diritto.io

Direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914 della Commissione del 31 ottobre 2016 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Le direttive della Commissione 2003/90/CE3 e 2003/91/CE4 sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei loro cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui sono state fissate tali linee direttrici. Per le altre varietà dette direttive prevedono l'applicazione delle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

L'UCVV e l'UPOV hanno stabilito ulteriori linee direttrici e aggiornato quelle esistenti.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo figurante nella parte B dell'allegato della presente direttiva.

Art. 3

Per gli esami iniziati prima del 1o luglio 2017 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Art. 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2017 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2017.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Art. 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker