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Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 11 Attività transfrontaliera e procedure

1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere.

2. Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere e accettare come promotore un'impresa promotrice è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente del proprio Stato membro di origine.

3. L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione:

  1. a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa promotrice;

  2. b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice;

  3. c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.

4.

Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine riceve la notifica di cui al paragrafo 3, sempreché non abbia adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono non sono compatibili con l'attività transfrontaliera proposta, tale autorità competente comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informa debitamente l'EPAP.

La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.

5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.

7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

8. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 7 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7.

9. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere nonché i mutamenti significativi nei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.

10. L'EPAP è sottoposto alla costante vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e con i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.

11. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.

Art. 12 Trasferimento transfrontaliero

1. Gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel proprio territorio di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP ricevente.

2. Gli Stati membri garantiscono che i costi del trasferimento non siano sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari restanti dell'EPAP trasferente o dagli aderenti e beneficiari attuali dell'EPAP ricevente.

3. Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva di:

  1. a) la maggioranza degli aderenti e la maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, la maggioranza dei loro rappresentanti. La maggioranza è definita conformemente al diritto nazionale. Le informazioni relative alle condizioni del trasferimento sono messe a disposizione degli aderenti e dei beneficiari coinvolti o, se del caso, dei loro rappresentanti in modo tempestivo da parte dell'EPAP trasferente prima della presentazione della richiesta di cui al paragrafo 4; e

  2. b) l'impresa promotrice, se del caso.

4. Il trasferimento di tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, e delle altre obbligazioni e diritti, nonché delle attività corrispondenti o del loro equivalente in contanti di uno schema pensionistico tra EPAP trasferenti e riceventi è soggetto all'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente. La richiesta di autorizzazione al trasferimento è presentata dall'EPAP ricevente. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente concede o nega l'autorizzazione e comunica la sua decisione all'EPAP ricevente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

5. La richiesta di autorizzazione al trasferimento di cui al paragrafo 4 contiene le informazioni seguenti:

  1. a) l'accordo scritto concluso tra l'EPAP trasferente e l'EPAP ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;

  2. b) una descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico;

  3. c) una descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;

  4. d) i nomi e le ubicazioni delle amministrazioni principali degli EPAP trasferenti e riceventi nonché l'indicazione dello Stato membro in cui ciascun EPAP è registrato o autorizzato;

  5. e) l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice e il nome di quest'ultima;

  6. f) una prova della preventiva approvazione a norma del paragrafo 3;

  7. g) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

6. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente trasmette la richiesta di cui al paragrafo 4 all'autorità competente dell'EPAP trasferente, senza indugio dopo il suo ricevimento.

7. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente valuta soltanto se:

  1. a) tutte le informazioni di cui al paragrafo 5 sono state fornite dall'EPAP ricevente;

  2. b) la struttura amministrativa, la situazione finanziaria dell'EPAP ricevente e la buona reputazione, le qualifiche professionali o l'esperienza dei soggetti che gestiscono l'EPAP ricevente sono compatibili con il trasferimento proposto;

  3. c) gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari dell'EPAP ricevente e la parte trasferita dello schema sono adeguatamente protetti durante e dopo il trasferimento;

  4. d) le riserve tecniche dell'EPAP ricevente sono integralmente coperte alla data del trasferimento, quando il trasferimento comporta lo svolgimento di un'attività transfrontaliera; e

  5. e) le attività da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e gli altri diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

8. L'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP trasferente valuta soltanto se:

  1. a) nel caso di un trasferimento parziale delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e altri diritti nonché delle attività corrispondenti o del relativo equivalente in contanti, gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari della parte restante dello schema sono adeguatamente protetti;

  2. b) i diritti individuali degli aderenti e dei beneficiari sono almeno gli stessi dopo il trasferimento;

  3. c) le attività corrispondenti allo schema pensionistico da trasferire sono sufficienti e adeguate a coprire la passività, le riserve tecniche e le altre obbligazioni e diritti da trasferire, conformemente alle norme applicabili nello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente.

9. L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente comunica i risultati della valutazione di cui al paragrafo 8 entro otto settimane dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 6, per permettere all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente di adottare una decisione conformemente al paragrafo 4.

10. In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'autorità competente dello Stato membro dell'EPAP ricevente motiva tale rifiuto entro il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 4. Il rifiuto o la mancata risposta da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'EPAP ricevente sono soggetti al diritto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente.

11.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente la decisione di cui al paragrafo 4, entro due settimane dall'adozione della decisione stessa.

Quando il trasferimento comporta un'attività transfrontaliera, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente informa anche l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali in base alle quali lo schema pensionistico deve essere gestito nonché delle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. Tali informazioni sono comunicate entro un termine ulteriore di quattro settimane.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente comunica dette informazioni all'EPAP ricevente entro una settimana dal loro ricevimento.

12. Dopo aver ricevuto una decisione di concedere un'autorizzazione di cui al paragrafo 4 o, nel caso in cui non riceva alcuna informazione sulla decisione assunta dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, al termine del periodo stabilito al paragrafo 11, terzo comma, l'EPAP ricevente può cominciare a gestire lo schema pensionistico.

13. In caso di disaccordo sulla procedura seguita o sul contenuto di una misura adottata dall'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP trasferente o ricevente o sull'assenza di intervento da parte di quest'ultima, compresa la decisione di autorizzare o rifiutare un trasferimento transfrontaliero, l'EIOPA può svolgere una mediazione non vincolante a norma dell'articolo 31, secondo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010 su richiesta di una delle due autorità competenti o di propria iniziativa.

14. Qualora l'EPAP ricevente svolga un'attività transfrontaliera, si applica l'articolo 11, paragrafi 9, 10 e 11.

Titolo II. Requisiti quantitativi

Art. 13 Riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali costituiscano in ogni momento, in relazione al complesso dei loro schemi pensionistici, passività di ammontare adeguato corrispondenti agli impegni finanziari derivanti dal portafoglio di contratti pensionistici da essi detenuto.

2. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici aziendali o professionali in cui essi coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni costituiscano riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso degli schemi che gestiscono.

3. L'ammontare delle riserve tecniche è calcolato ogni anno. Lo Stato membro d'origine può tuttavia consentire che il calcolo delle riserve tecniche sia effettuato ogni tre anni se l'EPAP fornisce agli aderenti o alle autorità competenti una certificazione o una relazione degli adeguamenti per gli anni intermedi. La certificazione o la relazione illustrano gli adeguamenti dell'evoluzione delle riserve tecniche e le variazioni nei rischi coperti.

4. Il calcolo delle riserve tecniche è eseguito e certificato da un attuario o da un altro specialista in tale materia, incluso un revisore, qualora consentito dal diritto nazionale, secondo tecniche attuariali riconosciute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, nel rispetto dei seguenti principi:

  1. a) l'importo minimo delle riserve tecniche è calcolato secondo un metodo attuariale sufficientemente prudente, tenuto conto di tutti gli impegni per prestazioni e contributi, conformemente alla disciplina pensionistica dell'EPAP. Esso deve essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle pensioni e delle altre prestazioni di cui è già iniziato il godimento, e rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. Anche le ipotesi economiche e attuariali per la valutazione delle passività sono scelte in base a criteri di prudenza e tengono conto, ove del caso, di un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli;

  2. b) i tassi d'interesse massimi utilizzati sono scelti in base a criteri di prudenza e fissati secondo le norme pertinenti stabilite dallo Stato membro di origine. Tali tassi d'interesse prudenziali sono determinati in funzione:

    1. i) del rendimento degli attivi corrispondenti detenuti dall'EPAP e in funzione altresì dei rendimenti futuri stimati degli investimenti;

    2. ii) dei rendimenti di mercato di obbligazioni di qualità elevata, di obbligazioni governative, di obbligazioni del meccanismo europeo di stabilità, della Banca europea degli investimenti (BEI) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria, o;

    3. iii) una combinazione tra i punti i) e ii);

  3. c) le tavole biometriche utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche si basano su principi prudenziali, in considerazione delle principali caratteristiche del gruppo degli aderenti e degli schemi pensionistici, in particolare dei mutamenti previsti nei rischi rilevanti;

  4. d) il metodo e la base di calcolo delle riserve tecniche rimangono in generale costanti da un esercizio finanziario all'altro. Possono essere tuttavia giustificate variazioni a seguito di cambiamenti della situazione giuridica, demografica o economica su cui si basano le ipotesi.

5. Lo Stato membro di origine può assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a requisiti supplementari e più dettagliati, al fine di assicurare che gli interessi degli aderenti e dei beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Art. 14 Finanziamento delle riserve tecniche

1. Lo Stato membro di origine impone ad ogni EPAP di disporre in qualsiasi momento di attività sufficienti e congrue a copertura delle riserve tecniche relative al complesso degli schemi pensionistici che gestisce.

