Direttiva (UE) 2026/500 della Commissione del 5 marzo 2026 che modifica la direttiva 2008/63/CE per quanto riguarda un obbligo di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 106, paragrafo 3,
La direttiva 2008/63/CE della Commissione1 mira a preservare la concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazione e impone agli Stati membri che hanno concesso diritti esclusivi o speciali alle imprese di provvedere alla soppressione di tutti i diritti esclusivi, nonché dei diritti speciali che: a) limitano a due o più il numero delle imprese non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione; oppure b) designano, non conformandosi ai criteri di cui alla lettera a), numerose imprese concorrenti. L’articolo 3 di tale direttiva impone inoltre agli Stati membri di provvedere affinché gli operatori economici abbiano il diritto di importare, di commercializzare, di allacciare e di installare le apparecchiature terminali.
L’articolo 7 della direttiva 2008/63/CE stabilisce un obbligo di comunicazione in base al quale gli Stati membri devono presentare alla Commissione, alla fine di ogni anno, una relazione che le consenta di monitorare il rispetto degli articoli 2, 3, 4 e 6 di tale direttiva. Una sintesi della relazione di cui all’articolo 7 figura nell’allegato I della direttiva 2008/63/CE.
Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano. Ciò è in linea con l’obiettivo della Commissione, annunciato nella Bussola per la competitività2 del gennaio 2025 e nella comunicazione sull’attuazione e la semplificazione3 del febbraio 2025, di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 % e di almeno il 35 % per le piccole e medie imprese («PMI»).
La direttiva 2008/63/CE ha in gran parte raggiunto i suoi obiettivi in quanto gli Stati membri hanno progressivamente soppresso i diritti esclusivi o speciali per le apparecchiature terminali. Alla luce di quanto precede, l’obbligo di cui all’articolo 7 di tale direttiva di fornire alla Commissione, alla fine di ogni anno, una relazione che le consenta di monitorare il rispetto degli articoli 2, 3, 4 e 6 non è più necessario. Pertanto, e in linea con la priorità della Commissione di razionalizzare gli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi, tale obbligo di comunicazione dovrebbe essere eliminato.
La proposta di sopprimere l’obbligo di comunicazione non incide sulla pertinenza degli obiettivi strategici alla base della direttiva 2008/63/CE.
La soppressione dell’articolo 7 della direttiva 2008/63/CE e dell’allegato I consente agli Stati membri di abrogare le misure di recepimento adottate nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/63/CE.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1
L’articolo 7 e l’allegato I della direttiva 2008/63/CE sono soppressi.
Art. 2
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2026 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen