REGOLAMENTO N. 12 della Commissione relativo alla modifica del Regolamento n. 7 della Commissione che determina le modalità di funzionamento del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Regolamento organico)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,
Visto l'articolo 132 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,
Visti gli articolo da 1 a 7 della Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità,
Visto l'articolo 22 del Regolamento n. 5 del Consiglio del 2 dicembre 1958, che fissa le modalità relative ai richiami ed al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio ed alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo,
Considerando che l'articolo 22 del Regolamento n. 5 del Consiglio incarica la Commissione di stabilire le modalità della procedura relativa alla presentazione ed all'istruzione delle domande di finanziamento,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. unico
Il primo comma dell'articolo 54 del Regolamento n. 7 della Commissione (Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 12 del 25 febbraio 1959) è abrogato e sostituito dalla seguente disposizione:
Per gli esercizi 1958-1962 i progetti saranno sottoposti ad un esame continuativo da parte della Commissione, sino a completa utilizzazione delle disponibilità. Le decisioni prese nei limiti delle ripartizioni stabilite per questi cinque esercizi verranno comunicate al Consiglio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee alle condizioni previste dall'articolo 34.
Fatto a Bruxelles il 15 marzo 1961. Per la Commissione Il Presidente W. HALLSTEIN