REGOLAMENTO N. 7 bis relativo all'inserimento di alcuni prodotti nell'elenco dell'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 38 paragrafo 3,
Vista la proposta della Commissione,
Considerando che l'inserimento nell'allegato II del Trattato, inserimento che spetta al Consiglio di decidere entro il termine e alle condizioni previste dall'articolo 38, si prefigge di rendere applicabile ai prodotti di cui trattasi il regime speciale e derogatorio contemplato dagli articoli da 38 a 46 incluso del Trattato e che pertanto detto inserimento deve riguardare unicamente dei prodotti agricoli per i quali si riconosca la necessità dell'assoggettamento a questo regime particolare,
Considerando che la colorazione o l'aromatizzazione di zuccheri, sciroppi e melassi, trasforma gli stessi prodotti in misura insufficiente a che il loro assoggettamento a un regime diverso da quello degli zuccheri, sciroppi o melassi non coloriti e non aromatizzati non susciti il rischio di perturbamenti seri o di frode difficilmente reperibili;
Considerando che la trasformazione in alcole etilico di alcuni prodotti agricoli è intimamente connessa all'economia di detti prodotti che essa contribisce in misura importante a valorizzare, e che il regime dell'alcole etilico di origine agricola non può'essere disgiunto da quello dei prodotti di base e deve in particolare essere preso in considerazione per l'elaborazione di una politica agricola comune;
Considerando che il mercato dell'aceto non può essere dissociato da quello dell'alcone etilico da un lato e da quello del vino dall'altro;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Sono aggiunti all'elenco oggetto dell'allegato II del Trattato i seguenti prodotti: >PIC FILE= "T0001251">
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 1959.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1959 Per il Consiglio Il Presidente PELLA