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Regolamento no 7 della Commissione che determina le modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Regolamento organico)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

visto l'articolo 132 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea,

visti gli articoli da 1 a 7 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità,

visto l'articolo 22 del Regolamento no 5 del Consiglio del 2 dicembre 1958, che fissa le modalità relative ai richiami e ai trasferimenti dei contributi finanziari, al regime di bilancio ed alla gestione del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare,

considerando, che l'articolo 22 del Regolamento no 5 del Consiglio affida alla Commissione di stabilire le modalità della procedura relativa in particolar modo alla presentazione e all'istruttoria delle domande di finanziamento,

considerando, che la Commissione e le autorità responsabili dell'esecuzione dei lavori devono intervenire nella realizzazione del progetto,

considerando, che è pertanto opportuno determinare i limiti, le modalità e la forma dei loro interventi, precisando altresì le idonee misure di controllo,

considerando, che è opportuno presentare tali regole in un testo unico che descriva l'insieme della procedura delle operazioni finanziate dal Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Gestione del fondo

Capo 1. Dei conti speciali

Art. 1

Per ogni Stato membro l'apertura del conto speciale previsto all'articolo 1 del Regolamento no 5 del Consiglio (più oltre definito il Regolamento) forma oggetto di uno scambio di lettere fra la Commissione e le autorità designate in applicazione dell'articolo 6 del detto Regolamento.

Art. 2

Questo scambio di lettere precisa in particolar modo :

le modalità di gestione del conto speciale ;

gli agenti della Comunità Economica Europea abilitati a effettuare operazioni su tale conto ;

l'elenco delle persone fisiche o giuridiche o dei conti a favore dei quali possono essere emessi gli ordini di pagamento ;

la forma nella quale gli ordini saranno emessi ;

le firme richieste per la validità di tali ordini.

Art. 3

Ogni modificazione apportata dalla Commissione alle liste degli agenti e beneficiari di cui sopra, è notificata a cura del Direttore generale responsabile.

Art. 4

Le firme degli agenti della Comunità Economica Europea autorizzati ad effettuare operazioni sul conto speciale vengono depositate al momento dell'apertura del conto, o, per gli agenti delegati in un secondo tempo, al momento della loro designazione.

Capo 2. Richiamo e versamento dei contributi

Art. 5

L'esigibilità del contributo annuo di ciascun Stato membro viene fatta risultare, sin dal primo giorno dell'esercizio, mediante indicazione scritta nella contabilità del Fondo.

Art. 6

La Commissione fissa, in linea di massima, ogni trimestre, l'importo dei versamenti da effettuarsi da ciascun Stato membro in applicazione dell'articolo 2 del Regolamento. Essa decide in merito al richiamo del saldo non versato dei contributi annui, al momento in cui determina l'importo dell'ultimo versamento trimestrale dell'esercizio.

Art. 7

La notifica agli Stati membri degli importi così richiamati viene fatta a cura del Direttore generale responsabile o da persona da lui delegata.

Art. 8

Gli Stati membri dispongono di un termine di quindici giorni dalla notifica, per effettuare i loro versamenti.

Art. 9

Nel caso in cui uno Stato membro decide di liberarsi del saldo non versato del suo contributo mediante rimessa di un riconoscimento di debito a vista, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento, la forma e le disposizioni di tale riconoscimento di debito sono stabilite d'accordo con la Commissione, al più tardi, entro il 1o dicembre dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 10

Ogni versamento al Fondo ed ogni riconoscimento di debito a suo favore debbono risultare per iscritto dalla contabilità del Fondo.

Capo 3. Impostazione ed adempimenti di bilancio

Art. 11

Ai termini dell'articolo 5 della Convenzione di applicazione e degli articoli 8, 9 e 10 del Regolamento, il bilancio speciale è fissato per le entrate secondo la tabella dell'Allegato A alla detta Convenzione, e per le spese secondo lo stato di ripartizione deciso dal Consiglio.