ispezione tecnica effettuata prima della loro messa in servizio. Tale ispezione tecnica dovrebbe essere atta a verificare la conformità dell'unità navale ai requisiti tecnici di cui alla presente direttiva. È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri siano abilitate a verificare in qualsiasi momento tale conformità e la presenza a bordo di un certificato per la navigazione interna in corso di validità.
È opportuno, entro certi limiti temporali e a seconda della categoria di unità navali interessate, stabilire caso per caso il periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.
Al fine di mantenere un livello elevato di sicurezza nella navigazione interna, è necessario stabilire, entro certi limiti, disposizioni specifiche relative alla sostituzione, al rinnovo, alla proroga di validità e al rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna.
Per assicurare che la presente direttiva sia attuata in modo efficiente, è opportuno inserire informazioni relative alle unità navali delle vie navigabili interne nella banca dati europea degli scafi (European Hull Data Base — EHDB) perché possano essere utilizzate dalle autorità competenti. L'EHDB dovrebbe in particolare mettere a disposizione un'opzione per verificare lo storico di eventuali richieste pendenti di certificati nonché informazioni su tutti i certificati in corso di validità già rilasciati per l'unità navale in questione. La Commissione dovrebbe tenere e adeguare l'EHDB affinché si adatti pienamente alle esigenze di applicazione della presente direttiva.
È opportuno che le misure di cui alla direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 rimangano in vigore per le navi non contemplate dalla presente direttiva.
Per migliorare la chiarezza della legislazione dell'Unione, l'ambito di applicazione della direttiva 2009/100/CE dovrebbe essere adeguato per tener conto della complementarità della presente direttiva e degli sviluppi in relazione agli accordi internazionali. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/100/CE.
È opportuno applicare un regime transitorio per le unità navali in servizio non ancora munite di certificato dell'Unione per la navigazione interna quando sono sottoposte alla prima ispezione tecnica conformemente ai requisiti tecnici riveduti stabiliti dalla presente direttiva.
Ai fini di una migliore regolamentazione e semplificazione, è opportuno che la presente direttiva faccia riferimento alle norme internazionali, senza costituire un loro doppione nel quadro giuridico dell'Unione.
Il CESNI è stato istituito per facilitare l'armonizzazione delle norme tecniche applicate nel settore della navigazione interna in Europa. Per garantire un livello elevato di sicurezza ed efficienza nella navigazione interna, mantenere l'equivalenza dei certificati per la navigazione interna e tenere conto del progresso scientifico e tecnologico e di altri sviluppi del settore, è opportuno tenere aggiornato il riferimento alla norma europea che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (norma ES-TRIN), di cui alla presente direttiva. Pertanto, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'aggiornamento del riferimento alla versione più recente della norma ES-TRIN e alla determinazione della sua data di applicazione.
Ove debitamente giustificato da un'analisi adeguata e in assenza di pertinenti e aggiornate norme internazionali al fine di assicurare la sicurezza della navigazione, o nel caso in cui modifiche nel processo decisionale del CESNI comprometterebbero gli interessi dell'Unione, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'allegato II della presente direttiva, al fine di tutelare gli interessi dell'Unione, mediante la previsione dei requisiti tecnici appropriati.
Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica della classificazione delle vie navigabili; all'ulteriore specificazione dei dati da inserire nell'EHDB, alle tipologie di accesso alla stessa nonché alle istruzioni relative all'utilizzo e al funzionamento di tale banca dati; all'aggiornamento dei requisiti tecnici minimi delle unità navali delle vie navigabili interne, e alla modifica degli allegati III e IV per tener conto dei progressi scientifici e tecnici, all'allegato V per aggiornarne e semplificarne le disposizioni procedurali, e all'allegato VI per modificare i criteri per il riconoscimento delle società di classificazione onde garantire la sicurezza della navigazione, nonché alla modifica dei riferimenti agli allegati II e V contenuti nella presente direttiva, resa eventualmente necessaria dall'adozione di atti delegati.
Nell'adottare atti delegati è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio»7. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di poter seguire approcci alternativi, promuovere l'innovazione, evitare costi irragionevoli, prevedere procedure efficienti per il rilascio dei certificati o tenere conto di circostanze regionali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'autorizzazione di talune deroghe ai requisiti tecnici per unità navali specifiche, al riconoscimento delle società di classificazione e all'approvazione di requisiti tecnici supplementari o ridotti per le navi operanti in alcune zone non collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
Al fine di assicurare un quadro adeguato per il coordinamento e la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, in particolare la CCNR, nonché lo sviluppo di norme tecniche uniformi per la navigazione interna a cui l'Unione e le organizzazioni internazionali possano fare riferimento, la presente direttiva dovrebbe essere soggetta a riesame, specialmente per quanto riguarda l'efficacia delle misure che introduce e i meccanismi di cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti per la navigazione interna, così da pervenire a un corpus unico e uniforme di norme tecniche.
Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Cipro, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovenia e Finlandia, non hanno vie navigabili interne oppure la navigazione interna non viene utilizzata in misura significativa. L'obbligo di recepire e attuare la presente direttiva sarebbe pertanto sproporzionato e superfluo per detti Stati membri.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire stabilire i requisiti tecnici necessari a garantire la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata ed effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
È opportuno pertanto abrogare la direttiva 2006/87/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Capo 1. Ambito di applicazione, definizioni e zone di vie navigabili
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva stabilisce:
a) i requisiti tecnici necessari ad assicurare la sicurezza delle unità navali in navigazione sulle vie navigabili interne di cui all'articolo 4; e
b) la classificazione di tali vie navigabili interne.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica alle seguenti unità navali:
a) navi di lunghezza (L) pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza (L), larghezza (B) e immersione (T) è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri;
e) galleggianti speciali.
2. La presente direttiva non si applica:
a) alle navi traghetto;
b) alle navi da guerra;
c) alle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, che:
i) navigano o si trovano nelle acque soggette a formazione di marea; oppure
ii) navigano temporaneamente sulle vie navigabili interne,
purché provviste almeno di:
un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974 o un certificato equivalente; un certificato attestante la conformità alla convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o uno strumento equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL) del 1973/78,
nel caso di navi adibite alla navigazione marittima cui non si applicano la SOLAS, la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966 o la MARPOL, i certificati pertinenti e le marche di bordo libero prescritte dal diritto dei relativi Stati di bandiera,
per le navi passeggeri cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato sulle disposizioni e norme di sicurezza rilasciato in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8, oppure
per le imbarcazioni da diporto cui non si applica alcuna delle convenzioni di cui al primo trattino, un certificato dello Stato di bandiera che dimostri un livello adeguato di sicurezza.
Art. 3 Definizioni
Ai fini della presente direttiva s'intende per:
a) «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
b) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
c) «nave adibita alla navigazione interna»: qualsiasi nave destinata esclusivamente o essenzialmente alla navigazione sulle vie navigabili interne;
d) «rimorchiatore»: una nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
e) «spintore»: una nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
f) «nave da passeggeri»: una nave per escursioni giornaliere o nave cabinata costruita ed attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
g) «galleggiante speciale»: un'unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, ad esempio gru, attrezzature per il dragaggio, battipali, elevatori;
h) «impianto galleggiante»: qualsiasi unità galleggiante che di norma non è destinata ad essere spostata, ad esempio stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;
i) «oggetto galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non siano una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;
j) «unità navale da diporto»: una nave diversa da una nave da passeggeri, destinata allo sport o allo svago;
k) «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 40 km/h rispetto all'acqua;
l) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave in metri cubi;
m) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
n) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili);
o) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
p) «vie navigabili interne collegate»: le vie navigabili di uno Stato membro collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro tramite vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale o internazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
Art. 4 Classificazione delle vie navigabili interne
1. Ai fini della presente direttiva, le vie navigabili interne dell'Unione sono così classificate:
a) zone 1, 2, 3 e 4:
i) zone 1 e 2: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 1,
ii) zona 3: le vie navigabili comprese nell'elenco di cui all'allegato I, capo 2,
iii) zona 4: tutte le altre vie navigabili interne che possono essere navigate conformemente al diritto nazionale da unità navali rientranti nell'ambito di applicazione della presente direttiva;
b) zona R: le vie navigabili di cui alla lettera a), per le quali deve essere rilasciato un certificato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, quale è formulato al 6 ottobre 2016
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo alle modifiche dell'allegato I, al fine di modificare la classificazione delle vie navigabili, comprese la loro aggiunta e soppressione. Tali modifiche dell'allegato I possono essere apportate solo su richiesta dello Stato membro interessato, per le vie navigabili interne situate nel suo territorio.
Capo 2. Certificati per la navigazione
Art. 5 Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché le unità navali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione di cui all'articolo 4, siano costruite e mantenute conformemente ai requisiti stabiliti nella presente direttiva.
2. La conformità di un'unità navale al paragrafo 1 è attestata da un certificato rilasciato in conformità della presente direttiva.
Art. 6 Certificati dell'Unione per la navigazione interna
1. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri, conformemente alla presente direttiva. Al momento del rilascio di un certificato dell'Unione per la navigazione interna, gli Stati membri verificano che all'unità navale in questione non sia già stato rilasciato un certificato valido di cui all'articolo 7.
2. I certificati dell'Unione per la navigazione interna sono redatti conformemente al modello di cui all'allegato II.
3. Ogni Stato membro stabilisce l'elenco delle sue autorità competenti per il rilascio dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e lo notifica alla Commissione, compresa qualsiasi modifica all'elenco. La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti su un idoneo sito web.
4. Il certificato dell'Unione per la navigazione interna è rilasciato alle unità navali in seguito a un'ispezione tecnica effettuata prima dell'entrata in servizio dell'unità navale e intesa a verificare che la stessa unità sia conforme ai requisiti degli allegati II e V.
5. Se del caso, la conformità dell'unità navale ai requisiti supplementari di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, è verificata in occasione delle ispezioni tecniche di cui al paragrafo 4 del presente articolo e dell'articolo 29 o nel corso di un'ispezione tecnica effettuata su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante.
6. Le procedure per la presentazione di una richiesta di ispezione e la determinazione del luogo e della data della medesima rientrano nei poteri delle autorità competenti che rilasciano il certificato dell'Unione per la navigazione interna. L'autorità competente stabilisce quali documenti le devono essere presentati. La procedura si svolge in modo da assicurare che l'ispezione possa aver luogo entro un termine ragionevole dalla presentazione della richiesta.
7. Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, su richiesta del proprietario dell'unità navale o del suo rappresentante, un certificato dell'Unione per la navigazione interna a unità navali che non sono soggette alla presente direttiva se le unità navali in questione soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva.
Art. 7 Obbligo di certificato
Le unità navali che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione elencate all'articolo 4 devono essere avere a bordo i seguenti documenti originali:
a) sulle vie navigabili della zona R:
un certificato rilasciato a norma dell'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, oppure
un certificato dell'Unione per la navigazione interna che attesti la piena conformità dell'unità navale- se del caso fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'allegato II della presente direttiva per le unità navali che navigano sul Reno (zona R) — ai requisiti tecnici di cui agli allegati II e V della presente direttiva, per cui è stata stabilita l'equivalenza con i requisiti tecnici previsti in applicazione della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno in conformità delle norme e delle procedure applicabili;
b) sulle altre vie navigabili, un certificato dell'Unione per la navigazione interna oppure un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, compresi, se del caso, i certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna conformemente all'articolo 8 della presente direttiva.
Art. 8 Certificati supplementari dell'Unione per la navigazione interna
1. Le unità navali munite di un certificato dell'Unione per la navigazione interna valido oppure di un certificato rilasciato conformemente all'articolo 22 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno sono munite di un certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna a norma dell'articolo 23 della presente direttiva.
2. Il certificato supplementare dell'Unione per la navigazione interna è redatto conformemente al modello di cui all'allegato II ed è rilasciato dalle autorità competenti alle condizioni previste per le vie navigabili in questione.
Art. 9 Certificati provvisori dell'Unione per la navigazione interna
1. Le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare un certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna:
a) alle unità navali che, con il permesso dell'autorità competente, si rechino in un determinato luogo al fine di ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna;
b) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna è stato smarrito, danneggiato o temporaneamente revocato ai sensi degli articoli 13 e 15 o degli allegati II e V;
c) alle unità navali il cui certificato dell'Unione per la navigazione interna sia in fase di elaborazione a seguito di ispezione con esito positivo;
d) alle unità navali che non abbiano soddisfatto tutte le condizioni per ottenere un certificato dell'Unione per la navigazione interna conformemente agli allegati II e V;
e) alle unità navali che abbiano subito danni tali da non renderle più conformi al certificato dell'Unione per la navigazione interna;
f) agli impianti galleggianti o all'oggetto galleggiante qualora le autorità competenti in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni di polizia della navigazione degli Stati membri, subordinino l'autorizzazione ad effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di tale certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna;
g) alle unità navali che beneficiano di una deroga agli allegati II e V, conformemente agli articoli 25 e 26 della presente direttiva, in attesa dell'adozione dei pertinenti atti di esecuzione.
2. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna deve essere rilasciato solo qualora l'idoneità a navigare dell'unità navale, dell'impianto galleggiante o dell'oggetto galleggiante speciale appaia sufficientemente garantita. Per il certificato provvisorio si adotta il modello di cui all'allegato II.
3. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna comprende le condizioni ritenute necessarie dall'autorità competente ed è valido:
a) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), del presente articolo, per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo, non superiore a un mese;
b) nei casi previsti al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo, per una durata appropriata;
c) nei casi previsti al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, per sei mesi. Il certificato provvisorio dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogato per periodi di sei mesi fintanto che il relativo atto d'esecuzione non sia stato adottato.
Art. 10 Validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
1.
Il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione è stabilito dall'autorità competente e non supera:
a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;
b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.
Il periodo di validità è annotato sul certificato dell'Unione per la navigazione interna.
2. Per unità navali già in servizio prima che l'ispezione tecnica abbia luogo, il periodo di validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna è stabilito caso per caso dall'autorità competente in base ai risultati dell'ispezione stessa. La sua durata non è in ogni caso superiore ai periodi indicati al paragrafo 1.
Art. 11 Proroga eccezionale della validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna
In casi eccezionali, la validità del certificato dell'Unione per la navigazione interna può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di sei mesi conformemente agli allegati II e V dall'autorità competente che ha rilasciato o rinnovato il certificato. La proroga della validità deve essere indicata su tale certificato.