diritto.io

Direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 della Commissione del 16 gennaio 2019 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi1, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2 bis,

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE impone agli Stati membri di garantire che le armi da fuoco e i loro componenti essenziali, facenti parte dell'arma da fuoco o immessi separatamente sul mercato, siano provvisti di una marcatura unica, chiara e permanente. L'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva stabilisce le informazioni che devono essere comprese nella marcatura per migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e per agevolarne la libera circolazione. Per i componenti essenziali molto piccoli, le informazioni che devono essere comprese nella marcatura sono limitate a un numero di serie o a un codice alfanumerico o digitale. L'articolo 4, paragrafo 4, di tale direttiva impone agli Stati membri di tenere un archivio computerizzato in cui sono tenuti a registrare tutte le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e dell'identificazione delle armi da fuoco, comprese le informazioni relative alla marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e alle trasformazioni o modifiche apportate a un'arma da fuoco che determinino un cambiamento di categoria o sottocategoria, come le informazioni relative all'ente che ha sostituito o modificato un componente essenziale.

Nel caso di trasferimenti di armi da fuoco dalle scorte governative a usi permanentemente civili, la marcatura deve comprendere anche informazioni che consentano di identificare l'ente che effettua il trasferimento. A meno che non sia compresa in una marcatura esistente, l'identità dell'ente che effettua il trasferimento deve essere inclusa nella marcatura al momento del trasferimento dell'arma da fuoco ad usi civili.

La direttiva 91/477/CEE impone inoltre agli Stati membri di provvedere affinché su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni complete sia apposta la marcatura in modo da indicare il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Alla luce delle attuali prassi di mercato relative all'imballaggio delle munizioni e dello stato attuale della tecnologia, in questa fase non occorre stabilire specifiche tecniche per tale marcatura. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi unicamente alla marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (compresi i componenti essenziali molto piccoli).

Per raggiungere l'obiettivo di una migliore tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali è fondamentale che la dimensione dei caratteri della marcatura sia adeguata. Le specifiche tecniche dovrebbero pertanto stabilire la dimensione minima dei caratteri che gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rispettare nel determinare la dimensione dei caratteri di tale marcatura nei loro ordinamenti nazionali.

Tenuto conto degli standard delle Nazioni Unite accettati a livello internazionale sulle armi leggere e di piccolo calibro (ISACS) in materia di marcatura e registrazione, per i telai e i fusti fatti di materiali non metallici di un tipo che rischi di compromettere la chiarezza e la permanenza della marcatura (ad esempio telai e fusti fatti di determinate categorie di polimeri) quest'ultima dovrebbe essere apposta su una targhetta metallica incorporata in modo permanente nel materiale del telaio o del fusto. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere l'uso di altre tecniche, come l'incisione laser profonda, che garantiscano un livello equivalente di chiarezza e permanenza della marcatura apposta su telai e fusti fatti di materiali non metallici.

Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali negli archivi computerizzati degli Stati membri, nel determinare l'alfabeto o gli alfabeti che possono essere utilizzati per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a scegliere unicamente tra gli alfabeti latino, cirillico o greco. Analogamente, i sistemi di numerazione utilizzabili per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali dovrebbero essere limitati al sistema arabo o romano, secondo quanto stabilito da ciascuno Stato membro.

La presente direttiva fa salvo l'articolo 3 della direttiva 91/477/CEE.

Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi2, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 13 ter, paragrafo 1, della direttiva 91/477/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica alle armi da fuoco e ai loro componenti essenziali, ma non si applica alle unità elementari di imballaggio di munizioni complete.

Art. 2 Specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali

Gli Stati membri provvedono affinché la marcatura prescritta dall'articolo 4 della direttiva 91/477/CEE rispetti le specifiche tecniche di cui all'allegato della presente direttiva.

Art. 3 Disposizioni di recepimento

1.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 17 gennaio 2020. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker