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REGOLAMENTO PROVVISORIO N. 6 concernente la responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e segnatamente l'articolo 132,

Testo vigente

visti gli articoli da 1 a 7 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità,

visto l'articolo 13 del Regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per l'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Il Direttore generale, da cui dipendono gli investimenti nei paesi e territori d'oltremare, è l'ordinatore principale delle risorse del Fondo.

Art. 2

L'ordinatore principale del Fondo può valersi di ordinatori delegati che designa con riserva di approvazione della Commissione. Ogni decisione di delega indica la durata e l'estensione del mandato.

Art. 3

L'ordinatore principale o gli ordinatori delegati del Fondo dispongono i trasferimenti ed i pagamenti delle somme necessarie all'esecuzione del bilancio speciale, nelle condizioni fissate dalla convenzione di finanziamento stipulate, per ogni progetto, in attuazione delle decisioni previste all'articolo 23 del Regolamento n. 5.

Art. 4

I pagamenti disposti per un progetto non possono in alcun caso essere superiori agli importi stabiliti dalla Commissione dopo approvazione delle aste e dei contratti.

L'ordinatore non può approvvigionare l'istituto finanziario incaricato dei pagamenti sul posto, per un importo superiore ai bisogni di tesoreria, quali risultano dagli scadenzari dei pagamenti, comunicati dall'autorità responsabile dell'esecuzione dei lavori.

Ad avvenuta esecuzione di ogni progetto, il conto corrispondente viene definitivamente regolato ad iniziativa degli ordinatori del Fondo i quali fanno procedere, eventualmente, alle necessarie restituzioni.

Art. 5

Nell'esercizio delle sue funzioni, ogni ordinatore è personalmente responsabile;

— del rispetto degli importi stabiliti ad esecuzione delle convenzioni di finanziamento, dopo approvazione delle aste e dei contratti;

— di ogni errore di gestione che abbia causato un danno finanziario alla Comunità.

þdei superi di credito non autorizzati;

þdell'emissione degli ordinativi di restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 3;

Art. 6

La regolarità dei pagamenti e la tenuta dei conti del Fondo sono stati affidati ad un contabile designato dal Presidente della Commissione della Comunità Economica Europea.

La funzione di contabile non è compatibile con quella di ordinatore.

Art. 7

Gli ordinativi di pagamento o di restituzione sono esecutori soltanto quando hanno preliminarmente ricevuto il visto del contabile. Tale visto attesta l'esistenza dei crediti, l'esattezza dell'imputazione e la regolarità dei documenti giustificativi prodotti.

Art. 8

Entro i limiti della sua competenza, il contabile è personalmente responsabile dell'esattezza della contabilità del Fondo, nonchè di ogni errore di gestione che abbia causato un danno finanziario alla Comunità.

Art. 9

I principi e le modalità di organizzazione delle suddette responsabilità per gli ordinatori e contabili del Fondo sono stabilite in conformità delle disposizioni che saranno prese in applicazione degli articolo 209 lettera c) e 215 comma 3) del Trattato.

Il presente Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente L. ERHARD