2. Lo Stato membro di origine può, per un periodo limitato, consentire a un EPAP di detenere attività insufficienti per coprire le riserve tecniche. In tal caso, per garantire che i requisiti di cui al paragrafo 1 siano nuovamente osservati, l'autorità competente chiede all'EPAP di adottare un concreto e realizzabile piano di risanamento con relativa tempistica. Il piano è soggetto alle seguenti condizioni:

  1. a) l'EPAP è tenuto ad elaborare un piano concreto e realizzabile per ricostituire in tempo debito il complesso delle attività necessarie a coprire la totalità delle riserve tecniche; tale piano è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti e/o è soggetto all'approvazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine;

  2. b) nell'elaborazione del piano si tiene conto della situazione specifica dell'EPAP, ed in particolare della struttura attività-passività, del profilo di rischio, della pianificazione della liquidità, del profilo d'età degli aderenti aventi diritto alle prestazioni pensionistiche, dell'eventuale recente istituzione dello schema, del passaggio di uno schema a un sistema di ripartizione o a capitalizzazione solo parziale alla capitalizzazione integrale;

  3. c) in caso di liquidazione di uno schema pensionistico durante il periodo di cui alla prima frase del presente paragrafo, l'EPAP è tenuto a informarne l'autorità competente dello Stato membro d'origine. L'EPAP predispone una procedura per il trasferimento delle attività e delle passività corrispondenti di tale schema ad un altro EPAP, a un'impresa di assicurazione o a un altro organismo appropriato. Tale procedura è comunicata all'autorità competente dello Stato membro d'origine e uno schema generale della procedura è messo a disposizione degli aderenti o, se del caso, dei loro rappresentanti nel rispetto del criterio della riservatezza.

3. In caso di attività transfrontaliera, le riserve tecniche sono integralmente coperte in ogni momento in relazione al complesso degli schemi pensionistici gestiti. Se tale condizione non è soddisfatta, l'autorità competente dello Stato membro di origine interviene tempestivamente e chiede all'EPAP di elaborare immediatamente le misure appropriate e attuarle senza indugio in modo che gli aderenti e i beneficiari siano adeguatamente tutelati.

Art. 15 Fondi propri obbligatori

1. Lo Stato membro di origine provvede affinché gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici, in cui l'EPAP stesso, e non l'impresa promotrice, assume direttamente l'impegno di coprire i rischi biometrici o garantisce un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, detengano, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche che servano da margine di sicurezza. Il loro importo riflette la tipologia dei rischi e il portafoglio delle attività in relazione al complesso degli schemi che gestiscono. Tali attività sono libere da qualsiasi impegno prevedibile e fungono da fondo di garanzia per compensare le eventuali differenze tra spese e ricavi previsti ed effettivi.

2. Per calcolare l'importo minimo delle attività supplementari si applicano gli articoli 16, 17 e 18.

3. Il paragrafo 1 non osta tuttavia a che gli Stati membri chiedano agli EPAP aventi sede nel loro territorio di avere fondi propri obbligatori o stabiliscano norme più particolareggiate, purché giustificate sotto il profilo prudenziale.

Art. 16 Margine di solvibilità disponibile

1. Per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'erogazione delle pensioni aziendali e professionali, gli Stati membri impongono ad ogni EPAP di cui all'articolo 15, paragrafo 1, registrato o autorizzato sul proprio territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2.

Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'EPAP di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

  1. a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un EPAP che assuma la forma di un'impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell'impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

    1. i) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell'impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

    2. ii) l'atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti dall'impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e

    3. iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

  2. b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

  3. c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e

  4. d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla distribuzione agli iscritti e ai beneficiari.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'EPAP.

3. Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

  1. a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'EPAP, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

  2. b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

    1. i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

    2. ii) il contratto di emissione deve dare all'EPAP la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

    3. iii) i crediti del mutuante verso l'EPAP devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

    4. iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'EPAP di proseguire le sue attività; e

    5. v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.

    Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:

    i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;

    ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'EPAP sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall'EPAP emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

    iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'EPAP informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'EPAP non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

    iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'EPAP, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e

    v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.

4.

