Direttiva di esecuzione (UE) 2023/1438 della Commission del 10 luglio 2023 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),
Le direttive 2003/90/CE3 e 2003/91/CE4 della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali ("UCVV"). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e alle condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell'UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali ("UPOV").
L'UCVV e l'UPOV hanno aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda le seguenti specie: canapa, aglio, cavolo rapa, cicoria da foglia, anguria o cocomero e rapa. Tali sviluppi dovrebbero riflettersi nel diritto dell'Unione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
Gli Stati membri dovrebbero applicare le nuove norme a decorrere dal 1o gennaio 2024. Tuttavia, per evitare che gli esami ufficiali subiscano perturbazioni, dovrebbero applicarsi le seguenti disposizioni. Per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 e non ancora ultimati dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1 Modifiche della direttiva 2003/90/CE
Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte A, della presente direttiva.
Art. 2 Modifiche della direttiva 2003/91/CE
Gli allegati della direttiva 2003/91/CE sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato, parte B, della presente direttiva.
Art. 3 Recepimento
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2024.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4 Misure transitorie
Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati anteriormente al 1o gennaio 2024 ma non ancora ultimati si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.
Art. 5 Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen