diritto.io

Direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l’esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole1, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi2, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

Le direttive 2003/90/CE3 e 2003/91/CE4 della Commissione mirano a garantire che le varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Dette direttive mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative i) ai caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame; e ii) alle condizioni minime che deve soddisfare l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi. Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tali direttive mirano a garantire la conformità alle linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).

L’UCVV ha aggiornato i protocolli esistenti, in particolare per quanto riguarda navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci. Tali aggiornamenti dovrebbero riflettersi nel diritto dell’Unione.

Inoltre la linea direttrice dell’UPOV relativa al ravizzone (TG/185/3) è stata sostituita dal protocollo UCVV TP/185/1 che figura nell’allegato I della direttiva 2003/90/CE. Tale linea direttrice dovrebbe pertanto essere eliminata dall’allegato II di detta direttiva.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.

Le nuove norme dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o luglio 2026 per consentire agli organismi ufficiali responsabili di adeguarsi alle nuove prescrizioni per gli esami ufficiali. Tuttavia, onde evitare che gli esami subiscano perturbazioni, per le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi, gli esami ufficiali iniziati ma non ultimati prima del 1o luglio 2026 dovrebbero continuare a essere effettuati in conformità alla direttiva 2003/90/CE o alla direttiva 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art. 1 Modifiche della direttiva 2003/90/CE

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato, parte A, della presente direttiva.

Art. 2 Modifiche della direttiva 2003/91/CE

L’allegato I della direttiva 2003/91/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato, parte B, della presente direttiva.

Art. 3 Misure transitorie

Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati ma non ultimati prima del 1o luglio 2026 si applicano le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dalla presente direttiva.

Art. 4 Recepimento

1.

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2026.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Art. 6 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen