Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, l'articolo 62 e l'articolo 114, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha subito varie e sostanziali modifiche4. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.
Nel mercato interno gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) dovrebbero avere la possibilità di operare in altri Stati membri, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione e sicurezza degli aderenti e dei beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali.
La presente direttiva mira a un'armonizzazione minima e non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni supplementari per tutelare gli aderenti e i beneficiari degli schemi pensionistici aziendali o professionali, a condizione che tali disposizioni siano coerenti con gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto dell'Unione. La presente direttiva non concerne le questioni relative al diritto nazionale in materia di sicurezza sociale, di diritto del lavoro, di diritto tributario o di diritto contrattuale, né l'adeguatezza delle pensioni negli Stati membri.
Per facilitare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra gli Stati membri, la presente direttiva mira a garantire una sana governance, l'informazione degli aderenti allo schema pensionistico, la trasparenza e la sicurezza delle pensioni aziendali o professionali.
Il modo in cui sono organizzati e regolamentati gli EPAP varia sensibilmente tra gli Stati membri. Gli schemi pensionistici aziendali o professionali sono gestiti sia dagli EPAP sia dalle imprese di assicurazione sulla vita. Non è pertanto opportuno adottare un approccio unico indifferenziato per gli EPAP. La Commissione e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) («EIOPA»), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5, nel determinare l'organizzazione degli EPAP dovrebbero considerare le diverse tradizioni degli Stati membri nel quadro delle loro attività e agire nel rispetto del diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro.
La direttiva 2003/41/CE ha rappresentato una prima tappa legislativa verso la costituzione di un mercato interno degli enti pensionistici aziendali e professionali organizzato su scala dell'Unione. Un autentico mercato interno degli enti pensionistici aziendali o professionali è un elemento fondamentale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione e per affrontare le sfide poste dall'invecchiamento della popolazione. Tale direttiva, che risale al 2003, non è stata modificata in modo sostanziale al fine di introdurvi un moderno sistema di governance basato sul rischio anche per gli EPAP. Una regolamentazione e una supervisione adeguate a livello di Unione e nazionale restano importanti per la prestazione di pensioni aziendali o professionali sicure in tutti gli Stati membri.
Come principio generale, gli EPAP dovrebbero, se del caso, tener conto dell'obiettivo di garantire l'equilibrio intergenerazionale degli schemi pensionistici aziendali o professionali, mirando a un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle prestazioni pensionistiche aziendali e professionali.
Sono necessarie misure appropriate per migliorare ulteriormente il risparmio destinato alle pensioni complementari private, così come gli schemi pensionistici aziendali o professionali. Si tratta di un aspetto importante in quanto i sistemi di sicurezza sociale sono sottoposti ad una pressione crescente, il che significa che si fa sempre più ricorso alle pensioni aziendali o professionali per integrare in futuro le prestazioni pensionistiche. Gli EPAP svolgono un ruolo importante nel finanziamento a lungo termine dell'economia dell'Unione e nell'erogazione di prestazioni pensionistiche sicure. Essi costituiscono un tassello fondamentale dell'economia dell'Unione, detenendo attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari. Occorre migliorare le pensioni aziendali e professionali, senza tuttavia mettere in discussione l'importanza fondamentale dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale ai fini di una protezione sociale sicura, durevole ed efficace, che dovrebbe garantire un livello di vita decoroso durante la vecchiaia e che dovrebbe pertanto essere al centro dell'obiettivo del rafforzamento dei modelli sociali europei.
Alla luce dell'evoluzione demografica nell'Unione e della situazione relativa ai bilanci nazionali, le pensioni aziendali e professionali costituiscono una preziosa integrazione dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Un sistema pensionistico sostenibile include una gamma di prodotti diversificata, una varietà di enti e prassi di vigilanza efficaci ed efficienti.
Gli Stati membri dovrebbero tutelare i lavoratori dalla povertà in età avanzata e promuovere sistemi pensionistici integrativi legati ai contratti di lavoro quale integrazione delle pensioni pubbliche.
La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, la libertà d'impresa, il diritto alla proprietà, il diritto di contrattazione e di azione collettiva e il diritto a un livello elevato di protezione dei consumatori, garantendo, nello specifico, un maggiore livello di trasparenza degli schemi pensionistici nonché una pianificazione finanziaria e previdenziale informata e personalizzata e una semplificazione dell'attività transfrontaliera degli EPAP e il trasferimento degli schemi pensionistici. La presente direttiva deve essere applicata in conformità a tali diritti e principi.
In particolare, l'agevolazione delle attività transfrontaliere degli EPAP e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici, precisandone le pertinenti procedure e rimuovendo gli ostacoli superflui, potrebbe incidere positivamente sulle imprese interessate e i loro dipendenti, a prescindere dallo Stato membro in cui operano, grazie all'accentramento della gestione dei servizi pensionistici offerti.
Le attività transfrontaliere degli EPAP non dovrebbero pregiudicare le norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di regimi pensionistici aziendali o professionali dello Stato membro ospitante che si applicano al rapporto tra l'impresa che offre lo schema pensionistico (impresa promotrice) e gli aderenti e i beneficiari. Le attività transfrontaliere e il trasferimento transfrontaliero di schemi pensionistici sono cose distinte e dovrebbero essere disciplinate da disposizioni diverse. Se un trasferimento transfrontaliero di un regime pensionistico comporta un'attività transfrontaliera, è opportuno che si applichino le disposizioni relative all'attività transfrontaliera.
Se l'impresa promotrice e l'EPAP sono stabiliti nello stesso Stato membro, la semplice circostanza che gli aderenti o i beneficiari di un regime pensionistico risiedano in un altro Stato membro non costituisce di per sé un'attività transfrontaliera.
Gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di tutelare i diritti pensionistici dei lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro per motivi di lavoro.
Nonostante l'entrata in vigore della direttiva 2003/41/CE, l'attività transfrontaliera è stata limitata a causa dell'eterogeneità delle norme nazionali di diritto della sicurezza sociale e del lavoro. Oltre a ciò, permangono importanti barriere prudenziali che rendono più costosa per gli EPAP la gestione di schemi pensionistici su base transfrontaliera. Inoltre, è opportuno migliorare l'attuale livello minimo di protezione per gli aderenti e i beneficiari. Ciò assume un'importanza sempre maggiore dato che i rischi di longevità e di mercato sono sempre più sostenuti dagli aderenti e dai beneficiari piuttosto che dall'EPAP o dall'impresa promotrice. Inoltre, è auspicabile aumentare l'attuale livello minimo di informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari.
Le disposizioni prudenziali previste dalla presente direttiva sono intese sia a garantire un elevato livello di sicurezza per tutti i futuri pensionati, attraverso la prescrizione di norme prudenziali rigorose, sia a favorire una gestione sana, prudente ed efficiente degli schemi pensionistici aziendali e professionali.
Gli EPAP dovrebbero essere pienamente distinti da qualsiasi impresa promotrice e dovrebbero operare secondo il principio di capitalizzazione allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche. Gli EPAP che operano per tale scopo esclusivo, dovrebbero avere la libera prestazione di servizi e la libertà di investimento, subordinata solo a requisiti prudenziali coordinati, indipendentemente dal fatto che tali EPAP siano considerati come entità giuridiche.
In base al principio di sussidiarietà gli Stati membri dovrebbero conservare tutte le loro competenze per quanto concerne l'organizzazione dei loro sistemi pensionistici, nonché la definizione del ruolo di ciascuno dei tre «pilastri» del sistema previdenziale nei singoli Stati membri. Nell'ambito del secondo pilastro, essi dovrebbero inoltre conservare tutte le loro competenze per quanto riguarda il ruolo e le funzioni dei vari enti che offrono prestazioni pensionistiche aziendali o professionali, quali i fondi pensione per settore di attività, i fondi pensione aziendali e le imprese di assicurazione sulla vita. La presente direttiva non intende mettere in discussione tale prerogativa degli Stati membri, bensì incoraggiare questi ultimi a costituire sistemi pensionistici aziendali o professionali adeguati, sicuri e sostenibili e ad agevolare le attività transfrontaliere.
Tenendo conto della necessità di migliorare ulteriormente gli schemi pensionistici aziendali o professionali, la Commissione dovrebbe apportare un valore aggiunto significativo a livello di Unione adottando nuove misure a sostegno della cooperazione degli Stati membri con le parti sociali per il miglioramento degli schemi pensionistici del secondo pilastro e istituendo un gruppo di esperti ad alto livello per incrementare il risparmio destinato alle pensioni del secondo pilastro negli Stati membri, segnatamente promuovendo lo scambio di prassi eccellenti tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le attività transfrontaliere.
Esistono divergenze nelle norme nazionali che disciplinano la partecipazione dei lavoratori autonomi agli EPAP. In taluni Stati membri gli EPAP possono operare in base ad accordi con associazioni o gruppi di associazioni i cui associati agiscono come lavoratori autonomi ovvero in base ad accordi diretti con lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti. In taluni Stati membri un lavoratore autonomo può anche aderire a un EPAP se lo stesso agisce come datore di lavoro o fornisce servizi professionali a un'impresa. In taluni Stati membri ancora i lavoratori autonomi non possono aderire a un EPAP a meno che non siano soddisfatti determinati requisiti, compresi quelli imposti dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro.
È necessario escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale già coordinati a livello di Unione. È tuttavia necessario tenere conto della specificità degli EPAP che, in uno Stato membro, gestiscono al tempo stesso sistemi di sicurezza sociale e schemi pensionistici aziendali o professionali.
La presente direttiva non si applica agli enti che operano in base al principio della capitalizzazione nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale obbligatori.
Gli enti finanziari ai quali già si applica un quadro normativo dell'Unione dovrebbero di regola essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva. Poiché però, in taluni casi, detti enti possono anche offrire prestazioni relative a pensioni aziendali o professionali, è importante far sì che la presente direttiva non produca distorsioni di concorrenza. Tali distorsioni possono essere evitate applicando i requisiti prudenziali di cui alla presente direttiva alle attività delle imprese di assicurazione sulla vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6. La Commissione dovrebbe inoltre procedere ad un attento monitoraggio della situazione relativa al mercato delle pensioni aziendali o professionali, valutando la possibilità di estendere l'applicazione facoltativa della presente direttiva ad altri enti finanziari regolamentati.
Poiché gli EPAP mirano a garantire la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, le prestazioni pensionistiche da loro erogate dovrebbero assumere la forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a carattere temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione.
È importante garantire che le persone anziane e i disabili non siano esposti al rischio di povertà e possano godere di un livello di vita decoroso. Una copertura adeguata dei rischi biometrici negli schemi pensionistici aziendali o professionali rappresenta un aspetto importante della lotta contro la povertà e l'insicurezza tra gli anziani. Al momento di istituire uno schema pensionistico, i datori di lavoro e i lavoratori, o i rispettivi rappresentanti, dovrebbero vagliare la possibilità che tale schema preveda disposizioni per la copertura del rischio di longevità e di invalidità, nonché per la pensione di reversibilità.
Dando agli Stati membri la facoltà di escludere dall'ambito di applicazione delle norme nazionali di recepimento gli EPAP che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale, si può facilitare la vigilanza negli Stati membri in questione senza compromettere il corretto funzionamento del mercato interno in questo settore. Ciò tuttavia non dovrebbe indebolire il diritto degli EPAP di nominare gestori degli investimenti stabiliti e debitamente autorizzati in un altro Stato membro per la gestione del loro portafoglio di investimenti e custodi o depositari stabiliti e debitamente autorizzati in un altro Stato membro per la custodia del loro attivo. In ogni caso, gli Stati membri dovrebbero applicare talune disposizioni riguardanti le regole d'investimento e il sistema di governance agli EPAP che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di 15 aderenti in totale.
Occorre escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva enti, come le «Unterstützungskassen» in Germania, i cui aderenti non hanno diritto a prestazioni di un determinato importo e i cui interessi sono protetti da un'assicurazione obbligatoria contro il rischio d'insolvenza.
Per proteggere gli aderenti ed i beneficiari, è opportuno che gli EPAP esercitino unicamente le attività di cui alla presente direttiva, nonché quelle ad esse connesse.
In caso di fallimento dell'impresa promotrice, gli aderenti rischiano di perdere sia il loro posto di lavoro, sia i diritti a pensione acquisiti. Occorre dunque che vi sia una netta separazione tra l'impresa promotrice e l'EPAP, e che siano fissate norme prudenziali minime per tutelare gli aderenti. In sede di definizione di tali norme è opportuno tener conto dell'accesso degli EPAP a schemi di protezione delle pensioni o di meccanismi analoghi che garantiscano la tutela dei diritti individuali maturati dagli aderenti e dai beneficiari contro il rischio di insolvenza dell'impresa promotrice.
Gli EPAP agiscono e sono soggetti a vigilanza secondo modalità significativamente diverse da uno Stato membro all'altro. In determinati Stati membri possono essere sottoposti a vigilanza non solo gli EPAP stessi, ma anche le entità o società autorizzate a gestirli. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di tenere conto di questa particolarità purché siano rispettati tutti i requisiti stabiliti nella presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero altresì poter autorizzare entità assicurative e altre entità finanziarie a gestire EPAP.
Gli EPAP sono enti pensionistici con un fine sociale che forniscono servizi finanziari. Essi sono responsabili dell'erogazione di prestazioni pensionistiche aziendali o professionali e di conseguenza dovrebbero soddisfare determinati requisiti prudenziali minimi per quanto concerne le loro attività e le condizioni per il funzionamento, tenendo conto delle regole e tradizioni nazionali. Tuttavia, tali enti non dovrebbero essere considerati dei semplici prestatori di servizi finanziari. La loro funzione sociale e il rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed EPAP dovrebbero essere adeguatamente riconosciuti e sostenuti come principi guida della presente direttiva.
Nel caso in cui, a norma del diritto nazionale, gli EPAP gestiscano fondi pensione che non hanno soggettività giuridica e che sono composti dai regimi pensionistici dei singoli aderenti, e i cui attivi sono distinti da quelli degli EPAP, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri considerare ciascun fondo pensione quale un unico schema pensionistico ai sensi della presente direttiva.
L'elevatissimo numero degli EPAP operanti in alcuni Stati membri rende necessaria una soluzione pragmatica per quanto riguarda il requisito della loro autorizzazione preventiva. È necessario tuttavia che un EPAP che intenda gestire uno schema pensionistico in un altro Stato membro sia autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di origine.
Fatto salvo il diritto nazionale della sicurezza sociale e del lavoro per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli EPAP dovrebbero avere la possibilità di prestare i loro servizi in altri Stati membri dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP. Essi dovrebbero poter accettare come promotori imprese aventi sede in qualunque Stato membro ed essere in grado di gestire schemi pensionistici con aderenti in più di uno Stato membro. Questa facoltà potrebbe potenzialmente consentire agli EPAP di realizzare significative economie di scala, migliorare la competitività del settore nell'Unione ed agevolare la mobilità del lavoro.
Il diritto di un EPAP stabilito in uno Stato membro di gestire uno schema pensionistico aziendale o professionale istituito in un altro Stato membro dovrebbe essere esercitato nel pieno rispetto del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro in vigore nello Stato membro ospitante nella misura in cui siano pertinenti agli schemi pensionistici aziendali e professionali, per esempio per quanto riguarda la definizione e l'erogazione di prestazioni pensionistiche nonché le condizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici. È opportuno chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni prudenziali per garantire la certezza del diritto per le attività transfrontaliere degli EPAP.
Per facilitare l'organizzazione di schemi pensionistici aziendali o professionali a livello di Unione, gli EPAP dovrebbero essere in grado di trasferire gli schemi pensionistici ad altri EPAP in ambito transfrontaliero all'interno dell'Unione. I trasferimenti dovrebbero essere soggetti all'autorizzazione dell'autorità competente nello Stato membro di origine dell'EPAP ricevente, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'EPAP che trasferisce lo schema pensionistico. Il trasferimento e le sue condizioni dovrebbero essere soggetti all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se applicabile, della maggioranza dei loro rappresentanti, come ad esempio gli amministratori fiduciari di uno schema basato su un fondo fiduciario.
In caso di trasferimento di parte di uno schema pensionistico, dovrebbe essere garantita la sostenibilità tanto della parte trasferita quanto della parte restante e i diritti di tutti gli aderenti e beneficiari dovrebbero essere adeguatamente tutelati dopo il trasferimento, imponendo sia all'EPAP trasferente che a quello ricevente di disporre di attività sufficienti e adeguate a copertura delle riserve tecniche per la parte trasferita e la parte restante dello schema.
Onde facilitare il coordinamento delle prassi di vigilanza, l'EIOPA può chiedere informazioni alle autorità competenti conformemente ai poteri conferitile ai sensi del regolamento (UE) n. 1094/2010. Inoltre, in caso di trasferimento transfrontaliero integrale o parziale di uno schema pensionistico, ove vi sia disaccordo tra le autorità competenti interessate, è opportuno che l'EIOPA possa fungere da Mediatore.
Un calcolo prudente delle riserve tecniche è una condizione essenziale per assicurare che l'ente possa far fronte alle sue obbligazioni di erogazione delle prestazioni pensionistiche sia nel breve che nel lungo termine. Le riserve tecniche dovrebbero essere calcolate utilizzando metodi attuariali riconosciuti e certificate da un attuario o da un altro specialista in materia. Il tasso d'interesse massimo dovrebbe essere scelto con prudenza, conformemente alla pertinente normativa nazionale. L'entità minima delle riserve tecniche dovrebbe sia essere sufficiente ad assicurare la continuazione dell'erogazione ai beneficiari delle prestazioni di cui è già iniziato il godimento, sia rispecchiare gli impegni derivanti dai diritti a pensione già maturati dagli aderenti. La funzione attuariale dovrebbe essere esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alle attività dell'EPAP e che sono in grado di dimostrare, con le appropriate qualifiche professionali e altri requisiti, un'esperienza pertinente.
I rischi coperti dagli EPAP variano significativamente da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri di origine dovrebbero quindi avere la facoltà di assoggettare il calcolo delle riserve tecniche a disposizioni supplementari e più dettagliate rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
È opportuno esigere la copertura delle riserve tecniche mediante attività sufficienti ed adeguate per proteggere gli interessi degli aderenti e dei beneficiari di uno schema pensionistico in caso di insolvenza dell'impresa promotrice.
Per promuovere la parità di condizioni tra EPAP nazionali e transfrontalieri gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione gli obblighi di finanziamento sia per gli EPAP nazionali che per quelli transfrontalieri.
In molti casi potrebbe essere l'impresa promotrice, e non l'EPAP, a coprire i rischi biometrici o a garantire determinate prestazioni o un dato rendimento degli investimenti. Tuttavia vi sono anche casi nei quali è l'EPAP stesso che offre tale copertura o garanzia e le obbligazioni dell'impresa promotrice si limitano al versamento dei contributi necessari. In tale situazione gli EPAP interessati dovrebbero detenere fondi propri in funzione del valore delle riserve tecniche e del capitale di rischio.
Gli EPAP sono investitori a lunghissimo termine. In generale le poste attive detenute dagli EPAP non possono essere utilizzate per scopi diversi dall'erogazione di prestazioni pensionistiche. Inoltre, per proteggere adeguatamente i diritti degli aderenti e dei beneficiari, gli EPAP dovrebbero poter scegliere un'allocazione delle attività che sia adeguata alla specifica natura e durata delle loro passività. Occorrono pertanto un'efficace vigilanza e regole di investimento fondate su un approccio che consenta agli EPAP di operare con una flessibilità sufficiente per scegliere la politica di investimento più sicura ed efficiente, e che li obblighi ad agire con prudenza. Il rispetto del principio della «persona prudente» esige pertanto una politica di investimento adeguata alla struttura dell'affiliazione al singolo EPAP.
Basando l'investimento dei capitali sul principio della «persona prudente» e permettendo agli EPAP di operare in ambito transfrontaliero, si incoraggia il riorientamento del risparmio verso il settore degli schemi pensionistici aziendali e professionali contribuendo in tal modo al progresso economico e sociale.
I metodi e le prassi di vigilanza sono diversi da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero godere di un certo margine discrezionale quanto alle norme in materia di investimenti che intendono imporre agli EPAP aventi sede nel loro territorio. Tuttavia tali norme non dovrebbero limitare il libero movimento dei capitali se non nella misura in cui ciò sia giustificato per motivi prudenziali.
La presente direttiva dovrebbe garantire che gli enti dispongano di un livello adeguato di libertà d'investimento. In quanto investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, gli EPAP sono in una posizione adatta per investire in attività non liquide, quali le azioni, e in altri strumenti che sono dotati di un profilo economico a lungo termine e non sono scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione entro limiti prudenti. Essi possono anche beneficiare dei vantaggi di una diversificazione internazionale. È quindi opportuno non restringere gli investimenti in azioni in valute diverse da quelle in cui sono denominate le passività e in altri strumenti dotati di un profilo economico a lungo termine e non scambiati in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o sistemi organizzati di negoziazione, conformemente al principio della «persona prudente» in modo da tutelare l'interesse degli aderenti e dei beneficiari, salvo per motivi prudenziali.
La definizione del concetto di strumenti con un profilo economico a lungo termine è ampia. Si tratta di titoli non trasferibili che pertanto non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Tali titoli richiedono spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano la negoziabilità e tali strumenti dovrebbero ricomprendere le partecipazioni, gli strumenti di debito di imprese non quotate e i prestiti a esse concessi. Le imprese non quotate includono progetti infrastrutturali, imprese non quotate proiettate verso la crescita e investimenti in beni immobili o altre attività che potrebbero essere idonee per investimenti a lungo termine. I progetti infrastrutturali a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici sono spesso attività non quotate e fanno ricorso a crediti a lungo termine per il finanziamento dei progetti.
Per ridurre il costo dell'attività transfrontaliera, agli EPAP dovrebbe essere consentito investire in altri Stati membri in conformità alle norme dei propri Stati membri di origine. Agli Stati membri ospitanti non dovrebbe pertanto essere consentito di imporre ulteriori obblighi di investimento agli EPAP con sede in altri Stati membri.
I cittadini necessitano di una chiara visione di insieme dei diritti pensionistici maturati negli schemi pensionistici obbligatori e aziendali o professionali, in particolare nel caso in cui tali diritti siano maturati in più di uno Stato membro. Tale visione di insieme potrebbe essere ottenuta mediante la creazione di servizi per il tracciamento delle pensioni nell'intera Unione, analoghi a quelli che sono già stati posti in essere in alcuni Stati membri a seguito del Libro bianco della Commissione del 16 febbraio 2012, dal titolo «Un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili», che promuove lo sviluppo di tali servizi.
Alcuni rischi non possono essere ridotti mediante requisiti quantitativi riflessi nelle riserve tecniche e nei requisiti di finanziamento, ma possono essere affrontati adeguatamente solo mediante requisiti di governance. Per l'adeguata gestione del rischio e la protezione degli aderenti e dei beneficiari è pertanto fondamentale garantire un sistema efficace di governance. Tali sistemi dovrebbero essere proporzionati alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'EPAP.
Le politiche di remunerazione che incoraggiano l'eccessiva assunzione di rischi possono compromettere la sana ed efficace gestione dei rischi degli EPAP. I principi e gli obblighi di informativa per le politiche di remunerazione applicabili ad altri tipi di enti finanziari nell'Unione dovrebbero poter essere resi applicabili anche agli EPAP, tenendo presente, tuttavia, la particolare struttura di governance degli EPAP rispetto ad altri enti finanziari e la necessità di tenere conto delle dimensioni, della natura, della portata e della complessità delle attività degli EPAP.
Per funzione fondamentale si intende la capacità di svolgere determinati compiti di governance. Gli EPAP dovrebbero disporre di una capacità adeguata per avere una funzione di gestione del rischio, una funzione di audit interno e, ove previsto, una funzione attuariale. Salvo ove diversamente specificato dalla presente direttiva, l'identificazione di una funzione fondamentale specifica non dovrebbe impedire a un EPAP di decidere in autonomia come organizzare concretamente tale funzione. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, poiché si dovrebbe tenere conto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività dell'EPAP.
I soggetti che sostanzialmente gestiscono un EPAP dovrebbero soddisfare collettivamente i requisiti di competenza e onorabilità e i soggetti che svolgono funzioni fondamentali dovrebbero essere in possesso di conoscenze ed esperienza adeguate e, ove applicabile, di adeguate qualifiche professionali. Tuttavia, solo i titolari di funzioni fondamentali dovrebbero essere soggetti agli obblighi di notifica alle autorità competenti.
