REGOLAMENTO Nº 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
visto l'articolo 132 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
visti gli articoli da 1 a 7 della Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità.
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 6 di detta Convenzione fa obbligo al Consiglio di fissare, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare,
I. RICHIAMO E TRASFERIMENTO DEI CONTRIBUTI FINANZIARI
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Ogni Stato membro versa nella propria moneta nazionale i contributi fissati dall'Allegato A della Convenzione d'applicazione (in seguito denominata «Convenzione» su un conto speciale intitolato «Commissione della Comunità Economica Europea - Fondo per la sviluppo dei paesi e territori d'oltremare», aperto su richiesta della Commissione presso la Tesoreria nazionale o presso gli organismi designati dallo Stato membro. Il conto può essere espresso in moneta nazionale o in unità di conto U.E.P.
Art. 2
I contributi annui sono esigibili il primo giorno dell'esercizio. Essi vengono versati in una o più rate calcolate per ogni Stato membro in proporzione delle quote indicate nell'Allegato A della Convenzione.
La scadenza e l'ammontare dei versamenti sono fissati dalla Commissione in funzione dei bisogni e vengono notificati agli Stati membri.
I richiami di fondi coprono, in linea di principio, il fabbisogno per i tre mesi successivi. Se al termine dell'esercizio i contributi annui non sono stati interamente versati, gli Stati membri sono tenuti, sin dall'ultimo giorno dell'esercizio, ad effettuare i versamenti sui conti speciali di cui al precedente articolo 1, fino alla concorrenza del saldo non versato, oppure a tenere tale saldo a disposizione della Commissione sotto forma di un riconoscimento di debito a vista per un ammontare corrispondente a tale differenza.
Per quanto possibile, la Commissione ripartisce i prelievi da effettuare sui conti contemplati dall'articolo 1 proporzionalmente ai contributi indicati nell'Allegato A della Convenzione.
Art. 3
Ogni tre mesi la Commissione comunica al Consiglio uno scadenzario dei pagamenti e uno stato di tesoreria. Quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Art. 4
I fondi restano depositati nei conti di cui all'articolo 1 fino a quando non sono utilizzati dalla Commissione per finanziare i progetti, accolti secondo le modalità fissate dall'articolo 5 della Convenzione.
A partire dal momento in cui sono esigibili e per la durata del deposito, i fondi conservano, rispetto all'unità di conto prevista agli Allegati A e B della Convenzione, il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno in cui sono diventati esigibili.
Art. 5
Nella misura necessaria al pagamento delle spese destinate all'esecuzione dei progetti approvati, la Commissione, con riserva di informarne gli Stati interessati, può trasferire nella moneta di uno Stato membro gli averi che essa possiede nella moneta di un altro Stato membro. La Commissione deve evitare, nel limite del possibile, di procedere a trasferimenti del genere, qualora disponga di averi nella moneta di cui ha bisogno.
Art. 6
Ogni Stato membro designa e notifica alla Commissione le autorità con le quali essa dovrà mettersi in comunicazione per le operazione previste agli articoli precedenti.
Art. 7
In conformità delle scadenze dei pagamenti, i fondi necessari per il finanziamento dei progetti approvati sono messi a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori, secondo le modalità determinate dalla Commissione previa consultazione dello Stato membro responsabile, in funzione delle spese e dei pagamenti da effettuare.
II. REGIME DI BILANCIO Articolo 8
Tutte le operazioni relative alle entrate e alle spese del Fondo per le sviluppo, nonchè tutte le autorizzazioni di impegni vengono iscritte in un bilancio speciale.
L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 9
La Commissione presenta al Consiglio, entro il 31 ottobre di ciascun anno, un progetto di ripartizione, per paesi e territori d'oltremare, delle somme da destinare al finanziamento delle istituzioni sociali da una parte e degli investimenti economici dall'altra. Il progetto è accompagnato dagli elementi di valutazione necessari per l'applicazione dell'articolo 4 della Convenzione.
In base a tale progetto, il Consiglio fissa, secondo le disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione, gli importi delle spese suscettibili di essere pagate nel quadro dell'esercizio finanziario considerato e accorda le autorizzazioni di impegno la cui utilizzazione è distribuita su più esercizi.
Art. 10
Nei limiti della somme fissate dal Consiglio conformemente all'articolo 4 della Convenzione, la Commissione prepara il bilancio speciale che viene stabilito secondo la procedura prevista dall'articolo 5 della Convenzione.
Il bilancio speciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Art. 11
Le spese d'amministrazione del Fondo per lo sviluppo, ivi comprese le spese per il controllo e l'istruzione dei progetti da parte della Commissione, sono iscritte nello Stato di previsione della Commissione secondo le modalità fissate negli articoli da 199 a 209 del Trattato.
Art. 12
La Commissione gestisce il bilancio speciale sotto la propria responsabilità.
Essa comunica al Consiglio e pubblica ogni semestre nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee un resoconto sull'andamento della gestione del bilancio speciale.