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Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commission del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

La direttiva 2003/91/CE della Commissione2 mira a garantire che le varietà delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Detti protocolli mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e alle condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi al fine di stabilire la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità («DUS»). Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tale direttiva mira a garantire la conformità alle linee direttrici per l’esame dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).

È necessario garantire che i produttori possano utilizzare varietà biologiche adatte alla produzione biologica che derivano da attività di miglioramento genetico biologico. Alcune di esse rispondono ai criteri DUS di tutte le altre varietà della stessa specie, ma altre varietà destinate alla produzione biologica sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive.

Le norme per l’omogeneità definite nei protocolli e nelle linee direttrici DUS esistenti dell’UCVV e dell’UPOV non sono pertanto idonee per le varietà biologiche destinate alla produzione biologica che sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica.

È pertanto necessario offrire la possibilità di discostarsi dagli attuali protocolli di esame DUS affinché siano più idonei alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica. Dovrebbe quindi essere possibile adeguare i protocolli esistenti per l’esame delle varietà per alcune specie al fine di soddisfare le esigenze dell’agricoltura biologica. È pertanto opportuno derogare ad alcune disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2003/91/CE.

Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami DUS, al fine di garantire un riesame periodico di tali requisiti e valutare ulteriormente la necessità di modificarli, sopprimerli o applicarli anche ad altre specie.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/91/CE.

Le autorità competenti e gli operatori professionali interessati dovrebbero disporre di tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente prima che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva inizino ad applicarsi.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 2003/91/CE

La direttiva 2003/91/CE è così modificata:

  1. 1) all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità: a) le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei “Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità”, formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato; b) le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato. In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato III, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.»;

  2. 2) il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

Art. 2 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 3 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 4 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022 Per la Commissione Stella Kyriakides Membro della Commissione