Dovrebbe essere possibile affidare più di una funzione fondamentale, salvo quella relativa all'audit interno, a una sola persona o unità organizzativa. Tuttavia, la persona o l'unità organizzativa cui è affidata la funzione fondamentale dovrebbe essere diversa da quella che svolge una funzione fondamentale simile nell'impresa promotrice. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di autorizzare gli EPAP a svolgere funzioni fondamentali attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa dell'impresa promotrice, purché gli EPAP illustrino il modo in cui prevengono o gestiscono eventuali i conflitti d'interesse con l'impresa promotrice.
È fondamentale che gli EPAP migliorino la propria gestione del rischio, tenendo conto dell'obiettivo di garantire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni negli schemi pensionistici aziendali e professionali, affinché le potenziali vulnerabilità relative alla sostenibilità degli schemi pensionistici possano essere adeguatamente comprese e discusse con le autorità competenti. Nell'ambito del proprio sistema di gestione del rischio, gli EPAP dovrebbero elaborare una valutazione dei rischi per le proprie attività in materia di pensioni. La valutazione dei rischi dovrebbe inoltre essere messa a disposizione delle autorità competenti e dovrebbe, se del caso, includere, tra l'altro, i rischi connessi ai cambiamenti climatici, all'impiego delle risorse, all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative («attivi non recuperabili»).
I fattori ambientali, sociali e di governance di cui ai principi d'investimento responsabile sostenuti delle Nazioni Unite sono importanti per la politica d'investimento e i sistemi di gestione del rischio degli EPAP. È opportuno che gli Stati membri impongano agli EPAP di riferire espressamente se tali fattori sono presi in considerazione nelle decisioni d'investimento e in che modo essi fanno parte del loro sistema di gestione dei rischi. La pertinenza e la rilevanza dei fattori ambientali, sociali e di governance per gli investimenti di uno schema e il modo in cui sono presi in considerazione dovrebbero rientrare tra le informazioni fornite dall'EPAP ai sensi della presente direttiva. Ciò non impedisce all'EPAP di adempiere all'obbligo, precisando in tali informazioni che i fattori ambientali, sociali e di governance non sono presi in considerazione nella sua politica d'investimento o che i costi di un sistema di controllo della pertinenza e rilevanza di tali fattori e il modo in cui sono presi in considerazione sono sproporzionati rispetto alla dimensione, alla natura, alla portata, e alla complessità delle sue attività.
Ogni Stato membro dovrebbe richiedere a ciascun EPAP situato sul suo territorio di redigere conti e relazioni annuali che tengano conto di ogni schema pensionistico gestito dall'EPAP in questione e, ove applicabile, conti e relazioni annuali per ciascuno schema pensionistico. I conti e le relazioni annuali costituiscono una fonte essenziale di informazioni per gli aderenti e i beneficiari dello schema e per le autorità competenti, in quanto forniscono un quadro fedele delle attività, delle passività e della situazione finanziaria dell'EPAP, tenendo conto di ogni schema pensionistico gestito da un EPAP, secondo quanto debitamente certificato da una persona all'uopo autorizzata. Essi consentono in particolare alle autorità competenti di verificare la solidità finanziaria di un EPAP e valutare se esso sia in grado di far fronte a tutte le sue obbligazioni contrattuali. I conti annuali e le relazioni annuali dovrebbero essere pubblicati su un sito web, se possibile, o con altre modalità, quali la messa a disposizione di copie su richiesta.
La politica di investimento di un EPAP è un fattore decisivo sia per la sicurezza che per la sostenibilità economica a lungo termine degli schemi pensionistici aziendali e professionali. Gli EPAP dovrebbero quindi predisporre e, almeno ogni tre anni, rivedere un documento illustrante i principi della loro politica di investimento. Tale documento dovrebbe essere messo a disposizione dell'autorità competente e, su richiesta, anche degli aderenti e dei beneficiari di ogni schema pensionistico.
Gli EPAP dovrebbero poter affidare qualsiasi attività, comprese le funzioni fondamentali, in tutto o in parte, a prestatori di servizi che operano per conto degli stessi. Gli EPAP dovrebbero rimanere pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni fondamentali o altre attività. Gli EPAP dovrebbero stipulare un accordo scritto con il fornitore di servizi in caso di esternalizzazione di una qualsiasi attività. Ai fini della presente direttiva ciò non include gli accordi per servizi di tipo operativo, ad esempio per il personale addetto alla sicurezza o alla manutenzione.
Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri chiedere la nomina di un depositario in relazione alla custodia delle attività degli EPAP.
Tenendo conto della natura dello schema pensionistico e degli oneri amministrativi che questo comporta, gli EPAP dovrebbero fornire informazioni chiare e adeguate ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari a sostegno delle loro decisioni in materia di pensioni e assicurare di un elevato livello di trasparenza nelle varie fasi degli schemi, tra cui preadesione, adesione (compreso il pre-pensionamento) e fase successiva alla pensione. In particolare, dovrebbero essere fornite informazioni in merito ai diritti pensionistici maturati, al livello delle prestazioni previste, ai rischi e alle garanzie, nonché ai costi. Ove gli importi stimati delle prestazioni pensionistiche si basino su scenari economici, tali informazioni dovrebbero includere altresì uno scenario sfavorevole, che dovrebbe essere estremo ma plausibile. Nei casi in cui gli aderenti assumono un rischio di investimento, sono fondamentali anche le informazioni supplementari relative al profilo di investimento, a tutte le opzioni disponibili e ai risultati ottenuti nel passato. Le informazioni dovrebbero essere adeguate alle esigenze degli utenti e tenere conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto concerne l'accessibilità e l'accesso alle informazioni, a norma rispettivamente degli articoli 3 e 21. Gli Stati membri possono scegliere di specificare ulteriormente da chi possono essere fornite le informazioni destinate agli aderenti potenziali ed effettivi e ai beneficiari, anche attraverso i servizi per il tracciamento delle pensioni.
