REGOLAMENTO N. 11 riguardante l'abolizione di discriminazioni nel campo dei prezzi e delle condizioni di trasporto emanato in applicazione dell'articolo 79, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e segnatamente l'articolo 79,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale,
considerando che, in virtù dell'articolo 79, paragrafo 3, il Consiglio deve stabilire una regolamentazione intesa a garantire nel traffico interno della Comunità l'abolizione delle discriminazioni di cui all'articolo 79, paragrafo 1º;
considerando che per garantire tale abolizione è necessario vietare tali discriminazioni, compresa la fissazione di tariffe o, in qualsiasi forma, di prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe discriminazione;
considerando che per permettere la verifica dei prezzi e delle condizioni di trasporto praticati e l'identificazione delle discriminazioni eventuali, i vettori e intermediari devono essere tenuti a fornire le informazioni necessarie e a stabilire un documento di trasporto che permetta di verificarle, nonchè ad accettare un controllo;
considerando infine che un sistema di sanzioni deve garantire, sotto il controllo giurisdizionale anche di merito della Corte di Giustizia di cui all'articolo 172 del Trattato, l'osservanza di dette prescrizioni;
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti di merci per ferrovia, su strada e per vie navigabili, effettuati all'interno della Comunità, fatta eccezione per i trasporti delle merci indicate negli allegati I e III del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Art. 2
1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i trasporti per i quali il luogo di partenza o di destinazione delle merci trasportate si trovi nel territorio di uno Stato membro, ivi compresi i trasporti tra gli Stati membri e i paesi terzi o associati.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano soltanto ai tratti di percorso all'interno della Comunità.
3. Esse si applicano ai percorsi per ferrovia, su strada e per vie navigabili anche nel caso in cui le merci siano trasportate su altri tratti del percorso con altri modi di trasporto.
Art. 3
Quando un trasporto regolato da un contratto unico è effettuato da vettori successivi, ogni vettore è soggetto, per il suo percorso, alle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 4
1.
Nel traffico interno della Comunità sono vietate le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico e fondati sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
Questo divieto non pregiudica la validità dei contratti di diritto privato.
2. È vietato altresì di stabilire tariffe o di fissare, in qualsiasi forma, prezzi e condizioni di trasporto la cui applicazione costituirebbe una discriminazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. I divieti di cui al presente articolo hanno vigore dal 1o luglio 1961.
Art. 5
Art. 6
1. Ogni trasporto effettuato all'interno della Comunità deve formare oggetto di un documento di trasporto che comprenda le seguenti indicazioni:
il nome e l'indirizzo del mittente,
la natura ed il peso della merce,
la località e la data di accettazione delle merci da trasportare,
la località prevista per la riconsegna.
2. Il documento di trasporto deve essere redatto in duplice esemplare ed essere numerato. Un esemplare deve accompagnare la merce, il secondo deve essere conservato dal vettore per un periodo di due anni a partire dalla data del trasporto e deve essere classificato per ordine numerico.
3. Quando i documenti esistenti, come le note di spedizione o qualsiasi altro documento di trasporto, comprendono tutte le indicazioni di cui al paragrafo 1 e rendono possibile, unitamente al sistema di registrazione ed alla contabilità dei vettori, una verifica completa dei prezzi e delle condizioni di trasporto che permetta di eliminare o di evitare le discriminazioni di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del trattato, i vettori non sono tenuti ad introdurre nuovi documenti.
4. Il vettore è responsabile della tenuta regolare dei documenti di trasporto.
Art. 7
1. Le disposizioni dell'articolo 6 entreranno in vigore il 1o luglio 1961.
2. Tuttavia, per alcune categorie di trasporto da determinarsi, la Commissione entro tale data potrà differire la suddetta entrata in vigore al 1o gennaio 1964 al più tardi, mediante Regolamento adottato previa consultazione del Consiglio.
Art. 8
Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai trasporti di merci indirizzate da un mittente ad uno stesso destinatario, quando il peso totale dell'invio non sia superiore a cinque tonnellate;
b) ai trasporti di merci nel traffico interno di uno Stato membro, effettuati su un percorso totale non superiore a cento chilometri;
c) ai trasporti di merci tra gli Stati membri, effettuati su un percorso totale non superiore a trenta chilometri.
Art. 9
Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai trasporti di merci effettuati da un'impresa per le proprie esigenze, nei casi in cui ricorrano le condizioni seguenti:
i trasporti siano effettuati con mezzi appartenenti all'impresa o dall'impresa stessa acquistati a rate o noleggiati, a condizione che in quest'ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dall'articolo 2 della direttiva 84/647/CEE1,
il trasporto costituisca soltanto un'attività accessoria nel quadro complessivo dell'attività dell'impresa,
le merci trasportate appartengano all'impresa o siano state da essa vendute, acquistate, date o prese in prestito, date o prese in affitto, prodotte, trasformate o riparate,
il trasporto serva a far affluire le merci all'impresa, o a spedirle dall'impresa stessa, oppure a spostarle tanto all'interno quanto all'esterno dell'impresa per esigenze aziendali.
Art. 10
Qualora la pubblicità dei prezzi e delle condizioni di trasporto non abbia formato oggetto, anteriormente al 1o luglio 1963, di una regolamentazione adottata nell'ambito dell'articolo 74 e in applicazione dell'articolo 75 del Trattato, saranno prese delle decisioni relative alla natura, alla forma e all'estensione di detta pubblicità, nonché ogni altra utile disposizione, entro i limiti e le condizioni dell'articolo 79, paragrafi 1 e 3 del Trattato, tenendo conto che dovranno comunque inquadrarsi nella politica comune dei trasporti.
Art. 11
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del presente Regolamento, i Governi e le imprese sono tenuti, su richiesta della Commissione, a fornire ogni necessaria informazione supplementare riguardo alle tariffe, alle convenzioni ed accordi sui prezzi e condizioni di trasporto.
2. La Commissione può fissare un termine di almeno un mese per la comunicazione di dette informazioni.
3. Se la Commissione chiede ad un'impresa di fornirle delle informazioni, è tenuta ad informarne immediatamente il Governo dello Stato membro in cui si trovi la sede dell'impresa stessa, inviandogli copia della richiesta d'informazioni.
4. Un'informazione può essere rifiutata qualora essa comporti la divulgazione di fatti la cui comunicazione, secondo il parere di uno Stato membro, sia contraria, agli interessi essenziali della sua sicurezza.