Su domanda, debitamente documentata, dell'EPAP all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di tale autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

  1. a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;

  2. b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

  3. c) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

L'importo di cui alla lettera a) non deve tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali dell'attività vita e e dell'attività relativa agli schemi pensionistici aziendali e professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell'importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

Art. 17 Margine di solvibilità richiesto

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.

2. Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:

  1. a) il primo risultato: un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all'85 %, esistente nell'esercizio precedente tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche;

  2. b) il secondo risultato: per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'EPAP moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l'esercizio precedente, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'EPAP, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione. Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli EPAP di cui all'articolo 18.

4. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).

5. Per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all'1 % delle attività.

6. Per le assicurazioni collegate ai fondi di investimento e coperte dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE e per le operazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:

  1. a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP assuma un rischio d'investimento;

  2. b) un valore corrispondente all'1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

  3. c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente pertinenti a tali assicurazioni e operazioni, nella misura in cui l'EPAP non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

  4. d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l'EPAP copra un rischio di mortalità.

Art. 18 Margine di solvibilità richiesto ai fini dell'articolo 17, paragrafo 3

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

2. L'ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3.

La base dei premi è calcolata a partire dall'importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l'attività diretta nel corso dell'esercizio precedente sono cumulati.

A tale risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'esercizio precedente.

Da tale risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'esercizio precedente, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50000000 EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

4. La base dei sinistri è calcolata come segue:

gli importi dei sinistri pagati per l'attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

A tale risultato si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'esercizio precedente, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Da tale importo si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per l'attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

Un terzo dell'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 35000000 EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi.

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'EPAP dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l'ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'esercizio precedente e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.

Art. 19 Norme relative agli investimenti

1.

Gli Stati membri esigono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio investano conformemente al principio della «persona prudente» e in particolare conformemente alle regole seguenti:

  1. a) le attività sono investite nel migliore interesse a lungo termine dell'insieme degli aderenti e dei beneficiari. In caso di potenziale conflitto di interessi l'EPAP o l'entità che ne gestisce il portafoglio fa sì che l'investimento sia effettuato nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari;

  2. b) nell'ambito del principio della «persona prudente», gli Stati membri consentono agli EPAP di tenere conto del potenziale impatto a lungo termine delle decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governance;

  3. c) le attività sono investite in modo da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo complesso;

  4. d) le attività sono investite in misura predominante sui mercati regolamentati. Gli investimenti in attività che non sono ammesse allo scambio su un mercato finanziario regolamentato devono in ogni caso essere mantenute a livelli prudenziali;

  5. e) l'investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui tali strumenti contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o facilitano una gestione efficiente del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante e inclusi nella valutazione degli attivi di un EPAP. Gli EPAP evitano anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati;

  6. f) le attività sono adeguatamente diversificate per evitare che ci sia un'eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attività, emittenti o gruppi di imprese e che nel portafoglio complessivamente considerato vi siano concentrazioni del rischio. Gli investimenti in attività emesse dallo stesso emittente o da emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l'EPAP a un'eccessiva concentrazione di rischio;

  7. g) gli investimenti nell'impresa promotrice non possono superare il 5 % del portafoglio nel suo complesso e, allorché l'impresa promotrice appartiene a un gruppo, gli investimenti nelle imprese dello stesso gruppo dell'impresa promotrice non possono superare il 10 % del portafoglio. Qualora a promuovere un EPAP siano più imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenziali, tenendo conto della necessità di un'adeguata diversificazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alle lettere f) e g) agli investimenti in titoli di Stato.

2. Tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP soggetti a vigilanza, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti verifichino l'adeguatezza delle procedure di valutazione del credito degli EPAP, valutino l'utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito quali definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio15, nell'ambito delle loro politiche di investimento e, se del caso, incoraggino a ridurre l'incidenza di tali riferimenti in vista di un ricorso meno esclusivo e meccanico a detti rating del credito.

3. Lo Stato membro di origine vieta all'EPAP di ottenere prestiti, o di agire da garante a favore di terzi. Tuttavia gli Stati membri possono autorizzare gli EPAP a ottenere prestiti solo a fini di liquidità e su base temporanea.

4. Gli Stati membri non impongono agli EPAP registrati o autorizzati sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

5. Fatto salvo l'articolo 30, gli Stati membri non assoggettano le decisioni d'investimento di un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio o del suo gestore degli investimenti ad obblighi di approvazione preventiva o di notificazione sistematica.

6.

A norma dei paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri possono emanare regole più dettagliate per gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, incluse regole quantitative, purché giustificate da criteri prudenziali, al fine di tenere conto del complesso degli schemi pensionistici gestiti da tali EPAP.

Gli Stati membri non impediscono tuttavia agli EPAP di:

  1. a) investire fino al 70 % delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafoglio complessivo per gli schemi i cui aderenti sopportano il rischio di investimento in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni ed obbligazioni di società, ammessi allo scambio nei mercati regolamentati, o tramite MTF o OTF, e decidere sul peso relativo di tali titoli nel loro portafoglio d'investimento. Tuttavia, se è giustificato sotto il profilo prudenziale, gli Stati membri possono applicare limiti più bassi non inferiori al 35 % agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici con garanzia di tasso di interesse a lungo termine, che si assumono il rischio di investimento e che forniscono essi stessi la garanzia;

  2. b) investire fino al 30 % delle attività a copertura delle riserve tecniche in attività denominate in monete diverse da quelle in cui sono espresse le passività;

  3. c) investire in strumenti che hanno un orizzonte di investimento a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, MTF o OTF;

  4. d) investire in strumenti emessi o garantiti dalla BEI e forniti nel quadro del Fondo europeo per gli investimenti strategici, dei fondi di investimento europei a lungo termine, dei fondi europei per l'imprenditoria sociale e dei fondi europei per il venture capital.

7. Il paragrafo 6 non preclude agli Stati membri il diritto di imporre agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio, anche su base individuale, regole di investimento più rigorose, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale, con particolare riguardo alle obbligazioni assunte dall'EPAP.

8. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un EPAP che svolge attività transfrontaliera a norma dell'articolo 11 non fissa norme in materia di investimenti oltre a quelle stabilite nei paragrafi da 1 a 6 per la parte delle attività utilizzata al fine di coprire le riserve tecniche per l'attività transfrontaliera.

Titolo III. Condizioni di esercizio delle attività

Capo 1. Sistema di governance

Sezione 1. Disposizioni generali

Art. 20 Responsabilità dell'organo direttivo o di vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che l'organo direttivo o di vigilanza di un EPAP abbia la responsabilità ultima, in conformità al diritto nazionale, dell'osservanza, da parte dell'EPAP interessato, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

2. La presente direttiva non pregiudica il ruolo delle parti sociali nella gestione degli EPAP.

Art. 21 Requisiti generali in materia di governance

1. Gli Stati membri richiedono a tutti gli EPAP di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente delle loro attività. Tale sistema prevede una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una chiara ripartizione e un'appropriata separazione delle responsabilità e un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Il sistema di governance tiene in considerazione i fattori ambientali, sociali e di governance connessi alle attività di investimento nelle decisioni di investimento ed è soggetto a un riesame interno periodico.

2. Il sistema di governance di cui al paragrafo 1 è proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.

3. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP stabiliscano e applichino politiche scritte in relazione alla gestione del rischio, all'audit interno e, laddove rilevante, alle attività attuariali ed esternalizzate. Tali politiche scritte sono soggette all'approvazione preventiva dell'organo direttivo o di vigilanza dell'EPAP e sono riesaminate almeno ogni tre anni e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

4. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP dispongano di un sistema di controllo interno efficace. Tale sistema include procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno e disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell'EPAP.

5. Gli Stati membri assicurano che gli EPAP adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine gli EPAP utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, in particolare, istituiscono e gestiscono sistemi informatici e di rete conformemente al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio8, ove applicabile.

6. Gli Stati membri impongono agli EPAP di essere gestiti effettivamente da almeno due persone. Gli Stati membri possono autorizzare che sia una sola persona a gestire effettivamente l'EPAP, sulla base di una valutazione motivata effettuata dalle autorità competenti. Tale valutazione tiene conto del ruolo delle parti sociali nella gestione generale degli EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.

Art. 22 Requisiti di competenza e onorabilità nella gestione

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di garantire che le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, le persone che svolgono funzioni fondamentali e, se del caso, le persone o le entità esterne impiegate per svolgere le funzioni fondamentali a norma dell'articolo 31 rispettino i requisiti seguenti nell'esercizio delle proprie funzioni:

  1. a) il requisito di competenza:

    1. i) per le persone che gestiscono effettivamente un EPAP, ciò significa chele loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono complessivamente adeguate per consentire loro di garantire una gestione sana e prudente dell'EPAP;

    2. ii) per le persone che svolgono le funzioni fondamentali attuariali o di controllo interno, ciò significa che le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali;

    3. iii) per le persone che svolgono altre funzioni fondamentali, ciò significa che le loro qualifiche, conoscenze ed esperienze sono adeguate per svolgere adeguatamente le loro funzioni fondamentali; e

  2. b) il requisito di onorabilità: essi godono di buona reputazione e integrità.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano in grado di valutare se le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP o svolgono funzioni fondamentali soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Lo Stato membro di origine che esige dalle persone di cui al paragrafo 1 la prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini di altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale di un altro Stato membro o, in mancanza di esso, di un documento equipollente, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dallo Stato membro di origine.

4.

Se nessuna competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro di cui la persona coinvolta è cittadino o dello Stato membro di origine emette il documento equipollente di cui al paragrafo 3, tale persona può presentare una dichiarazione giurata sostitutiva.

Tuttavia, negli Stati membri di origine in cui non sono previste dichiarazioni giurate, i cittadini degli altri Stati membri in questione possono presentare una dichiarazione solenne resa da essi stessi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente nello Stato membro di origine o dello Stato membro di cui sono cittadini o ad un notaio in uno di detti Stati membri. L'autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l'autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

5. Il documento comprovante l'assenza di precedenti fallimenti di cui al paragrafo 3 può essere presentato anche sotto forma di una dichiarazione resa dai cittadini dell'altro Stato membro in questione ad un organismo giudiziario, professionale o commerciale del suddetto Stato membro.

6. I documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 devono essere presentati entro tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

7.

Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Gli Stati membri comunicano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione le autorità o gli organismi ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 a corredo della richiesta di esercitare le attività di cui all'articolo 11 nel territorio di tale Stato membro.

Art. 23 Politica di remunerazione

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di stabilire e applicare una sana politica di remunerazione a tutte le persone che gestiscono effettivamente l'EPAP, svolgono funzioni fondamentali e alle altre categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell'EPAP in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività.

2. Salvo quanto diversamente disposto dal regolamento (UE) 2016/679, gli EPAP rendono pubblicamente note con regolarità le informazioni essenziali e pertinenti relative alla loro politica di remunerazione.

3. Al momento di stabilire e applicare la politica di remunerazione di cui al paragrafo 1, gli EPAP rispettano i seguenti principi:

  1. a) la politica di remunerazione deve essere definita, attuata e mantenuta in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e l'interesse a lungo termine, la stabilità finanziaria, e la performance dell'EPAP nel suo complesso, e deve sostenere una gestione sana, prudente ed efficace degli EPAP;

  2. b) la politica di remunerazione deve essere in linea con il profilo di rischio e gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP;

  3. c) la politica di remunerazione deve prevedere misure volte a evitare i conflitti di interesse;

  4. d) la politica di remunerazione deve essere coerente con una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggiare un'assunzione di rischi che non sia congrua con i profili di rischio e le regole dell'EPAP;

  5. e) la politica di remunerazione si applica all'EPAP e ai fornitori di servizi di cui all'articolo 31, paragrafo 1, a meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

  6. f) l'EPAP stabilisce i principi generali della politica di remunerazione, li riesamina e aggiorna almeno ogni tre anni ed è responsabile della loro attuazione;

  7. g) la remunerazione e la sorveglianza sulla stessa sono soggette ad una governance chiara, trasparente ed efficace.

Sezione 2. Funzioni fondamentali

Art. 24 Disposizioni generali

1. Gli Stati membri impongono agli EPAP di dotarsi delle funzioni fondamentali seguenti: una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove applicabile, una funzione attuariale. Gli EPAP consentono ai titolari di funzioni fondamentali di svolgere efficacemente le proprie mansioni in modo obiettivo, equo e indipendente.

2. Gli EPAP possono autorizzare una singola persona o unità organizzativa a svolgere più di una funzione fondamentale, ad eccezione della funzione di audit interno di cui all'articolo 26, che è indipendente dalle altre funzioni fondamentali.

3. La singola persona o unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale è diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri possono, tenendo conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP, autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.

4. I titolari di una funzione fondamentale comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP, che stabilisce quali azioni intraprendere.

5. Fatto salvo il privilegio contro l'autoincriminazione, il titolare di una funzione fondamentale comunica all'autorità competente dell'EPAP se l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive nei seguenti casi:

  1. a) quando la persona o l'unità organizzativa che svolge la funzione fondamentale ha rilevato il rischio sostanziale che l'EPAP non soddisfi un requisito legale significativo e l'ha comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP e ciò possa avere un impatto significativo sugli interessi degli aderenti e dei beneficiari, o

  2. b) quando la persona o l'unità organizzativa che svolgono la funzione fondamentale hanno notato una violazione significativa della legislazione, dei regolamenti o delle disposizioni amministrative applicabili all'EPAP e alle sue attività nell'ambito della funzione fondamentale di quella persona o unità organizzativa e l'hanno comunicato all'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP.

6. Gli Stati membri garantiscono la tutela giuridica delle persone che informano l'autorità competente a norma del paragrafo 5.

Art. 25 Gestione del rischio

1.

Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione efficace di gestione dei rischi. Tale funzione è strutturata in modo tale da agevolare il funzionamento di un sistema di gestione dei rischi per il quale gli EPAP adottano le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie a individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare periodicamente all'organo amministrativo, gestionale o di vigilanza dell'EPAP i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali gli EPAP e gli schemi pensionistici da loro gestiti sono o potrebbero essere esposti, nonché le relative interdipendenze.

Il sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'EPAP.

2. Il sistema di gestione dei rischi copre, in modo proporzionato alle dimensioni e all'organizzazione interna dell'EPAP, alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, i rischi che possono verificarsi negli EPAP o nelle imprese cui sono state esternalizzati loro compiti o attività almeno nei seguenti settori, ove applicabile:

  1. a) sottoscrizione e costituzione di riserve;

  2. b) gestione delle attività e delle passività;

  3. c) investimenti, in particolare derivati, cartolarizzazioni e impegni simili;

  4. d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

  5. e) gestione dei rischi operativi;

  6. f) assicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio;

  7. g) rischi ambientali, sociali, e di governance connessi al portafoglio di investimenti e la relativa gestione.

3. Se conformemente alle condizioni dello schema pensionistico gli aderenti e i beneficiari assumono rischi, il sistema di gestione dei rischi tiene conto inoltre di tali rischi dalla prospettiva degli aderenti e dei beneficiari.

Art. 26 Funzione di audit interno

Gli Stati membri impongono agli EPAP di disporre, in modo proporzionato alle loro dimensioni e all'organizzazione interna nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle loro attività, di una funzione di audit interno efficace. La funzione di audit interno include una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance, comprese, ove applicabile, le attività esternalizzate.

Art. 27 Funzione attuariale

1. Qualora l'EPAP stesso copra i rischi biometrici o garantisca un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, gli Stati membri impongono agli EPAP di prevedere una funzione attuariale efficace che:

  1. a) coordini e supervisioni il calcolo delle riserve tecniche;

  2. b) valuti l'adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e le ipotesi fatte a tal fine;

  3. c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

  4. d) raffronti le ipotesi sottese al calcolo delle riserve tecniche con i dati tratti dall'esperienza;

  5. e) informi l'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'EPAP in merito all'affidabilità e all'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

  6. f) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale nel caso in cui l'EPAP disponga di tale politica;

  7. g) esprima un parere sull'adeguatezza degli accordi di assicurazione nel caso in cui l'EPAP disponga di tali accordi; e

  8. h) contribuisca all'attuazione efficace del sistema di gestione dei rischi.

2. Gli Stati membri impongono agli EPAP di nominare almeno una persona indipendente, interna o esterna all'EPAP, responsabile della funzione attuariale.

Sezione 3. Documenti relativi alla governance

Art. 28 Valutazione interna del rischio

1.

Gli Stati membri impongono agli EPAP, in modo proporzionato alle loro dimensioni e alla loro organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura alla portata e alla complessità delle loro attività, di effettuare e documentare la loro valutazione interna del rischio.

Tale valutazione dei rischi è eseguita almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio dell'EPAP o degli schemi pensionistici gestiti dall'EPAP. In presenza di una variazione significativa del profilo di rischio di uno schema pensionistico specifico, la valutazione interna del rischio può essere limitata a tale schema pensionistico.

2. Gli Stati membri garantiscono che la valutazione interna del rischio di cui al paragrafo 1, tenuto conto delle dimensioni e dell'organizzazione interna dell'EPAP, nonché della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP, comprenda quanto segue:

  1. a) una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali dell'EPAP;

  2. b) una valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;

  3. c) una descrizione del modo in cui l'EPAP previene i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice, qualora l'EPAP esternalizzi funzioni fondamentali all'impresa promotrice conformemente all'articolo 24, paragrafo 3;

  4. d) una valutazione del fabbisogno finanziario globale dell'EPAP, ivi inclusa una descrizione del piano di risanamento ove applicabile;

  5. e) una valutazione dei rischi per gli aderenti e i beneficiari in merito all'erogazione delle loro prestazioni pensionistiche e all'efficacia di un'eventuale azione correttiva tenendo conto, ove applicabile, di:

    1. i) meccanismi di indicizzazione;

    2. ii) meccanismi di riduzione delle prestazioni, tra cui in quale misura possono essere ridotte le prestazioni pensionistiche maturate, a quali condizioni e da chi;

  6. f) una valutazione qualitativa dei meccanismi di protezione delle prestazioni pensionistiche, tra cui, a seconda dei casi, garanzie, impegni e qualsiasi altro tipo di sostegno finanziario da parte dell'impresa promotrice, l'assicurazione o la riassicurazione da parte di un'impresa disciplinata dalla direttiva 2009/138/CE o la copertura da parte di uno schema di tutela delle pensioni, a favore dell'EPAP o degli aderenti e dei beneficiari;

  7. g) una valutazione qualitativa dei rischi operativi;

  8. h) nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

3. Ai fini del paragrafo 2, gli EPAP dispongono di metodi per individuare e valutare i rischi cui sono o potrebbero essere esposti nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità dell'EPAP di far fronte ai propri obblighi. Tali metodi sono proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle loro attività. I metodi sono descritti nella valutazione interna del rischio.

4. La valutazione interna del rischio è tenuta in conto nelle decisioni strategiche dell'EPAP.

Art. 29 Conti e relazioni annuali

Gli Stati membri stabiliscono che tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio redigano e rendano pubblici conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP e, se del caso, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali danno un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP e includono un'informativa sulle partecipazioni significative in investimenti. I conti annuali e le informazioni contenute nelle relazioni sono coerenti, esaurienti, correttamente presentati e debitamente approvati da persone autorizzate, in conformità del diritto nazionale.

Art. 30 Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il documento è reso pubblicamente disponibile.

Capo 2. Esternalizzazione e gestione degli investimenti

Art. 31 Esternalizzazione

1. Gli Stati membri possono consentire o richiedere agli EPAP registrati o autorizzati nei loro territori di affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali e la gestione di tali EPAP, in tutto o in parte, a fornitori di servizi che operano per conto dei suddetti EPAP.

2. Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP continuino a essere pienamente responsabili del rispetto degli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o qualsiasi altra attività.

3. L'esternalizzazione di funzioni fondamentali o di altre attività non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:

  1. a) un pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell'EPAP interessato;

  2. b) l'incremento indebito del rischio operativo;

  3. c) un pregiudizio alla capacità delle autorità competenti di controllare che l'EPAP adempia ai propri obblighi;

  4. d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente agli aderenti e ai beneficiari.

4. Gli EPAP garantiscono il corretto funzionamento delle attività esternalizzate tramite la procedura di selezione di un fornitore di servizi e il monitoraggio costante delle attività di tale fornitore di servizi.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP che esternalizzano funzioni fondamentali, la gestione di tali EPAP, o altre attività disciplinate dalla presente direttiva stipulino un accordo scritto con il fornitore di servizi. Tale accordo è giuridicamente vincolante e chiarisce i diritti e i doveri dell'EPAP e del fornitore di servizi.

6. Gli Stati membri assicurano che l'EPAP informi tempestivamente le autorità competenti dell'esternalizzazione delle attività disciplinate dalla presente direttiva. Se l'esternalizzazione riguarda le funzioni fondamentali o la gestione degli EPAP, le autorità competenti ne ricevono notifica prima che l'accordo relativo a qualunque esternalizzazione entri in vigore. Gli Stati membri assicurano altresì che gli EPAP notifichino alle autorità competenti qualunque importante sviluppo successivo riguardante altre attività esternalizzate.

7. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti dispongano del potere a richiedere in qualunque momento agli EPAP e ai fornitori di servizi informazioni relative alle funzioni fondamentali o alle altre attività esternalizzate.