Date le specificità degli schemi che offrono un determinato livello di prestazioni, su tali prestazioni non influiscono, salvo in circostanze estreme, né i risultati ottenuti in passato né la struttura dei costi. Le informazioni al riguardo dovrebbero quindi essere fornite unicamente per gli schemi i cui aderenti assumono il rischio d'investimento o possono decidere in merito agli investimenti.
Prima di aderire a uno schema, i potenziali aderenti dovrebbero ricevere tutte le informazioni necessarie a effettuare una scelta informata. Qualora i potenziali aderenti non abbiano possibilità di scelta e siano automaticamente iscritti a uno schema pensionistico, l'EPAP dovrebbe fornire loro le principali informazioni pertinenti e appropriate in merito alla loro adesione immediatamente dopo l'iscrizione.
Per gli aderenti l'EPAP dovrebbe elaborare un prospetto delle prestazioni pensionistiche contenente le informazioni personali chiave e informazioni generiche relative allo schema pensionistico. Il prospetto delle prestazioni pensionistiche dovrebbe essere chiaro e comprensibile e contenere le informazioni pertinenti per facilitare la comprensione dei diritti maturati nel tempo e nei diversi schemi, ed agevolare la mobilità del lavoro.
Gli EPAP dovrebbero informare gli aderenti con sufficiente anticipo rispetto al pensionamento circa le proprie opzioni di erogazione. Nel caso in cui le prestazioni pensionistiche non siano erogate sotto forma di rendita vitalizia, gli aderenti che si avvicinano al pensionamento dovrebbero ricevere informazioni circa i prodotti di pagamento disponibili, al fine di facilitare la pianificazione finanziaria per la pensione.
Nella fase in cui le prestazioni pensionistiche sono erogate, i beneficiari dovrebbero continuare a ricevere informazioni relative alle prestazioni loro dovute e alle corrispondenti opzioni di erogazione. Ciò riveste particolare importanza nei casi in cui i beneficiari sostengono un livello significativo di rischio di investimento nella fase di erogazione. È opportuno che i beneficiari siano informati altresì dell'eventuale riduzione dell'importo delle prestazioni dovute, prima dell'applicazione di una decisione su tale riduzione, una volta che sia stata adottata una decisione che comporti una riduzione. Come buona prassi, si raccomanda che gli EPAP consultino i beneficiari prima di adottare una tale decisione.
È opportuno che l'autorità competente eserciti i propri poteri, avendo, come principali obiettivi, la tutela dei diritti degli aderenti e dei beneficiari, nonché la stabilità e la solidità degli EPAP.
L'ambito di applicazione della vigilanza prudenziale varia tra gli Stati membri, il che può causare problemi se un EPAP è tenuto a rispettare la regolamentazione prudenziale del proprio Stato membro di origine e contemporaneamente il diritto della sicurezza sociale e del lavoro del proprio Stato membro ospitante. Chiarire quali ambiti sono considerati parte della vigilanza prudenziale ai fini della presente direttiva serve a ridurre l'incertezza giuridica e i connessi costi operativi.
Presupposto per l'esistenza di un mercato interno degli EPAP è il riconoscimento reciproco degli standard prudenziali. Il rispetto di tali standard da parte di un EPAP dovrebbe essere sottoposto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'EPAP. Gli Stati membri dovrebbero attribuire alle autorità competenti i poteri necessari ad applicare misure preventive o correttive qualora un EPAP non rispetti le disposizioni della presente direttiva.
Per garantire una vigilanza efficace delle attività esternalizzate a terzi, comprese quelle da essi ulteriormente esternalizzate, è essenziale che le autorità competenti abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi cui sono state esternalizzate le attività, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo sia un'entità regolamentata o meno, e abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto degli sviluppi del mercato e per garantire la costante conformità alle condizioni di esternalizzazione, le autorità compenti dovrebbero avere i poteri necessari per chiedere informazioni agli EPAP e ai prestatori di servizi in merito alle attività esternalizzate.
È opportuno prevedere scambi di informazioni tra le autorità competenti, le altre autorità e gli organismi incaricati di rafforzare la stabilità finanziaria e di porre termine ad uno schema pensionistico. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali dovrebbero essere possibili tali scambi di informazioni. Inoltre, qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose.
Qualsiasi trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva, quale ad esempio lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte delle autorità competenti, dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni da parte delle Autorità europee di vigilanza ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio8.
Per garantire il regolare funzionamento del mercato interno degli schemi pensionistici aziendali o professionali organizzato su scala dell'Unione, è opportuno che, dopo aver consultato l'EIOPA, la Commissione riesamini l'applicazione della presente direttiva e rediga una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio entro il 13 gennaio 2023.
Al fine di garantire una competizione equa tra gli enti, il periodo transitorio che consente alle imprese di assicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE di gestire le proprie attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali a norma dell'articolo 4 della presente direttiva dovrebbe essere esteso fino al 31 dicembre 2022. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/138/CE.
L'ulteriore sviluppo a livello di Unione di modelli di solvibilità, come il bilancio olistico, non è realistico in termini pratici e non è efficace sotto il profilo dei costi e dei benefici, data in particolare l'eterogeneità degli EPAP all'interno degli Stati membri e all'interno degli stessi. Pertanto, in relazione agli EPAP non dovrebbero essere sviluppati a livello di Unione requisiti patrimoniali quantitativi, come quelli di Solvibilità II o i modelli di bilancio olistico da essa derivati, in quanto potrebbero far sì che i datori di lavoro siano meno disposti a offrire schemi pensionistici aziendali o professionali.
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire istituire un quadro normativo dell'Unione per gli EPAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'intervento stesso, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.
La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alla data di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nonché l'esercizio di tali attività.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica agli EPAP. Qualora, conformemente al diritto nazionale, tali EPAP non abbiano personalità giuridica, gli Stati membri applicano la direttiva o a tali EPAP o, fatto salvo il paragrafo 2, alle entità autorizzate che sono responsabili della gestione di tali enti e che agiscono per conto degli stessi.
2. La direttiva non si applica:
a) agli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale disciplinati dai regolamenti (CE) n. 883/20049 e (CE) n. 987/200910 del Parlamento europeo e del Consiglio;
b) agli enti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/65/CE11, 2009/138/CE, 2011/61/UE12, 2013/36/UE13 e 2014/65/UE14 del Parlamento europeo e del Consiglio;
c) agli enti che agiscono sulla base del principio della ripartizione;
d) agli enti in cui i dipendenti dell'impresa promotrice non hanno legalmente diritto a prestazioni e in cui l'impresa promotrice può svincolare le attività in qualunque momento senza dover necessariamente far fronte ai propri obblighi di erogare prestazioni pensionistiche;
e) alle società che utilizzano sistemi fondati sulla costituzione di riserve contabili per l'erogazione di prestazioni pensionistiche ai loro dipendenti.
Art. 3 Applicazione agli EPAP che gestiscono sistemi di sicurezza sociale
Gli EPAP che gestiscono anche schemi pensionistici aventi carattere obbligatorio considerati come sistemi di sicurezza sociale e che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 sono soggetti alla presente direttiva in relazione alla loro attività in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali non obbligatori. In tal caso le passività e le corrispondenti attività sono separate («ring-fenced») e non possono essere trasferite agli schemi pensionistici obbligatori considerati come sistemi di sicurezza sociale o viceversa.
Art. 4 Applicazione facoltativa agli enti disciplinati dalla direttiva 2009/138/CE
Gli Stati membri di origine hanno facoltà di applicare gli articoli da 9 a 14, gli articoli da 19 a 22, l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e gli articoli da 24 a 58 della presente direttiva alle imprese di assicurazione vita nel settore delle pensioni aziendali e professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti da i) a iii), e all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti da ii) a iv), della direttiva 2009/138/CE, per quanto riguarda le loro attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali. In tal caso tutte le poste dell'attivo e del passivo corrispondenti alle pensioni aziendali e professionali sono individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle imprese di assicurazione vita, senza che vi sia la possibilità di trasferimento.
Nel caso di cui al primo comma del presente articolo, e limitatamente alle attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali, le imprese di assicurazione vita non sono disciplinate dagli articoli da 76 a 86, dall'articolo 132, dall'articolo 134, paragrafo 2, dall'articolo 173, dall'articolo 185, paragrafi 5, 7 e 8, e dall'articolo 209 della direttiva 2009/138/CE.
Lo Stato membro d'origine provvede affinché le autorità competenti o l'autorità responsabile della vigilanza sulle imprese d'assicurazione vita contemplate dalla direttiva 2009/138/CE verifichino, nell'ambito delle proprie attività, la rigorosa separazione delle pertinenti attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali.
Art. 5 EPAP minori e schemi pensionistici pubblici
Fatti salvi gli articoli da 32 a 35, gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva, in tutto o in parte, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente meno di cento aderenti in totale. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, tali EPAP hanno nondimeno il diritto di applicare la presente direttiva su base volontaria. L'articolo 11 può essere applicato solo se si applicano tutte le altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri applicano l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 21, paragrafi 1 e 2, agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio che gestiscono schemi pensionistici che contano congiuntamente più di quindici aderenti in totale.
Gli Stati membri possono decidere di applicare uno degli articoli da 1 a 8, 19 e da 32 a 35 agli enti che gestiscono schemi pensionistici aziendali e professionali stabiliti ai sensi del diritto nazionale e garantiti da una pubblica autorità.
Art. 6 Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
1) «ente pensionistico aziendale o professionale» o «EPAP»: un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il principio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costituito al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un accordo o di un contratto stipulato: a) individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresentanti o b) con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e che esercita le attività direttamente connesse;
2) «schema pensionistico»: un contratto, un accordo, un negozio fiduciario o un insieme di disposizioni che stabilisce le prestazioni pensionistiche erogabili e le condizioni per la loro erogazione;
3) «impresa promotrice»: un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre uno schema pensionistico o versa contributi a un EPAP;
4) «prestazioni pensionistiche»: le prestazioni liquidate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento oppure, laddove siano complementari rispetto alle prestazioni di cui sopra e fornite su base accessoria, le prestazioni erogate sotto forma di pagamenti in caso di morte, invalidità o cessazione del rapporto di lavoro, nonché le prestazioni erogate sotto forma di sostegni finanziari o servizi in caso di malattia, stato di bisogno o morte. Per agevolare la sicurezza finanziaria durante il pensionamento, queste prestazioni possono essere erogate sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, pagamenti a titolo temporaneo, «una tantum» o una loro combinazione;
5) «aderenti»: le persone diverse dai beneficiari e dai potenziali aderenti che a motivo delle loro attività lavorative passate o attuali hanno o avranno diritto a percepire le prestazioni pensionistiche conformemente alle disposizioni di uno schema pensionistico;
6) «beneficiari»: le persone che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
7) «potenziali aderenti»: le persone che hanno diritto ad aderire a uno schema pensionistico;
8) «autorità competente»: un'autorità nazionale designata a svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva;
9) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e longevità;
10) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l'EPAP è stato registrato o autorizzato e in cui è situata la sua amministrazione principale conformemente all'articolo 9;
11) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro il cui diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali si applica al rapporto tra l'impresa promotrice e gli aderenti o i beneficiari;
12) «EPAP trasferente»: l'EPAP che trasferisce tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico a un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;
13) «EPAP ricevente»: l'EPAP che riceve tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico da un EPAP registrato o autorizzato in un altro Stato membro;
14) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;
15) «sistema multilaterale di negoziazione» o «MTF»: un sistema multilaterale di negoziazione o MTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;
16) «sistema organizzato di negoziazione» o «OTF»: un sistema organizzato di negoziazione od OTF quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 23, della direttiva 2014/65/UE;
17) «supporto durevole»: uno strumento che permetta agli aderenti o ai beneficiari di conservare le informazioni a loro personalmente dirette in modo che possano essere accessibili per la futura consultazione e per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione senza modifiche delle informazioni conservate;
18) «funzione fondamentale»: nell'ambito di un sistema di governance, una capacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di gestione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;
19) «attività transfrontaliera»: la gestione di uno schema pensionistico in cui il rapporto tra impresa promotrice e gli aderenti e i beneficiari è disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine.
Art. 7 Attività degli EPAP
Gli Stati membri stabiliscono che gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio limitino le proprie attività all'esercizio di schemi pensionistici ed alle attività collegate.
