REGOLAMENTO Nº 5 che modifica l'elenco B dell'allegato IV del Trattato
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELLA ENERGIA ATOMICA,
viste le disposizioni del Trattato e segnatamente degli articoli 1 e 92, secondo comma;
vista la proposta della Commissione;
considerando che i reattori nucleari sono contemplati nell'elenco A 2, allegato IV del Trattato, mentre le parti e i pezzi per reattori nucleari sono contemplati nell'elenco B;
considerando che il fatto di attribuire regimi doganali diversi ai reattori nucleari d'un canto, e alle parti e pezzi per reattori nucleari d'altro canto, costituisce un notevole intralcio all'attuazione degli obiettivi della Comunità;
considerando che tale disparità di regime incoraggerebbe le importazioni nella Comunità di reattori nucleari completi e pregiudicherebbe la costruzione di parti e pezzi di reattori nucleari da parte delle industrie della Comunità;
considerando pertanto che il regime eccezionale che risulta dall'iscrizione dei pezzi e parti per reattori nucleari su un elenco diverso da quello che contiene i reattori stessi, deve essere sostituito da un regime che comporti l'inclusione delle parti e dei pezzi per reattori nucleari nello stesso elenco nel quale figura il complesso al quale sono destinati;
considerando che tale risultato è ottenuto mediante la soppressione della voce «parti e pezzi per reattori nucleari» all'elenco B dell'allegato IV del Trattato;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
La voce «parti e pezzi per reattori nucleari», di cui all'elenco B dell'allegato IV del Trattato, è soppressa.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1958. Per il Consiglio Il Presidente S. BALKE