Quando, in conformità dell'articolo 4, una impresa di assicurazione vita gestisce le proprie attività nel settore delle pensioni, aziendali o professionali, mediante la separazione degli attivi e delle passività, gli attivi e le passività separati sono limitati all'esercizio degli schemi pensionistici ed alle attività direttamente collegate.
Come principio generale, gli EPAP tengono eventualmente conto dell'obiettivo di avere un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni nelle loro attività.
Art. 8 Separazione giuridica tra imprese promotrici ed EPAP
Gli Stati membri assicurano che vi sia una separazione giuridica tra l'impresa promotrice e l'EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio affinché, in caso di fallimento dell'impresa promotrice, l'attivo dell'EPAP sia salvaguardato nell'interesse degli aderenti e dei beneficiari.
Art. 9 Registrazione o autorizzazione
1.
Gli Stati membri assicurano che ogni EPAP la cui amministrazione principale è ubicata nel loro territorio sia registrato in un registro nazionale o autorizzato dalla competente autorità.
L'ubicazione dell'amministrazione principale si riferisce al luogo in cui sono adottate le principali decisioni strategiche di un EPAP.
2. In caso di attività transfrontaliere avviate a norma dell'articolo 11, nel registro sono indicati anche gli Stati membri in cui opera l'EPAP.
3. Le informazioni contenute nel registro sono trasmesse all'EIOPA che le pubblica sul proprio sito web.
Art. 10 Requisiti di gestione
1. Gli Stati membri provvedono, riguardo a ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a garantire che:
a) l'EPAP abbia attuato regole di gestione definite in modo adeguato per ciascuno schema pensionistico;
b) qualora l'impresa promotrice garantisca il pagamento delle prestazioni pensionistiche, essa si impegni a finanziarle regolarmente.
2. In linea con il principio di sussidiarietà e tenendo conto dell'entità delle prestazioni pensionistiche offerte dai sistemi di sicurezza sociale, gli Stati membri possono prevedere che, con il consenso dei datori di lavoro e dei lavoratori, o dei rispettivi rappresentanti, vengano offerte agli aderenti prestazioni supplementari quali l'opzione relativa alla copertura del rischio di longevità e di invalidità professionale, le disposizioni circa la reversibilità e la garanzia di rimborso dei contributi.
Art. 11 Attività transfrontaliera e procedure
1. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di sicurezza sociale e di lavoro riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, compresa l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, gli Stati membri consentono agli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio di svolgere attività transfrontaliere. Gli Stati membri consentono inoltre alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere gli EPAP che intendono svolgere o svolgono attività transfrontaliere.
2. Un EPAP che intende svolgere attività transfrontaliere e accettare come promotore un'impresa promotrice è soggetto a un'autorizzazione preventiva da parte della pertinente autorità competente del proprio Stato membro di origine.
3. L'EPAP notifica della propria intenzione di svolgere attività transfrontaliere all'autorità competente dello Stato membro di origine. Gli Stati membri esigono che l'EPAP alleghi le informazioni seguenti alla notificazione:
a) il nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti che, se del caso, è identificato dall'impresa promotrice;
b) il nome e l'ubicazione dell'amministrazione principale dell'impresa promotrice;
c) le caratteristiche principali dello schema pensionistico che deve essere gestito per l'impresa promotrice.
4.
Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine riceve la notifica di cui al paragrafo 3, sempreché non abbia adottato una decisione motivata secondo cui la struttura amministrativa o la situazione finanziaria dell'EPAP, ovvero l'onorabilità e la professionalità o l'esperienza delle persone che lo gestiscono non sono compatibili con l'attività transfrontaliera proposta, tale autorità competente comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni di cui al paragrafo 3 entro tre mesi dal loro ricevimento e ne informa debitamente l'EPAP.
La decisione motivata di cui al primo comma deve essere adottata entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 3.
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine che non comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 all'autorità competente dello Stato membro ospitante è tenuta a motivare tale decisione all'EPAP interessato entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni. La mancata comunicazione delle informazioni è oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.
6. Gli EPAP che svolgono attività transfrontaliere sono soggetti agli obblighi relativi alle informazioni di cui al titolo IV imposti dallo Stato membro ospitante riguardo ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari interessati da dette attività transfrontaliere.
7. Prima che l'EPAP inizi a svolgere attività transfrontaliere, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, entro sei settimane dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 3, comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine le disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali conformemente alle quali lo schema pensionistico avente come promotore un'impresa dello Stato membro ospitante deve essere gestito nonché i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al titolo IV che si applicano all'attività transfrontaliera. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.
8. Dal momento in cui riceve la comunicazione di cui al paragrafo 7 o, qualora non riceva alcuna comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, alla scadenza del termine di cui al paragrafo 7, l'EPAP può iniziare a svolgere un'attività transfrontaliera nel rispetto delle disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali e dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7.
9. L'autorità competente dello Stato membro ospitante comunica all'autorità competente dello Stato membro d'origine i mutamenti significativi intervenuti nelle proprie disposizioni di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali che possono influire sulle caratteristiche dello schema pensionistico nella misura in cui ciò riguarda le attività transfrontaliere nonché i mutamenti significativi nei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica dette informazioni all'EPAP.
10. L'EPAP è sottoposto alla costante vigilanza dell'autorità competente dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la conformità delle sue attività con le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del diritto del lavoro dello Stato membro ospitante pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali e con i requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7. Qualora tale vigilanza ponesse in luce irregolarità, l'autorità competente dello Stato membro ospitante ne informa immediatamente l'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quest'ultima, coordinandosi con l'autorità competente dello Stato membro ospitante, adotta le misure necessarie per garantire che l'EPAP in questione ponga fine alla violazione rilevata.
11. Qualora, malgrado le misure adottate dall'autorità competente dello Stato membro di origine o poiché mancano appropriate misure nello stesso, l'EPAP persista nella violazione delle disposizioni applicabili di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro dello Stato membro ospitante in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali o dei requisiti dello Stato membro ospitante relativi alle informazioni di cui al paragrafo 7, l'autorità competente dello Stato membro ospitante, dopo aver informato l'autorità competente dello Stato membro di origine, può prendere i provvedimenti appropriati per evitare o punire ulteriori irregolarità anche, nella misura dello stretto necessario, impedendo all'EPAP di operare per l'impresa promotrice nello Stato membro ospitante.